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Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 - Deutsche Post / Commissione

(Causa T-570/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Sedemund e T. Lübbig)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 30 ottobre 2008 relativa all'ingiunzione di fornire informazioni nel procedimento "Aiuto di Stato C 36/2007 - Aiuto di Stato a favore di Deutsche Post AG";

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la decisione della Commissione delle Comunità europee 30 ottobre 2008, C (2008) 6468, con cui la Commissione, nel contesto del procedimento relativo all'aiuto di Stato C 36/2007 (ex NN 25/2007), ha invitato la Germania, ai sensi dell'art. 10, n. 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 1, a trasmettere tutti i documenti, informazioni e dati necessari per valutare i profitti e i costi della Deutsche Post nel periodo dal 1989 al 2007.

La ricorrente deduce quattro motivi di ricorso.

Nei primi tre motivi di ricorso la ricorrente afferma che la decisione deve essere annullata in ogni caso a motivo della violazione di requisiti sostanziali di forma e procedurali, dato che:

non risultano soddisfatti i requisiti della fissazione di un congruo termine nonchè di "un sollecito [con] un adeguato termine supplementare" ai sensi degli artt. 5, n. 2, e 10, n. 3, del regolamento n. 659/1999;

l'ingiunzione di fornire informazioni presenta gravi vizi di motivazione e, pertanto, viola l'art. 253 CE;

la Commissione ha omesso di dare al governo tedesco e alla ricorrente l'opportunità di prendere posizione in merito alla tutela dei segreti aziendali, in contrasto con gli artt. 287 CE e 10 CE.

Nel suo quarto motivo la ricorrente sostiene che la decisione impugnata deve, inoltre, essere dichiarata nulla per violazione del diritto comunitario sostanziale in quanto l'utilizzo dei dati richiesti concernenti i costi e i profitti dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2007, relativamente all'esame della "compensazione finanziaria", è in contrasto con il quadro di riferimento comunitario del 2005 e con la ripartizione di competenze tra Stati membri e Commissione nonché con gli artt. 86, n. 2, CE e 87, n. 1, CE in collegamento con i principi della proporzionalità, della certezza del diritto e del divieto di discriminazione sancito dal diritto comunitario. Infine, l'utilizzo di tali dati evidentemente è inadatto al fine di valutare, sotto il profilo della normativa sugli aiuti di Stato, il regime pensionistico e il regime di responsabilità.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell'articolo [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1).