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Ricorso proposto il 22 dicembre 2008 - Visonic / UAMI - Sedea Electronique (VISIONIC)

(Causa T-569/08)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Visonic Ltd (Tel Aviv, Israele) (rappresentanti: avv.ti A. Beschorner e C. Thomas)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sedea Electronique SA (Seclin, Francia)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 14 ottobre 2008, nei procedimenti riuniti R 946/2007-2 e R 1151/2007-2;

dichiarare nullo il marchio comunitario "VISIONIC" n. 1 562 982 per quanto riguarda tutti i prodotti considerati;

condannare l'UAMI a pagare le spese sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a pagare le spese del procedimento amministrativo dinanzi alla commissione di ricorso;

fissare la data dell'udienza nella presente causa.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio denominativo "VISIONIC" per prodotti della classe 9

Titolare del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente

Decisione della divisione di annullamento: parziale accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso nel procedimento R 946/2007-2; annullamento della decisione contestata e contestuale rigetto della domanda di dichiarazione di nullità; rigetto del ricorso nel procedimento R 1151/2007-2.

Motivi dedotti: violazione degli artt. 52, n. 3, e 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, nonché dei principi generali del diritto dei marchi, poiché la commissione di ricorso ha ritenuto erroneamente che la ricorrente avesse dato il suo consenso alla registrazione del marchio comunitario oggetto della domanda di dichiarazione di nullità e, di conseguenza, ha omesso di verificare se esistesse un rischio di confusione tra i marchi considerati.

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