Language of document :

Ricorso proposto il 17 dicembre 2008 - M6 / Commissione

(Causa T-568/08)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Métropole Télévision SA (M6) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: avv.ti O. Freget e N. Chahid-Nouraï)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione adottata dalla Commissione europea in data 16 luglio 2008, nella causa N 279/2008-Francia (Conferimento di capitale per France Télévisions);

ingiungere alla Commissione d'aprire il procedimento formale di esame dell'aiuto previsto dall'art. 88, n. 2, CE;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C(2008) 3506 def., con la quale la Commissione ha ritenuto compatibile con il mercato comune un aiuto a favore di France Télévisions sotto forma di un conferimento di capitale pari a 150 milioni di euro. In questo contesto, la ricorrente chiede l'apertura del procedimento formale di esame ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente fa valere tre motivi riguardanti la legittimità della decisione impugnata, relativi a:

una violazione dei diritti processuali della ricorrente, in quanto le valutazioni sulle quali si è basata la Commissione e, più in particolare, quelle relative al nesso di causalità diretto tra l'annuncio del Presidente della Repubblica francese dell'8 gennaio 2008 in merito alla cancellazione della pubblicità commerciale sui canali del gruppo France Télévisions e la perdita di profitti subita dagli stessi, presenterebbero difficoltà tali da giustificare l'apertura del procedimento formale di esame ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE, al fine di permettere ai concorrenti del gruppo France Télévisions di presentare proprie posizioni;

un'insufficienza d'informazione della Commissione in merito all'origine della diminuzione dei ricavi pubblicitari ed alla destinazione del conferimento di capitale concesso a France Télévisions, in quanto la Commissione non avrebbe accertato con neutralità, imparzialità ed il necessario grado di approfondimento la veridicità e l'affidabilità delle informazioni ad essa comunicate riguardo alle reali cause delle perdite pubblicitarie di France Télévisions ed alla destinazione finale delle somme versate dalla Repubblica francese a France Télévisions;

un difetto di motivazione, in quanto la Commissione i) non avrebbe sufficientemente motivato l'importanza attribuita, nella decisione impugnata, all'effetto dell'annuncio presidenziale dell'8 gennaio 2008 che dichiarava la cancellazione della pubblicità dai canali pubblici; ii) avrebbe omesso di prendere in considerazione l'influenza, sulla vendita di pubblicità, del "riposizionamento" delle attività di France Télévisions su attività del servizio pubblico e iii) non avrebbe tenuto in considerazione le reazioni degli operatori privati, tra cui la ricorrente.

____________