Language of document : ECLI:EU:T:2010:272

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

1° luglio 2010 (*)

«Aiuti di Stato – Servizio pubblico della radiodiffusione – Aiuto previsto dalla Repubblica francese a favore di France Télévisions – Conferimento di capitale di EUR 150 milioni – Decisione di non sollevare obiezioni – Servizio di interesse economico generale – Criterio di proporzionalità – Assenza di gravi difficoltà»

Nei procedimenti riuniti T‑568/08 e T‑573/08,

Métropole télévision (M6), con sede a Neuilly-sur-Seine (Francia), rappresentata dagli avv.ti O. Freget, N. Chahid‑Nouraï, R. Lazerges e M. Potel,

Télévision française 1 SA (TF1), con sede a Boulogne-Billancourt (Francia), rappresentata dagli avv.ti J.‑P. Hordies e C. Smits,

ricorrenti,

sostenute da

Canal +, con sede a Issy-les-Moulineaux (Francia), rappresentata dall’avv. E. Guillaume,

interveniente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. B. Stromsky e B. Martenczuk, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata inizialmente dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra A.‑L. Vendrolini, successivamente dai sigg. de Bergues e L. Butel, in qualità di agenti,

France Télévisions, con sede a Parigi (Francia), rappresentata dagli avv.ti J.‑P. Gunther, D. Tayar, A. Giraud e S. Snoeck,

intervenienti,

aventi ad oggetto domande di annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C (2008) 3506 def., relativa al progetto di concessione da parte della Repubblica francese di un conferimento di capitale di EUR 150 milioni alla France Télévisions SA, e domande dirette a ottenere che si ingiunga alla Commissione di aprire il procedimento formale di esame,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, M. Prek e V.M. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig.ra T. Weiler, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 marzo 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 16 CE dispone quanto segue:

«Fatti salvi gli articoli 73 [CE], 86 [CE] e 87 [CE], in considerazione dell’importanza dei servizi di interesse economico generale nell’ambito dei valori comuni dell’Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, la Comunità e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell’ambito del campo di applicazione del presente trattato, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti».

2        L’art. 86, n. 2, CE sancisce quanto segue:

«Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità».

3        L’art. 87, n. 1, CE stabilisce quanto segue:

«Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

4        L’art. 311 CE dispone quanto segue:

«I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente trattato ne costituiscono parte integrante».

5        Il Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri (GU 1997, C 340, pag. 109; in prosieguo: il «Protocollo di Amsterdam»), introdotto dal Trattato di Amsterdam in allegato al Trattato CE, dispone quanto segue:

«[Gli Stati membri,] considerando che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all’esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione, hanno convenuto le seguenti disposizioni interpretative, che sono allegate al trattato [CE]:

Le disposizioni del trattato [CE] non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico».

6        Il 15 novembre 2001, la Commissione delle Comunità europee ha pubblicato una comunicazione relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione (GU C 320, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione sulla radiodiffusione»), nella quale ha enunciato i principi a cui si conformerà nell’applicazione, da parte sua, dell’art. 87 CE e dell’art. 86, n. 2, CE al finanziamento delle emittenti di servizio pubblico da parte dello Stato.

 Fatti all’origine della controversia

7        La France Télévisions è una società pubblica francese creata con la legge francese 1º agosto 2000, n. 719, che modifica la legge 30 settembre 1986, n. 1067, relativa alla libertà di comunicazione (GURF n. 177 del 2 agosto 2000, pag. 11903), proprietaria delle reti di servizio pubblico France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô, nonché RFO (Réseau France Outre-mer) che raggruppa le televisioni e le radio pubbliche emittenti nei dipartimenti francesi d’oltremare.

8        In seguito all’annuncio del presidente della Repubblica francese, in data 8 gennaio 2008, della cancellazione a termine della pubblicità televisiva sulla televisione pubblica, la Repubblica francese, l’11 giugno 2008, notificava alla Commissione il proprio progetto di procedere a un conferimento di capitale di EUR 150 milioni alla France Télévisions.

9        In data 18 giugno 2008, la Commissione chiedeva informazioni complementari alla Repubblica francese, che le venivano fornite con lettera 26 giugno 2008.

10      Il 16 luglio 2008, la Commissione adottava la decisione C (2008) 3506 def., relativa al progetto di concessione da parte della Repubblica francese di un conferimento di capitale di EUR 150 milioni alla France Télévisions (in prosieguo: la «decisione impugnata»). Una breve comunicazione di tale decisone è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 23 settembre 2008 (GU C 242, pag. 2).

11      Nella decisione impugnata, la Commissione osservava che la misura notificata si collocava nell’ambito generale del finanziamento pubblico della France Télévisions, già analizzato nella sua decisione 10 dicembre 2003, 2004/838/CE, relativa agli aiuti di Stato a favore di France 2 e France 3 (GU 2004, L 361, pag. 21; in prosieguo: la «decisione 10 dicembre 2003») e nella sua decisione C (2005) 1166 def. del 20 aprile 2005, relativa all’aiuto concesso a France Télévisions [aiuto E 10/2005 (già C 60/1999) – Francia, canone per la radiodiffusione], di cui una breve comunicazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2005 (GU C 240, pag. 20) (in prosieguo: la «decisione 20 aprile 2005»), ma che costituiva una misura distinta da quella che forma l’oggetto delle suddette decisioni (punto n. 3 della decisione impugnata).

12      Nella valutazione della misura notificata, una volta constatato il soddisfacimento delle condizioni per l’esistenza di un aiuto di Stato – relative a un intervento dello Stato o all’impiego di risorse statali, all’incidenza sugli scambi tra Stati membri, all’esistenza di un vantaggio e, infine, alla distorsione o al pericolo di distorsione della concorrenza (punti 13‑33 della decisione impugnata) – la Commissione esaminava la compatibilità dell’aiuto di Stato con il mercato comune ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE (punti 34‑50 della decisione impugnata).

13      In tale ambito, una volta accertato il soddisfacimento della condizione relativa alla definizione, al mandato e al controllo della funzione di servizio pubblico della France Télévisions (punti 36‑42 della decisione impugnata), la Commissione analizzava la condizione della proporzionalità (punti 43‑49 della decisione impugnata).

14      In proposito, la Commissione osservava che il finanziamento del servizio pubblico fornito dalla France Télévisions si basava su un sistema misto, ai sensi della comunicazione sulla radiodiffusione, nel senso che esso contempla sia risorse di Stato, sia entrate provenienti da attività commerciali, e che detta comunicazione richiamava la libertà di principio di cui dispongono gli Stati membri per scegliere i mezzi di finanziamento degli obblighi del servizio pubblico e partiva dal principio secondo cui il finanziamento dello Stato è di norma necessario, a tal fine, purché gli aiuti di Stato non superino i costi netti della missione di servizio pubblico, tenuto conto delle altre entrate dirette o indirette relative a quest’ultimo (punto 43 della decisione impugnata).

15      La Commissione constatava che l’aiuto di Stato notificato «previsto sotto forma di un conferimento di capitale pari a EUR 150 milioni super[ava] soltanto di circa EUR (...) milioni il margine delle entrate pubblicitarie già appurato e pari a EUR (...) milioni tra le entrate pubblicitarie incassate nel periodo gennaio‑giugno 2008 e quelle dello stesso periodo per il 2007». Essa aggiungeva che «[c]on la conferma della volontà del governo di far scomparire la pubblicità dalle emittenti pubbliche, la continuazione di questa tendenza sembra[va] sufficientemente prevedibile ai fini della stima fatta dall’operatore e accettata dalle autorità francesi pari a EUR (…) milioni riguardante la perdita di entrate per tutto il 2008» (punto 45 della decisione impugnata).

16      La Commissione constatava che, «[in] detto contesto, rest[ava] immutata per la France télévisions la definizione degli obblighi e delle altre fonti di finanziamento del servizio pubblico, con un incremento di costi pari a EUR (…) milioni, secondo le autorità francesi, vista la necessità di programmazione supplementare dovuta all’assenza di annunci», e ha ritenuto che «[l]a diminuzione di entrate pubblicitarie pari a EUR (...) milioni [avrebbe] potuto diminuire in proporzione l’utile netto delle attività commerciali incrementando, da un lato, in maniera automatica e proporzionale il costo netto dell’attività di servizio pubblico necessaria per la programmazione supplementare, peraltro gravato dall’importo di EUR (...) milioni» (punto 46 della decisione impugnata).

17      La Commissione riteneva che, «[p]ertanto, un contributo di EUR 150 milioni in risorse pubbliche supplementari non [poteva] superare le variazioni indotte nel costo netto del servizio pubblico dalle fluttuazioni delle entrate pubblicitarie per il 2008 e dalla necessità di programmazione supplementare» e che, «[q]uindi, il conferimento di capitale non avrebbe dovuto comportare sovracompensazione dei costi portati dall’adempimento delle funzioni di servizio pubblico» (punto 47 della decisione impugnata).

18      Con riferimento agli impegni presi dalla Repubblica francese nell’ambito di altre misure di finanziamento della France Télévisions esaminate nella decisione 20 aprile 2005 (punto 12 della decisione impugnata), la Commissione osservava che «[i]n ogni caso, l’attribuzione di nuove risorse pubbliche alla France Télévisions rimane[va] soggetta al rispetto dell’impegno sottoscritto dalla Repubblica francese, tradotto nelle proprie leggi e nei propri regolamenti, volto a impedire che il contributo in risorse pubbliche comporti una qualsiasi sovracompensazione di costi netti del servizio pubblico (...)» (punto 48 della decisione impugnata).

19      La Commissione indicava che «[n]ell’ambito del presente procedimento, le autorità francesi [le avevano] confermato (...) che tali disposizioni avrebbero trovato applicazione» e che «esse si sarebbero impegnate ad applicarle al conferimento di capitale considerato, affinché fosse destinato a spese derivanti dagli obblighi di servizio pubblico della France Télévisions». La Commissione affermava altresì che «[le suddette] autorità si [erano] dunque impegnate a verificare che ciò venisse attuato e a riferir[le] la situazione al più tardi (...) tre mesi dopo la chiusura dei conti dell’esercizio 2008», e osservava che «[s]i sarebbe dunque dovuto tenere conto dell’effettivo andamento delle entrate pubblicitarie della France Télévisions per tutto il 2008 e di eventuali oneri di programmazione incrementanti il costo del servizio pubblico» (punto 49 della decisione impugnata).

20      In considerazione di quanto esposto, nell’ambito dell’art. 4, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’art. [88] del trattato CE (GU L 83, pag. 1), la Commissione decideva di non sollevare obiezioni riguardo alla misura notificata, in quanto si trattava di un aiuto compatibile con il Trattato, ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE, e disponeva che la Repubblica francese le avrebbe dovuto riferire, nei tre mesi successivi alla chiusura dei conti dell’esercizio per il 2008, sull’effettiva destinazione di tale aiuto al finanziamento degli obblighi di servizio pubblico a cui la France Télévisions è tenuta (decisione impugnata, rubrica «5. Decisione»).

 Procedimento e conclusioni delle parti

21      Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2008, le ricorrenti, la Métropole télévision (in prosieguo: la «M6») e la Télévision française 1 SA (in prosieguo: la «TF1»), hanno depositato i presenti ricorsi.

22      Con due ordinanze del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 6 maggio 2009, veniva ammesso l’intervento della Canal + a sostegno delle conclusioni della M6 nella causa T‑568/08, e della TF1 nella causa T‑573/08.

23      Con quattro ordinanze del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 22 giugno 2009, veniva ammesso l’intervento della Repubblica francese e della France Télévisions a sostegno delle conclusioni della Commissione nelle cause T‑568/08 e T‑573/08.

24      Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 2 febbraio 2010, le presenti cause venivano riunite ai fini della fase orale e della sentenza.

25      Con lettera 8 marzo 2010, la Canal + comunicava al Tribunale che non intendeva intervenire all’udienza del 10 marzo 2010.

26      Nella causa T‑568/08, la M6, sostenuta – salvo per quanto riguarda le spese – dalla Canal +, chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

–        annullare la decisione impugnata;

–        disporre l’apertura del procedimento formale di esame;

–        condannare la Commissione alle spese.

27      Nella causa T‑573/08, la TF1, sostenuta – salvo per quanto riguarda le spese – dalla Canal +, chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

–        annullare la decisione impugnata;

–        disporre l’apertura del procedimento formale di esame;

–        condannare la Commissione alle spese.

28      In ognuna delle cause T‑568/08 e T‑573/08, la Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla France Télévisions, chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

29      All’udienza del 10 marzo 2010, le ricorrenti hanno rinunciato al terzo capo delle loro conclusioni, diretto a ottenere l’apertura del procedimento formale di esame e ciò è stato annotato nel verbale di udienza.

 In diritto

30      La M6 fa valere tre motivi di annullamento, relativi, in primo luogo, alla violazione dei propri diritti processuali, in secondo luogo all’insufficienza d’informazione della Commissione e, in terzo luogo, alla violazione dell’obbligo di motivazione. La TF1 fa valere due motivi di annullamento, relativi, in primo luogo, alla violazione dell’obbligo di aprire il procedimento formale di esame in presenza di gravi difficoltà e, in secondo luogo, alla violazione dell’obbligo di motivazione.

31      Occorre ritenere ricevibile il primo motivo di annullamento della M6, la cui ricevibilità è stata messa in dubbio dalla Commissione alla luce dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale. Invero, tale primo motivo di annullamento della M6 dev’essere letto congiuntamente al secondo motivo di annullamento di detta ricorrente, con cui essa mira, in sostanza e analogamente al primo motivo della TF1, all’annullamento della decisione impugnata – motivo, quest’ultimo, fondato sull’esistenza di gravi difficoltà che avrebbero richiesto l’apertura del procedimento formale di esame.

32      Occorre pertanto iniziare l’esame dei presenti ricorsi con quello che riguarda il primo e il secondo motivo di annullamento della M6, considerati nel loro insieme, e il primo motivo di annullamento della TF1.

 Sul primo e sul secondo motivo di annullamento della M6, considerati nel loro insieme, e sul primo motivo di annullamento della TF1, relativi, in sostanza, alla violazione dell’obbligo di aprire il procedimento formale di esame in presenza di gravi difficoltà

 Argomenti delle parti

33      Le ricorrenti, sostenute dalla Canal +, fanno valere che la decisione impugnata contiene alcune inesattezze e imprecisioni, che dimostrerebbero che la Commissione non avrebbe svolto indagini sufficienti, né avrebbe sufficientemente esaminato le circostanze concrete, economiche e giuridiche, all’origine della perdita delle entrate pubblicitarie della France Télévisions. Conseguentemente, la Commissione non si sarebbe messa in condizione di accertare l’esistenza di gravi difficoltà che avrebbero richiesto l’apertura del procedimento formale di esame.

34      Fra tali inesattezze e imprecisioni figuravano, in primo luogo, le valutazioni della Commissione secondo cui «l’annuncio dell’8 gennaio 2008 e la conferma della cancellazione a termine della pubblicità [hanno] avuto un effetto immediato sulle finanze della France Télévisions» (punto 9 della decisione impugnata), mentre le nuove condizioni generali di vendita della France Télévisions – la cui adozione costituirebbe un errore strategico di tale emittente – sarebbero all’origine delle perdite di entrate pubblicitarie della medesima emittente. Quale ulteriore causa del calo delle entrate pubblicitarie della France Télévisions, la TF1 aggiunge le condizioni del mercato della vendita di spazi pubblicitari in Francia prima dell’annuncio presidenziale dell’8 gennaio 2008, di cui la Commissione avrebbe dovuto essere a conoscenza.

35      Tenuto conto delle valutazioni erronee della Commissione riguardo alla causa del calo delle entrate pubblicitarie della France Télévisions, la Commissione non si sarebbe posta nella condizione di constatare che all’origine di detto calo vi sarebbe stato, in realtà, un errore di gestione connesso all’inversione di marcia della politica commerciale della France Télévisions, constatazione che avrebbe potuto indurla a concludere che il conferimento controverso dissimulava, in verità, un aiuto al funzionamento diretto a liberare la France Télévisions dai costi che essa avrebbe di norma dovuto sostenere nell’ambito della sua gestione corrente, o delle normali attività, e che avrebbe potuto essere autorizzato soltanto in casi eccezionali.

36      In secondo luogo, senza prima compiere un’analisi precisa dei prodotti e degli oneri del caso di specie, la Commissione non avrebbe potuto ragionevolmente affermare che il calo delle entrate pubblicitarie avrebbe incrementato «in maniera automatica» il costo netto del servizio pubblico (punto 46 della decisione impugnata). In proposito viene richiamato il punto n. 49, ultima frase, della comunicazione sulla radiodiffusione.

37      In terzo luogo, l’affermazione della Commissione, al punto 4 della decisione impugnata, secondo cui «migliorando la situazione di liquidità del gruppo, il contributo dovrebbe in tal modo consentire l’effettuazione degli investimenti necessari all’adempimento delle proprie funzioni di servizio pubblico, la cui buona esecuzione è ostacolata, ad avviso delle autorità francesi» sarebbe equivoca, in quanto si potrebbe dubitare che la sola perdita, per il primo semestre del 2008, del 37% del 28% delle risorse della France Télévisions provenienti dalla pubblicità potesse influire sulla situazione economica di tale impresa al punto da ostacolare la buona esecuzione del servizio pubblico nel 2008.

38      In quarto luogo, la Commissione (punto 9 della decisione impugnata) avrebbe affermato che le concorrenti della France Télévisions «adatt[avano] progressivamente la loro offerta commerciale per attirare inserzionisti proponendo spazi pubblicitari e tariffe privilegiate per il 2009, a condizione che una parte del volume d’affari ottenuto dalla France Télévisions fosse loro attribuita a partire dal 2008», mentre le ricorrenti, al contrario, non avrebbero in alcun modo modificato le loro offerte commerciali secondo le modalità così descritte.

39      In quinto luogo, la Commissione non si sarebbe preoccupata di accertare la destinazione finale del conferimento notificato. Essa sosterrebbe pertanto di ignorare tale destinazione finale, indicando che «le nuove risorse messe a disposizione della [France Télévisions] dovrebbero in linea di massima aumentare la liquidità del gruppo senza essere formalmente destinate». Orbene, tale comportamento non equivarrebbe a un normale esercizio dei propri poteri di controllo da parte della Commissione. Quest’ultima non avrebbe dovuto accontentarsi delle affermazioni del governo francese e avrebbe dovuto verificare che l’aiuto concesso rispondesse ai requisiti del principio di proporzionalità. Gli aiuti per campagne di pubblicità e studi di mercato destinati alla commercializzazione dei prodotti dell’impresa costituirebbero aiuti al funzionamento.

40      In conclusione, la Commissione non avrebbe disposto di ogni informazione utile per un esame corretto del conferimento notificato, né si sarebbe accertata dell’affidabilità delle informazioni comunicate riguardanti le cause delle perdite pubblicitarie della France Télévisions, il che l’avrebbe indotta a non riconoscere l’esistenza delle gravi difficoltà di valutazione che avrebbero dovuto condurre all’apertura del procedimento formale di esame.

41      Infine, le circostanze che la valutazione dell’aiuto e della sua compatibilità con il mercato comune sia durata soltanto tre settimane – lasso di tempo insolitamente breve – e che la Commissione abbia contattato una sola volta le autorità francesi, potrebbero far temere che l’istituzione abbia tentato di approfittare del carattere poco trasparente della procedura preliminare per escludere rapidamente o ignorare le gravi difficoltà che avrebbero dovuto giustificare l’apertura del procedimento formale di esame. Astenendosi dal consultare le parti interessate, la Commissione non avrebbe rispettato il principio del contradditorio.

42      Per quanto riguarda la tesi della Commissione, secondo cui non sarebbe stata contestata l’entità del calo delle entrate e dell’aumento dei costi di programmazione prevista nella decisione impugnata, la TF1 replica che una tale contestazione sarebbe stata irricevibile giacché, riguardando la valutazione della compatibilità dell’aiuto notificato con il mercato comune, essa avrebbe superato l’ambito del proprio ricorso, limitato, invece, alla tutela dei suoi diritti processuali. Tale ricorso non mirerebbe, innanzi tutto, a rimettere in discussione le valutazioni della Commissione nella decisione impugnata, bensì a dimostrare che gli elementi da cui esse sono scaturite sarebbero inesatti e accettati senza alcuna variazione o verifica, così che l’esame condotto dalla Commissione risulterebbe insufficiente e incompleto.

43      La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla France Télévisions, contesta le tesi delle ricorrenti.

44      Per quanto riguarda, innanzi tutto, la tesi delle ricorrenti secondo cui la decisione impugnata si sarebbe basata su inesattezze materiali e su informazioni insufficienti, la Commissione osserva che siffatta argomentazione potrebbe essere accolta soltanto se, effettivamente, la decisione impugnata contenesse tali inesattezze, se si fosse fondata su dette informazioni insufficienti oppure se la Commissione non avesse potuto ignorare tali inesattezze o carenze e, infine, se queste ultime fossero state determinanti nella sua valutazione della compatibilità dell’aiuto.

45      Per quanto concerne, in primo luogo, l’asserita inesattezza materiale della decisione impugnata riguardo al motivo delle perdite di entrate pubblicitarie della France Télévisions, ciò non costituirebbe la causa o le cause di tali perdite, poiché la relativa entità, nonché l’aumento dei costi complementari di programmazione sarebbero, invece, gli elementi determinanti a fondamento della decisione impugnata.

46      Orbene, ad avviso della Commissione, le ricorrenti non contestano né l’entità delle perdite delle entrate pubblicitarie, né l’aumento dei costi complementari di programmazione sostenuti dalla France Télévisions per il 2008, né, ancora, esse sosterrebbero che l’istituzione avrebbe dovuto nutrire dubbi su questi punti.

47      Gli elementi su cui le ricorrenti concentrerebbero le loro censure sarebbero, in realtà, accessori nell’economia del ragionamento della Commissione, la quale, al punto 45 della decisione impugnata, si baserebbe essenzialmente sulla conclusione intermedia del punto 10 di tale decisione, che non è stata affatto rimessa in discussione dalle ricorrenti. Inoltre, tali elementi costituirebbero l’oggetto di una interpretazione isolata da parte delle ricorrenti, mentre essi troverebbero una definizione in altri passaggi della decisione impugnata.

48      Pertanto, la Commissione non avrebbe affermato che il solo annuncio dell’8 gennaio 2008 avrebbe spiegato l’intero calo delle entrate pubblicitarie, né avrebbe escluso che all’origine di siffatto calo avrebbero potuto esservi altre cause. Del resto, non si potrebbe negare che quell’annuncio avrebbe potuto convincere gli inserzionisti a rivolgersi ad altri prestatori per diffondere le loro pubblicità. La Commissione aggiunge, in via di ulteriore subordine, che le tesi delle ricorrenti non dimostrerebbero che la perdita di entrate pubblicitarie sarebbe stata essenzialmente dovuta a cause indipendenti da tale annuncio.

49      Infine, come indicato dai richiami della decisione impugnata alle decisioni 10 dicembre 2003 e 20 aprile 2005, la Commissione sostiene di non aver affatto omesso di procedere alla valutazione, nel loro contesto, dei dati che le erano stati trasmessi, contrariamente a quanto suggerito dalla TF1.

50      La tesi delle ricorrenti secondo cui sarebbe stata necessaria un’informazione completa sulle cause delle perdite pubblicitarie in quanto non si sarebbe potuto concedere un aiuto al funzionamento per coprire gli errori di gestione dell’attività pubblicitaria della France Télévisions, o, ancora, che siffatti errori avrebbero dovuto essere sanzionati non mettendo a disposizione mezzi pubblici alternativi alle entrate pubblicitarie tuttavia necessarie al servizio pubblico, si baserebbe su un errore di interpretazione della decisione impugnata e della comunicazione sulla radiodiffusione. La Commissione osserva, infatti, che l’art. 86, n. 2, CE consente la compensazione del costo di gestione del servizio pubblico e che la comunicazione sulla radiodiffusione prevede che essa debba verificare la proporzionalità del finanziamento pubblico a detti costi, evitando qualsiasi sovracompensazione, cosa che ha fatto nel caso di specie. La comunicazione sulla radiodiffusione non riserverebbe gli aiuti di Stato alle imprese ben gestite. Quand’anche la necessità di finanziamento del servizio pubblico fosse la conseguenza di errori di gestione, siffatto bisogno potrebbe dar luogo alla concessione di un aiuto di Stato purché non vi sia sovracompensazione del costo netto del servizio pubblico e siano rispettate tutte le altre condizioni poste dalla comunicazione sulla radiodiffusione. Ne deriverebbe che la Commissione non aveva motivo di ritenere insufficiente l’informazione di cui disponeva per valutare la compatibilità dell’aiuto.

51      In secondo luogo, per quanto riguarda la tesi secondo cui la Commissione, senza compiere un’analisi precisa dei prodotti e degli oneri nel caso di specie, non avrebbe potuto ragionevolmente affermare che il calo delle entrate pubblicitarie incrementava «automaticamente» e in maniera proporzionale il costo netto del servizio pubblico (punto 46 della decisione impugnata), quest’ultima sostiene che l’andamento a breve termine dell’utile netto delle attività commerciali della France Télévisions dipendeva direttamente dall’andamento dei propri proventi pubblicitari, in quanto nessun elemento avrebbe indotto a pensare che i costi delle sue attività commerciali avrebbero potuto variare sensibilmente all’orizzonte del 2008 considerato nella decisione impugnata. Pertanto, sarebbe stato corretto affermare che il calo delle entrate commerciali poteva ridurre della stessa misura l’utile netto delle attività commerciali e incrementare «in maniera automatica» il costo netto delle attività del servizio pubblico. Nell’ambito di una valutazione prospettica, la Commissione avrebbe dunque identificato correttamente tali costi e oneri, salvo compiere una valutazione a posteriori, come confermerebbe il punto 49 della decisione impugnata.

52      In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserita affermazione inesatta secondo cui il conferimento sarebbe stato indispensabile per consentire alla France Télévisions di effettuare gli investimenti necessari all’adempimento della sua funzione di servizio pubblico, la cui buona esecuzione sarebbe stata ostacolata – ad avviso delle autorità francesi – la Commissione osserva che non si contesta né che la perdita prevista di entrate pubblicitarie della France Télévisions nel 2008 ammontasse a circa il 5% del suo volume d’affari, né che la France Télévisions avesse dovuto sostenere costi di programmazione più consistenti a motivo della cancellazione della pubblicità.

53      Orbene, siffatto calo delle entrate e tali nuovi costi di programmazione avrebbero concorso «in maniera automatica» all’incremento dei costi netti del servizio pubblico per un importo superiore a EUR 300 milioni – vale a dire una somma di gran lunga superiore all’ammontare del conferimento notificato – se la tendenza osservata nei primi sei mesi dell’anno fosse perdurata.

54      Tale situazione sarebbe stata chiaramente problematica fermo restando che, tenuto conto degli impegni della Repubblica francese di evitare che i conferimenti in risorse pubbliche comportassero una qualsiasi sovracompensazione dei costi netti del servizio pubblico, ogni elemento avrebbe dimostrato che la France Télévisions, impiegando i soli mezzi che le erano stati accordati dallo Stato e in assenza del conferimento notificato, non sarebbe stata in grado di far fronte a tale incremento dei propri costi netti del servizio pubblico. Ciò premesso, la TF1 non potrebbe sostenere, senza alcun fondamento, che una simile situazione non sarebbe stata in grado di influire sulla situazione finanziaria della France Télévisions al punto da ostacolare la buona esecuzione della missione di servizio pubblico a partire dal 2008.

55      In quarto luogo, per quanto riguarda l’asserita inesatta affermazione secondo cui le concorrenti della France Télévisions avrebbero progressivamente adattato la loro offerta commerciale per attirare gli inserzionisti proponendo loro condizioni privilegiate per il 2009, purché una parte del volume d’affari ottenuto dalla France Télévisions venisse loro attribuita a partire dal 2008, la Commissione afferma di essere stata informata di tale condotta dai consulenti di una società concorrente in occasione di una riunione tenutasi il 29 maggio 2008, prima della notifica del progetto d’aiuto di cui trattasi.

56      Tale condotta, che rientra nel «significato comune» e rispetto alla quale la Commissione avrebbe comunque mostrato cautela, avrebbe in ogni caso costituito soltanto un elemento accessorio e ultroneo della motivazione. Pertanto, le osservazioni relative all’entità del calo delle entrate pubblicitarie rimarrebbero valide, anche qualora non fosse pienamente dimostrato che le offerte delle concorrenti della France Télévisions sarebbero state adattate in maniera da carpire le quote di mercato di quest’ultima. La Commissione sostiene che non è dunque stato necessario assoggettare tale informazione al principio del contraddittorio e che la tesi della M6 su questo punto, non basandosi su un elemento essenziale del proprio ragionamento, non può comportare l’annullamento della decisione impugnata.

57      In quinto luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo alle scarse informazioni sulla destinazione del conferimento notificato, insufficienza che si ritiene induca il rischio di autorizzare un aiuto al funzionamento di attività non rientranti nel servizio pubblico, la Commissione sostiene che non solo l’importo di questo contributo (EUR 150 milioni) era subito apparso assai inferiore rispetto alla perdita prevista di entrate pubblicitarie nonché all’incremento dei costi di programmazione per il 2008 (EUR 300 milioni), ma che, inoltre, la Repubblica francese aveva adottato, in conformità ai propri impegni, talune disposizioni al fine da evitare che i contributi in risorse pubbliche comportassero una qualsiasi sovracompensazione dei costi netti del servizio pubblico. Infine, l’aiuto esaminato non sarebbe stato un aiuto a favore di campagne pubblicitarie e di studi di mercato, bensì un aiuto destinato a compensare i costi netti del servizio pubblico.

58      Per quanto riguarda, poi, le tesi delle ricorrenti basate sulla durata e sulle circostanze del procedimento preliminare di esame, la Commissione osserva che la breve durata di tale procedimento non può costituire, di per sé, un indizio dell’esistenza di gravi difficoltà, ma, al contrario, è un segnale del normale svolgimento di detto procedimento che, per sua natura, è breve. L’art. 4, n. 5, del regolamento (CE) n. 659/1999 non le impedirebbe in alcuna maniera di pronunciarsi in meno di due mesi.

59      Del resto, la Commissione fa osservare di essere stata informata delle misure in parola ben prima della loro notifica avvenuta in data 11 giugno 2008, in quanto la stampa aveva commentato i progetti del governo francese durante il primo semestre del 2008 e, nel mese di maggio 2008, si erano svolti alcuni contatti informali tra le autorità francesi e la Commissione. Quest’ultima sarebbe dunque stata a conoscenza dell’ambito del finanziamento della France Télévisions, viste le proprie precedenti decisioni sul finanziamento di tale servizio pubblico di radiodiffusione. L’esame della misura sarebbe durato, in pratica, oltre sette settimane, di cui cinque dopo la notifica, il che non sarebbe anomalo. Infine, la misura in parola sarebbe stata assai semplice e la relativa analisi non avrebbe potuto essere definita complessa.

 Giudizio del Tribunale

60      Secondo costante giurisprudenza, il procedimento formale di esame previsto dall’art. 88, n. 2, CE si dimostra indispensabile non appena la Commissione si trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione, quindi, può limitarsi alla fase preliminare di cui all’art. 88, n. 3, CE per decidere a favore di un aiuto solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale aiuto è compatibile con il mercato comune. Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la Commissione del contrario, oppure non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto aiuto col mercato comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all’art. 88, n. 2, CE (sentenze della Corte 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/Commissione, Racc. pag. 1451, punto 13; 19 maggio 1993, causa C‑198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I‑2487, punto 29; 15 giugno 1993, causa C‑225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I‑3203, punto 33, e 2 aprile 2009, causa C‑431/07 P, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, Racc. pag. I‑2665, punto 61; v. anche sentenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T‑49/93, SIDE/Commissione, Racc. pag. II‑2501, punto 58).

61      La nozione di gravi difficoltà riveste natura oggettiva. L’esistenza di tali difficoltà deve essere ricercata tanto nelle circostanze d’adozione dell’atto impugnato quanto nel suo contenuto, in termini oggettivi, correlando la motivazione della decisione con gli elementi di cui la Commissione disponeva al momento della pronuncia sulla compatibilità degli aiuti contestati con il mercato comune (sentenze Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, cit. supra al punto 60, punto 63, e SIDE/Commissione, cit. supra al punto 60, punto 60). Ne discende che il controllo di legalità effettuato dal Tribunale sull’esistenza di gravi difficoltà, per sua stessa natura, va oltre la ricerca del manifesto errore di valutazione (v. sentenza del Tribunale 15 marzo 2001, causa T‑73/98, Prayon‑Rupel/Commissione, Racc. pag. II‑867, punto 47; v. anche, in tal senso, sentenze della Corte Cook/Commissione, cit. supra al punto 60, punti 31‑38, e Matra/Commissione, cit. supra al punto 60, punti 34‑39; sentenze del Tribunale SIDE/Commissione, cit. supra al punto 60, punti 60‑75, e 15 settembre 1998, causa T‑11/95, Racc. pag. II‑3235, punti 164‑200).

62      Occorre peraltro rammentare che, benché sia vero che una misura statale di finanziamento di un servizio pubblico costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, essa può tuttavia essere dichiarata compatibile con il mercato comune se osserva le condizioni di applicazione della deroga prevista all’art. 86, n. 2, CE.

63      Al punto 57 della comunicazione sulla radiodiffusione, la Commissione, riguardo al criterio di proporzionalità del finanziamento pubblico alle necessità del servizio pubblico indica che «[p]erché [tale criterio] sia soddisfatto, è necessario tuttavia che l’aiuto di Stato non ecceda i costi netti della missione di servizio pubblico, tenuto conto anche degli altri introiti, diretti o indiretti, derivanti dall’esercizio di tale funzione». La Commissione ha inoltre affermato che «[p]er tale ragione, nel determinare la proporzionalità dell’aiuto si terrà conto dei vantaggi netti per le altre attività derivanti dall’attività di servizio pubblico».

64      Nel caso di specie, la Commissione ha accertato che il conferimento di EUR 150 milioni notificato dalla Repubblica francese non «poteva superare le variazioni indotte nel costo netto del servizio pubblico dovute all’andamento delle entrate pubblicitarie per il 2008 e alla necessità di programmazione supplementare» (punto 47 della decisione impugnata).

65      Va necessariamente rilevato che la Commissione ha potuto giustamente constatare la suddetta circostanza e dedurne che non sussistevano gravi difficoltà sulla compatibilità della misura in parola con il mercato comune, ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE, tali da giustificare l’apertura di un procedimento formale di esame previsto all’art. 88, n. 2, CE.

66      Si deve infatti rilevare che l’importo del conferimento di capitale che costituisce la misura controversa è di gran lunga inferiore all’importo complessivo previsto dei costi netti supplementari che derivano dalle cifre indicate al punto 46 della decisione impugnata, che non compaiono nella versione pubblica di tale decisione.

67      Orbene, occorre in primo luogo constatare che, nei loro ricorsi, le ricorrenti non hanno condotto alcuna contestazione volta a rimettere in discussione l’importo previsto di tali costi netti supplementari, né, ai fini di detta contestazione, esse hanno formulato alcuna richiesta di produzione da parte della Commissione della versione riservata della decisione impugnata.

68      Le ricorrenti non hanno nemmeno contestato il fatto – eppure risultante dalla decisione impugnata nella versione pubblicata – che l’importo previsto riguardante le perdite pubblicitarie per il 2008 e le necessità di programmazione supplementare superava almeno EUR 150 milioni.

69      Nel controricorso, la Commissione, che ha espressamente osservato l’assenza di contestazione da parte delle ricorrenti, precisava che l’importo previsto delle variazioni delle entrate pubblicitarie e delle necessità di programmazione derivante dalle cifre indicate al punto 46 della decisione impugnata, che non compaiono nella versione pubblica di quest’ultima, ammontava a oltre EUR 300 milioni.

70      Nelle loro repliche, le ricorrenti non hanno affatto contestato tale importo di EUR 300 milioni.

71      Al contrario, la TF1 ha espressamente ammesso tale assenza di contestazione sostenendo che essa sarebbe stata irricevibile nell’ambito di un ricorso, come quello del caso di specie, mirante alla sola tutela dei diritti processuali, poiché avrebbe messo in discussione la compatibilità dell’aiuto (v. punto 42, supra).

72      Si deve tuttavia constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla TF1, l’oggetto del presente ricorso non le avrebbe affatto impedito, se essa lo avesse voluto, di contestare l’importo dei costi netti supplementari previsto dalla Commissione per il 2008. Invero, secondo la giurisprudenza, il fatto che il Tribunale, in presenza di una grave difficoltà e tenuto conto della competenza esclusiva della Commissione per la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, non possa sostituire la propria valutazione a quella della Commissione non osta in alcun modo al diritto delle parti interessate di sollevare tesi contro la compatibilità dell’aiuto, a sostegno di un ricorso d’annullamento volto a proteggere i loro diritti processuali, che devono dunque essere valutate dal Tribunale con riferimento all’esistenza di una grave difficoltà (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 13 gennaio 2004, causa T‑158/99, Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione, Racc. pag. II‑1, punto 91; 4 luglio 2007, causa T‑475/04, Bouygues e Bouygues Télécom/Commissione, Racc. pag. II‑2097, punto 93; 20 settembre 2007, causa T‑375/03, Fachvereinigung Mineralfaserindustrie/Commissione, punto 67, e 12 febbraio 2008, causa T‑289/03, BUPA e a./Commissione, Racc. pag. II‑81, punto 333).

73      Pertanto, e contrariamente a quanto sostenuto dalla TF1, se essa avesse voluto, sarebbe stata perfettamente ricevibile la contestazione dell’importo relativo all’incremento dei costi netti del servizio pubblico previsto dalla Commissione nella decisione impugnata ed espressamente indicato da quest’ultima nella propria memoria.

74      Riguardo alla M6, nella sua replica essa non ha neanche reagito alla constatazione della Commissione, presente nella difesa di quest’ultima, sull’assenza di contestazione da parte sua dell’importo riguardante l’incremento dei costi netti del servizio pubblico previsto dalla Commissione nella decisione impugnata.

75      È solo durante l’udienza che la M6 ha sostenuto di non aver contestato nel proprio ricorso la valutazione della Commissione semplicemente perché non sarebbe stata a conoscenza degli importi in parola, che essa avrebbe scoperto soltanto in udienza. In altre parole, poiché la versione pubblicata della decisione impugnata non conteneva l’indicazione di tali importi, alla M6 sarebbe stato impossibile sollevare una contestazione, o addirittura soltanto asserire che la Commissione avrebbe dovuto nutrire seri dubbi al riguardo.

76      Tuttavia, il Tribunale ritiene che, a prescindere dal fatto che tale argomento, proposto in ritardo, sia irricevibile ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, esso sia in ogni caso infondato.

77      Invero, nulla avrebbe impedito alla M6, se, come essa sostiene, avesse voluto fondare il proprio ricorso d’annullamento sulla contestazione dell’importo dei costi netti supplementari previsto dalla Commissione nella decisione impugnata, di presentare tale contestazione nel suo atto introduttivo corredandola di una domanda di misura di organizzazione del procedimento o di istruzione intesa a produrre, da parte della Commissione, tale versione riservata, qualora la Commissione non le avesse già trasmesso una versione riservata della decisione impugnata. Inoltre, nulla avrebbe impedito alla M6 di sostenere, a minima, che il calo delle entrate pubblicitarie e l’incremento dei costi di programmazione erano inferiori all’importo di EUR 150 milioni del conferimento notificato o che per lo meno avrebbero dovuto sussistere seri dubbi al riguardo.

78      Orbene, la M6 (così come la TF1) non ha sollevato una simile contestazione nelle proprie memorie, né ha formulato una tale richiesta.

79      Di conseguenza, la M6, di fronte alla sua mancanza di contestazione della previsione di incremento dei costi netti del servizio pubblico, cerca a torto di spiegare, in sede di udienza, tale assenza di contestazione con circostanze che non la giustificano affatto e a cui avrebbe potuto perfettamente rimediare, se avesse voluto.

80      Dalle osservazioni che precedono emerge che né la TF1, né la M6 contestano, nel loro ricorso, l’importo previsto dei costi netti supplementari del servizio pubblico nel 2008, sebbene nessuna circostanza di fatto o di diritto privasse queste parti della possibilità di farlo, se ne avessero avuto l’intenzione.

81      Al di là delle sufficienti constatazioni che precedono, il Tribunale non può fare a meno di osservare che le ricorrenti, già prima della presentazione dei loro ricorsi, disponevano di valide informazioni sull’entità del calo delle entrate pubblicitarie della France Télévisions nel 2008. Tale circostanza può essere sufficiente a spiegare il fatto che le ricorrenti non abbiano cercato di contestare l’incremento dei costi netti del servizio pubblico previsto dalla Commissione nella decisione impugnata ma che abbiano censurato altri elementi di tale decisione.

82      Pertanto, già dall’epoca dei fatti era pubblicamente noto che la France Télévisions vivesse, nel 2008, un calo assai importante delle proprie entrate pubblicitarie. Gli articoli della stampa pubblicati in quel periodo e prodotti dalla M6 e dalla TF1 in allegato ai loro ricorsi dimostravano dunque un calo assai significativo delle entrate pubblicitarie della France Télévisions.

83      Oltre a queste informazioni tratte dalla stampa, alla data in cui la M6 e la TF1 proponevano il loro ricorso nel dicembre 2008, queste ultime disponevano, poi, di altre informazioni che evidenziavano l’entità del calo dei proventi pubblicitari.

84      Da una relazione stilata nel 2008 da una società di consulenza su richiesta di un’associazione di reti radiotelevisive private – fondata dalla M6, dalla Canal + e dalla TF1 – e prodotta dalla TF1 in allegato al suo ricorso, emerge che per tutto il primo semestre del 2008 gli investimenti pubblicitari sulla France Télévisions erano calati del 37%.

85      La M6 e la TF1, nonché la Canal +, nei loro atti fanno peraltro menzione di detta percentuale del 37% riferita al calo delle entrate pubblicitarie della France Télévisions nel primo semestre del 2008 e indicata nella relazione di cui al punto precedente.

86      Inoltre, la medesima relazione indica che l’importo delle entrate pubblicitarie annuali della France 2, della France 3 e della France 5, al netto delle ripartizioni regionali, che ammontava a EUR 638 milioni nel 2007, avrebbe dovuto diminuire ed essere pari a EUR 510 milioni nel 2008, vale a dire un calo del 20% nel corso dell’anno (EUR 128 milioni).

87      Ad ogni modo, come è stato osservato in maniera definitiva al punto 80 supra, a prescindere da queste considerazioni relative alle informazioni di cui le ricorrenti disponevano al momento del deposito dei loro ricorsi, l’importo dell’incremento dei costi del servizio pubblico per il 2008 (EUR 300 milioni) non costituisce oggetto, senza valida giustificazione, di alcuna contestazione particolare da parte delle ricorrenti.

88      In secondo luogo, nell’ambito della loro tesi volta a dimostrare l’insufficienza d’informazione di cui disponeva la Commissione e dell’esame da quest’ultima effettuato, le ricorrenti hanno erroneamente sostenuto (v. punto 36 supra) che la Commissione, al punto 46 della decisione impugnata, non avrebbe potuto affermare, senza compiere un’analisi precisa dei prodotti e degli oneri del caso di specie, che il calo delle entrate pubblicitarie aumentava «in maniera automatica» il costo netto del servizio pubblico. A sostegno di tale censura si invoca il punto 49, ultima frase, della comunicazione sulla radiodiffusione.

89      Il punto 49, ultima frase, della comunicazione sulla radiodiffusione spiega che «[s]olo sulla base di una ripartizione corretta dei costi e ricavi è possibile determinare se il finanziamento pubblico sia effettivamente limitato ai costi netti della funzione di servizio pubblico e sia quindi ammissibile alla luce dell’articolo 86, paragrafo 2, [CE]». Questa frase sottolinea la necessità, nella determinazione dei costi netti del servizio pubblico, di garantire che non vengano considerati come costi del servizio pubblico oneri che non siano pertinenti a quest’ultimo, e che dai costi lordi del servizio pubblico si detraggano i prodotti direttamente o indirettamente collegati a tale servizio.

90      Ove, al punto 46 della decisione impugnata, la Commissione ha osservato che «[i]l calo delle entrate pubblicitarie per l’importo pari a EUR (…)[...] può diminuire in proporzione l’utile netto delle attività commerciali», essa ha indicato in maniera concisa ma chiara la sua posizione secondo cui il calo previsto delle entrate pubblicitarie nel 2008 non sarebbe stato accompagnato dalla diminuzione degli oneri commerciali ad esse relativi di entità tale da impedire la creazione di un legame proporzionale tra il calo delle suddette entrate e la diminuzione dell’utile netto delle attività commerciali e, pertanto, tra il calo delle entrate e l’incremento dei costi netti del servizio pubblico.

91      Contrariamente a quanto suggerito dalla censura delle ricorrenti, con il suo rinvio al punto 49 della comunicazione sulla radiodiffusione, la Commissione non ha dunque qualificato gli oneri sostenuti per ottenere le entrate pubblicitarie come costi del servizio pubblico, né ha ritenuto che i prodotti della vendita da parte della France Télévisions dei propri spazi pubblicitari non fossero legati al servizio pubblico.

92      Inoltre, se è vero che al suddetto punto 46 della decisione impugnata la Commissione non ha fornito indicazioni sugli elementi che l’hanno indotta ad adottare la propria posizione, resta comunque il fatto che tali elementi sono peraltro compresi nella decisione impugnata e che da ciò deriva che la Commissione ha ritenuto a giusto titolo che non fosse ragionevolmente prevedibile alcun calo importante degli oneri commerciali nel 2008.

93      Pertanto, dopo aver osservato che «il gruppo [France Télévisions] ha registrato un risultato netto positivo per ogni esercizio nel periodo 2003‑2007» (punto 8 della decisione impugnata), la Commissione ha constatato, in sostanza, un brusco calo delle entrate nette relative alle attività commerciali a partire dall’inizio del 2008. Conseguentemente, l’istituzione ha accertato che il calo degli introiti pubblicitari «ha deteriorato la situazione di liquidità che è divenuta strutturalmente negativa nel 2008» (punto 10 della decisione impugnata). Essa ha osservato che se tale calo «[fosse continuato] per tutto il 2008, la France Télévisions, controllata dalle autorità francesi, [avrebbe previsto] di raggiungere (...) un risultato negativo netto (...) nel 2008» (punto 10 della decisione impugnata). Inoltre, la Commissione ha constatato che il conferimento notificato mirava a coprire una diminuzione delle entrate pubblicitarie «improvvisa e imprevista, come dimostrato dal bilancio di previsione della France Télévisions per il 2008, che è stato realizzato su ipotesi che non hanno tenuto conto di una simile diminuzione» (punto 21 della decisione impugnata).

94      Dalle suddette osservazioni della Commissione, formulate nel luglio 2008 sulla base dei dati disponibili in quella data, emerge, in sostanza, che il calo delle entrate pubblicitarie subito dalla France Télévisions dall’inizio dell’anno non è stato accompagnato da alcuna significativa diminuzione degli oneri commerciali legati all’attività pubblicitaria della France Télévisions e che non era concretamente prevedibile che nel corso del secondo semestre del 2008 si potessero verificare risparmi significativi sui costi di commercializzazione degli spazi pubblicitari.

95      In altri termini, dagli elementi contenuti nella decisione impugnata, emerge in maniera sufficiente che la Commissione aveva ritenuto a giusto titolo che, per quanto riguarda il 2008 – l’unico anno considerato dal conferimento notificato – non fosse ragionevolmente possibile ipotizzare alcun risparmio significativo sugli oneri commerciali che avrebbe impedito di concludere a favore di un nesso di proporzionalità tra il calo delle entrate e quello dell’utile netto.

96      Pertanto, non è fondata la tesi secondo cui la Commissione non sarebbe stata in grado di affermare, come ha fatto nella decisione impugnata, che il calo di entrate pubblicitarie per il 2008 avrebbe aumentato «in maniera automatica» il costo netto del servizio pubblico.

97      Il Tribunale osserva, del resto, che né la M6, né, peraltro, la TF1 o la Canal +, imprese peraltro familiari – quali emittenti radiotelevisive commerciali – con i meccanismi e i sistemi di commercializzazione degli spazi pubblicitari televisivi, sostengono che sarebbe stata concretamente ipotizzabile una diminuzione significativa degli oneri commerciali della France Télévisions nel 2008, che avrebbe ostato alla creazione di un tale nesso di proporzionalità tra il calo delle entrate commerciali e quello dell’utile commerciale netto.

98      In conclusione, non soltanto non è stato contestato l’importo dell’incremento dei costi netti del servizio pubblico per il 2008 (EUR 300 milioni), previsto dalla Commissione nella decisione impugnata (v. punti 67‑87, supra), ma tale importo non è nemmeno stato rimesso in discussione in occasione dell’esame della censura delle ricorrenti, relativa al nesso di proporzionalità ravvisato dalla Commissione tra il calo delle entrate commerciali della France Télévisions e quello dell’utile commerciale netto (v. punti 88‑97, supra).

99      Tenuto conto di tutte le osservazioni che precedono, relative all’assenza di contestazione o di rimessa in discussione dell’importo previsto di EUR 300 milioni relativo all’aumento dei costi netti del servizio pubblico, occorre osservare che, alla luce dell’importo del conferimento notificato (EUR 150 milioni) la Commissione non poteva nutrire alcun dubbio in merito al rispetto del criterio di proporzionalità.

100    Tale conclusione non è rimessa in discussione dalle altre tesi delle ricorrenti.

101    Per quanto riguarda l’affermazione della TF1 (v. punto 37 supra), secondo cui si potrebbe dubitare che la sola perdita, per il primo trimestre del 2008, pari al 37% del 28% delle risorse della France Télévisions derivanti dalla pubblicità possa incidere sulla situazione finanziaria di detta impresa al punto di ostacolare la buona esecuzione del servizio pubblico nel 2008, oltre a non essere dimostrata, ignora la circostanza, rammentata al punto 99 supra, relativa alla differenza tra, da un lato, l’importo previsto e non contestato dell’incremento dei costi netti del servizio pubblico per il 2008 e, dall’altro, l’importo del conferimento notificato.

102    Quanto alle affermazioni delle ricorrenti (v. punti 34 e 38 supra), secondo cui la decisione impugnata avrebbe presentato inesattezze, in primo luogo, poiché il calo dei proventi pubblicitari nel primo semestre del 2008 non sarebbe stato causato dall’annuncio dell’8 gennaio 2008, né dalle condizioni del mercato pubblicitario, né, ancora, da una strategia commerciale errata della France Télévisions e, in secondo luogo, poiché non sarebbe vero che le concorrenti della France Télévisions avrebbero adattato le loro politiche commerciali secondo i termini descritti dalla Commissione, tali affermazioni, quand’anche fossero dimostrate, nulla tolgono alla realtà del calo delle entrate pubblicitarie nel primo semestre del 2008, né alla prospettiva ragionevolmente prevedibile del perdurare di tale tendenza nel corso del secondo semestre del 2008, né, ancora, all’esistenza di necessità di programmazione supplementare. Pertanto, tali affermazioni non rimettono affatto in causa l’incremento dei costi netti del servizio pubblico nel 2008, previsto dalla Commissione nella decisione impugnata, e, peraltro, non contestato dalle ricorrenti.

103    Occorre respingere la tesi delle ricorrenti (v. punto 35 supra) secondo cui la Commissione, avendo omesso di riconoscere che il calo delle entrate pubblicitarie sarebbe essenzialmente derivato da un asserito errore della France Télévisions nella definizione della sua politica commerciale nel 2008, non si sarebbe messa nella condizione di constatare l’esistenza di una grave difficoltà riguardante il fatto che il conferimento in denaro avrebbe in realtà significato un aiuto al funzionamento volto a liberare la France Télévisions dai costi che essa avrebbe di norma dovuto sopportare nell’ambito della gestione ordinaria o delle sue normali attività, aiuto che potrebbe essere autorizzato soltanto in circostanze eccezionali.

104    Infatti, l’attività di vendita di spazi pubblicitari della France Télévisions è un’attività commerciale che, se affiancata alla programmazione del servizio pubblico diffuso dalla France Télévisions medesima nell’ambito della sua funzione di servizio pubblico, non costituisce affatto, tuttavia, un’attività di servizio pubblico. La comunicazione sulla radiodiffusione osserva, in proposito, che «sebbene le emittenti di servizio pubblico possano svolgere attività commerciali, come la vendita di spazi pubblicitari per assicurarsene i proventi, tali attività non possono di norma essere considerate come facenti parte della funzione di servizio pubblico» (punto 36, ultima frase, della comunicazione sulla radiodiffusione).

105    L’esercizio di tale attività commerciale da parte dell’emittente pubblica deriva da una scelta dello Stato membro interessato, operata in forza della sua competenza riconosciuta al riguardo dal protocollo di Amsterdam, di ricorrere alla vendita di spazi pubblicitari sulle emittenti radiotelevisive pubbliche al fine di diminuire l’onere, per lo Stato, del finanziamento del servizio pubblico della radiodiffusione.

106    Orbene, il contributo finanziario notificato dalla Repubblica francese e approvato dalla Commissione non è affatto destinato al finanziamento di detta attività commerciale di vendita di spazi pubblicitari. Pertanto, e contrariamente a quanto suggerisce la M6, tale aiuto non è un aiuto finalizzato al funzionamento di detta attività. Esso non mira a finanziare campagne pubblicitarie presso potenziali inserzionisti, studi di mercato riguardanti la politica commerciale della France Télévisions o ancora qualsiasi altra spesa inerente l’attività commerciale della France Télévisions.

107    Al contrario, questo aiuto è esclusivamente ed espressamente destinato a coprire taluni costi del servizio pubblico della radiodiffusione assunto da tale emittente pubblica. Detti costi, pari a un importo stimato dalla Commissione – e non contestato – di EUR 300 milioni, sono, in primo luogo, la parte dei costi di servizio pubblico della France Télévisions per il 2008 che il calo delle entrate pubblicitarie per tale anno lascia scoperto e, in secondo luogo, i costi di programmazione supplementare causati nel 2008 dalla futura cancellazione della pubblicità televisiva sulla France Télévisions.

108    La circostanza che una parte di questi costi a carico dello Stato nel 2008 derivi da entrate pubblicitarie meno elevate nulla toglie al fatto che si tratti indubbiamente di costi del servizio pubblico sostenuti ai fini di tale servizio. Tenuto conto della natura di detti costi, allo Stato membro interessato non può essere impedito di garantirne il finanziamento, salvo privarlo della competenza riconosciuta agli Stati membri riguardo alla definizione e al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione dall’art. 16 CE e dal protocollo di Amsterdam.

109    Conseguentemente, è direttamente contraria alle disposizioni del Trattato e, più in particolare, del protocollo di Amsterdam, la posizione delle ricorrenti con la quale chiedono che una minore inefficienza economica addotta dall’emittente di servizio pubblico nell’esercizio di un’attività commerciale di vendita di spazi pubblicitari sia condannata come copertura insufficiente – e dunque incompatibile con «l’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro» (v. protocollo di Amsterdam) – dei costi del servizio pubblico.

110    Occorre osservare che la situazione sarebbe stata ben diversa se le ricorrenti avessero prodotto la prova dell’esistenza di seri dubbi in merito alla destinazione effettiva del conferimento notificato e, in particolare, se si fosse dovuto temere che tale conferimento venisse sviato dal suo scopo per sovvenzionare l’attività commerciale della France Télévisions.

111    Invero, in una tale fattispecie, e così come osservato nella comunicazione sulla radiodiffusione, vi sarebbe stato il rischio di trovarsi «[in] presenza di una compensazione eccessiva degli obblighi di servizio pubblico e ad ogni modo “[incide sulle] condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune”, violando le disposizioni del protocollo [di Amsterdam]» (punto 58, in fine, della comunicazione sulla radiodiffusione).

112    Non sarebbe dunque stato possibile per la Commissione, come nel caso di specie, prendere la decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’art. 4, n. 3, del regolamento n. 659/1999. La Commissione avrebbe dovuto aprire il procedimento formale di esame.

113    Orbene, non è dimostrato che la Commissione avrebbe dovuto nutrire tali dubbi. Tutt’al più, essa fa valere che non si sarebbe messa in condizione di conoscere la destinazione finale del conferimento notificato (v. punto 39 supra), il che rifletterebbe, presuntivamente, la sua affermazione secondo cui il conferimento notificato avrebbe «aumentato la liquidità del gruppo senza essere formalmente destinato» (punto 11 della decisione impugnata).

114    Occorre tuttavia osservare che dalla decisione impugnata emerge che, a prescindere dalle modalità concrete di destinazione del conferimento notificato nel bilancio della France Télévisions, siffatto conferimento, operato sotto forma di aumento di capitale della France Télévisions, non era stato notificato dalla Repubblica francese e avrebbe dovuto essere impiegato da tale emittente pubblica soltanto ai fini esclusivi del servizio pubblico.

115    La Commissione ha dunque espressamente rammentato l’esistenza degli impegni sottoscritti dalla Repubblica francese nell’ambito del procedimento sfociato nell’adozione della decisione 20 aprile 2005 e tradotti nei testi legislativi e nei regolamenti francesi per evitare qualsiasi sovracompensazione dei costi netti del servizio pubblico (punto 48 della decisione impugnata). La Commissione ha preso atto di quanto confermato dalle autorità francesi, ossia che tali disposizioni sarebbero state applicate al caso di specie e che esse si impegnavano a farle applicare in vista della destinazione del contributo finanziario a spese risultanti dagli obblighi del servizio pubblico della France Télévisions (punto 49 della decisione impugnata).

116    Infine, la Commissione ha espressamente disposto che la Repubblica francese le riferisse in merito all’effettiva destinazione del conferimento notificato al finanziamento degli obblighi di servizio pubblico della France Télévisions nei tre mesi successivi la chiusura dei conti dell’esercizio 2008 (punto 49 e trattazione che figura al titolo «5. Decisione», secondo comma, della decisione impugnata).

117    Pertanto, e alla luce delle precauzioni in tal modo assunte dalla Commissione per quanto riguarda l’utilizzo concreto del contributo finanziario e il controllo a posteriori di tale utilizzo, quando essa ha adottato la decisione impugnata, non aveva alcun motivo di temere che detto contributo – del resto di gran lunga inferiore all’importo stimato dei costi netti supplementari da compensare – fosse impiegato per scopi diversi dal finanziamento del servizio pubblico della radiodiffusione.

118    In conclusione, le ricorrenti si oppongono erroneamente al contributo finanziario in parola a motivo di una pretesa inefficienza economica della France Télévisions nell’esercizio di un’attività commerciale non rientrante nel servizio pubblico, quantunque non esista alcun motivo di temere un sovvenzionamento incrociato di tale attività commerciale ad opera di detto contributo.

119    Le osservazioni che precedono inducono altresì a respingere il richiamo della M6 alla sentenza del Tribunale 16 marzo 2004, causa T‑157/01, Danske Busvognmænd/Commissione (Racc. pag. II‑917; in prosieguo: la «sentenza Danske»), che riguardava, tra le altre misure, un aiuto sotto forma di contributo concesso a un’impresa di trasporti titolare di contratti di servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, n. 4, e dell’art. 14 del regolamento (CEE) del Consiglio, 26 giugno 1969, n. 1191, relativo all’azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile (GU L 156, pag. 1), come modificato.

120    Infatti, mentre, nel caso di specie, il contributo finanziario di EUR 150 milioni notificato dalla Repubblica francese era destinato specificatamente ed esclusivamente a compensare i costi del servizio pubblico (pari a un importo del resto assai superiore a tale contributo), nella causa da cui è scaturita la citata sentenza Danske, l’aiuto controverso si aggiungeva alla retribuzione contrattuale che l’impresa di cui trattavasi aveva liberamente accettato per l’esecuzione dei contratti di servizio pubblico che aveva vinto presso le amministrazioni aggiudicatrici danesi (sentenza Danske, cit. al punto 119 supra, punto 88). In altre parole, l’aiuto di cui si trattava in detta causa, nell’ambito del sistema contrattuale instaurato dal regolamento n. 1191/69 modificato, comportava una sovracompensazione.

121    Inoltre, mentre nel caso di specie la Commissione, tenuto conto delle precauzioni e delle garanzie assunte nella decisione impugnata, poteva ragionevolmente escludere ogni rischio di impiego del contributo finanziario ai fini di un sovvenzionamento incrociato dell’attività commerciale della France Télévisions, nella causa da cui è scaturita la citata sentenza Danske, al contrario, l’aiuto controverso sovvenzionava l’impresa di trasporti in parola nella sua attività commerciale. Infatti, tale aiuto era precisamente inteso a consentire a detta impresa di continuare la propria attività commerciale malgrado i cali originati dai contratti di servizio pubblico di cui era titolare e che si era aggiudicata rispetto alla concorrenza accettando condizioni tariffarie non redditizie (v., a tal fine, sentenza Danske, cit. supra al punto 119, punti 80, 87 e 88).

122    Pertanto, e a differenza del contributo finanziario della fattispecie, che mira unicamente a compensare taluni costi netti del servizio pubblico della radiodiffusione ad esclusione di qualsiasi utilizzo a fini commerciali, e non incide dunque sulla concorrenza e sugli scambi nel mercato della vendita di spazi pubblicitari televisivi in maniera contraria all’interesse comune, l’aiuto controverso nella suddetta causa incideva direttamente sulla concorrenza nel mercato dei trasporti.

123    Occorre infine rammentare che l’attività di trasporto non può essere paragonata all’attività della radiodiffusione pubblica. Infatti, benché sia vero che l’attività di trasporto in quanto tale è indiscutibilmente un’attività economica e concorrenziale e il servizio pubblico dei trasporti è un servizio d’interesse economico generale (in prosieguo: «SIEG»), al contrario, per quanto riguarda la radiodiffusione pubblica, la qualifica di SIEG, invece che di interesse generale non economico, si spiega più con l’impatto che la radiodiffusione del servizio pubblico produce, de facto, sul settore, peraltro concorrenziale e commerciale, della trasmissione radiotelevisiva, piuttosto che con una pretesa dimensione commerciale della radiodiffusione del servizio pubblico (sentenza del Tribunale 26 giugno 2008, causa T‑442/03, SIC/Commissione, Racc. pag. II‑1161, punto 153).

124    Infatti, e come emerge dal protocollo di Amsterdam, il servizio pubblico della radiodiffusione è «direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società». Nello stesso senso la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri 25 gennaio 1999 sulle emissioni di servizio pubblico (GU C 30, pag. 1) rileva che le emissioni di servizio pubblico, «date le funzioni culturali, sociali e democratiche che assolvono per il bene comune, hanno un’importanza essenziale nel garantire la democrazia, il pluralismo, la coesione sociale e la diversità culturale e linguistica» (‘considerando’ B della risoluzione) (sentenza SIC/Commissione, cit. al punto 123 supra, punto 153).

125    Le suddette osservazioni spiegano e giustificano il fatto che gli Stati membri, con il protocollo di Amsterdam, abbiano convenuto che «[l]e disposizioni del trattato [CE] non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune, tenendo conto nel contempo dell’adempimento della missione di servizio pubblico».

126    Orbene, nel caso di specie non è affatto dimostrato che la Commissione avrebbe dovuto nutrire dubbi riguardo all’oggetto e agli effetti del contributo finanziario in parola. Era pacifico che tale contributo era stato accordato alla France Télévisions al solo fine «dell’adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da[lla Repubblica francese]». Era altresì indubbio, tenuto conto delle precauzioni adottate nella decisione impugnata per evitare qualsiasi sovvenzionamento incrociato, che tale finanziamento non fosse tale da «[perturbare] le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune».

127    Per quanto riguarda, poi, il richiamo, formulato in sede di udienza dalla M6, al punto 249 della citata sentenza BUPA e a./Commissione (cit. al punto 72 supra), che riguarda l’ultima delle quattro condizioni enunciate ai punti 88‑93 della sentenza della Corte 24 luglio 2003, causa C‑280/00, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (Racc. pag. I‑7747; in prosieguo: la «sentenza Altmark» e, riguardo alle condizioni summenzionate, le «condizioni Altmark»), occorre osservare, al pari della Commissione, che tale richiamo è stato erroneamente effettuato dalla M6.

128    Infatti, detto richiamo della M6, formulato per sostenere che il rispetto della quarta condizione Altmark influirebbe sulla concessione della deroga prevista all’art. 86, n. 2, CE, si basa sulla confusione tra le condizioni che determinano la qualifica di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE e quelle impiegate per valutare la compatibilità di un aiuto ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE.

129    In proposito, occorre rammentare che le condizioni Altmark hanno come solo e unico obiettivo la qualificazione della misura di cui trattasi come aiuto di Stato, per la determinazione dell’esistenza di un obbligo di notifica di tale misura alla Commissione nell’ipotesi di un nuovo aiuto, o di cooperazione con tale istituzione nel caso di un aiuto esistente (sentenza del Tribunale 11 marzo 2009, causa T‑354/05, TF1/Commissione, Racc. pag. II‑471, punti 130 e 131, e ordinanza del Tribunale 25 novembre 2009, causa T‑87/09, Andersen/Commissione, punto 57).

130    Peraltro, il punto 249 della citata sentenza BUPA e a./Commissione (cit. al punto 72 supra), relativo alla quarta condizione Altmark, s’inserisce precisamente nella valutazione del Tribunale sulla qualificazione della misura in parola come aiuto di Stato (valutazione contenuta ai punti 161‑258 della citata sentenza BUPA e a./Commissione), e non nella valutazione del Tribunale sull’applicazione della deroga prevista all’art. 86, n. 2, CE (valutazione contenuta ai punti 259‑310 della citata sentenza BUPA e a./Commissione).

131    Dalle osservazioni che precedono, emerge che il richiamo formulato dalla M6 alla citata sentenza BUPA e a./Commissione si basa su una confusione della ricorrente tra il criterio Altmark, inteso a stabilire l’esistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 87, n. 1, CE, e il criterio dell’art. 86, n. 2, CE, che consente di stabilire se una misura costitutiva di un aiuto di Stato possa essere considerata compatibile con il mercato comune (sentenza TF1/Commissione, cit. al punto 129 supra, punto 140).

132    Sulla pretesa, quale in sostanza formulata dalla M6 in sede di udienza, secondo cui l’art. 86, n. 2, CE contemplerebbe una condizione di efficienza economica nella fornitura del servizio pubblico, occorre osservare, in primo luogo, che siffatta pretesa è priva di oggetto nella specie e, in secondo luogo, che è in ogni caso inesatta.

133    Per quanto riguarda, in primo luogo, la mancanza di oggetto di siffatta pretesa, è sufficiente rilevare che l’efficienza economica della France Télévisions nella fornitura del SIEG della radiodiffusione non è messa in discussione, né è invocata nei presenti ricorsi. Invero, non si afferma in alcun modo che la France Télévisions avrebbe potuto soddisfare gli obblighi del servizio pubblico a minor costo.

134    Nei presenti ricorsi viene soltanto messa in discussione l’efficienza economica della France Télévisions nell’esercizio di un’attività commerciale – ossia la vendita di spazi pubblicitari televisivi – che, sebbene partecipi al finanziamento del SIEG della radiodiffusione, non rientra affatto, tuttavia, in tale SIEG.

135    Orbene, quand’anche la France Télévisions – come sostenuto dalle ricorrenti ma come formalmente contestato da quest’ultima – fosse stata inefficiente sotto il profilo economico nella sua attività commerciale di vendita di spazi pubblicitari, tale circostanza non avrebbe assolutamente potuto privare la Repubblica francese della sua competenza e del suo diritto di garantire il finanziamento del SIEG della radiodiffusione (v. punti 104‑109 supra), fermo restando che erano già state adottate precauzioni sufficienti che consentivano di escludere ragionevolmente ogni rischio di sovvenzionamento incrociato dell’attività commerciale (v. punti 110‑117 supra).

136    Per quanto riguarda, in secondo luogo, la questione se l’art. 86, n. 2, CE contempli una condizione di efficienza economica dell’operatore incaricato del servizio pubblico nella fornitura di detto servizio, occorre osservare che, ai sensi di tale disposizione, le imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale sono sottoposte alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata, purché tuttavia lo sviluppo degli scambi non sia compromesso in misura contraria agli interessi della Comunità (sentenze della Corte 19 marzo 1991, causa C‑202/88, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑1223, punto 11; 23 ottobre 1997, causa C‑157/94, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I‑5699, punto 28; 21 settembre 1999, causa C‑67/96, Albany, Racc. pag. I‑5751, punto 102, e 17 maggio 2001, causa C‑340/99, TNT Traco, Racc. pag. I‑4109, punto 52).

137    L’art. 86, n. 2, CE, nel consentire, a talune condizioni, deroghe alle norme generali del Trattato, mira a contemperare l’interesse degli Stati membri ad utilizzare determinate imprese, segnatamente del settore pubblico, come strumento di politica economica o sociale, con l’interesse della Comunità all’osservanza delle regole di concorrenza e al mantenimento dell’unità del mercato comune (sentenze Francia/Commissione, cit. supra al punto 136, punto 12; Commissione/Paesi Bassi, cit. supra al punto 136, punto 39, e Albany, cit. supra al punto 136, punto 103).

138    Occorre altresì ricordare che non è necessario, ai fini dell’applicazione dell’art. 86, n. 2, CE, che risultino minacciati l’equilibrio finanziario o la redditività economica dell’impresa incaricata della gestione di un servizio di interesse economico generale. È sufficiente che, in mancanza dei diritti controversi, possa risultare compromesso l’adempimento delle specifiche funzioni assegnate all’impresa, quali precisate dagli obblighi e dai vincoli impostile, o che il mantenimento dei diritti di cui trattasi sia necessario per consentire al loro titolare di adempiere le funzioni di interesse economico generale affidategli in condizioni economicamente accettabili (sentenze della Corte Commissione/Paesi Bassi, cit. supra al punto 136, punti 52 e 53; Albany, cit. supra al punto 136, punto 107; TNT Traco, cit. supra al punto 136, punto 54, e 15 novembre 2007, causa C‑162/06, International Mail Spain, Racc. pag. I‑9911, punto 35; v. anche, in tal senso, sentenza della Corte 19 maggio 1993, causa C‑320/91, Corbeau, Racc. pag. I‑2533, punti 14‑16).

139    Inoltre, in assenza – come nel caso di specie – di una normativa armonizzata in materia, la Commissione non è legittimata a pronunciarsi sui contenuti delle missioni di servizio pubblico incombenti all’esercente pubblico, vale a dire sul livello dei costi connessi a tale servizio, né sull’opportunità delle scelte politiche effettuate al riguardo dalle autorità nazionali, né sull’efficienza economica di tale esercente (v. in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Tesauro nella citata sentenza Corbeau, punto 138 supra, Racc. pag. I‑2548, punto 16, e dell’avvocato generale Tizzano nella sentenza della Corte 22 novembre 2001, causa C‑53/00, Ferring, Racc. pag. I‑9067, I‑9069, punto 51, e sentenza del Tribunale 27 febbraio 1997, causa T‑106/95, FFSA e a./Commissione, Racc. pag. II‑229, punto 108).

140    Ne consegue che la questione se un’impresa preposta al SIEG della radiodiffusione possa adempiere i propri obblighi di servizio pubblico a un costo minore è irrilevante ai fini della valutazione della compatibilità del finanziamento statale di tale servizio alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato. Ciò che l’art. 86, n. 2, CE intende evitare con la valutazione della proporzionalità dell’aiuto è che l’impresa preposta al SIEG benefici di un finanziamento che ecceda i costi netti del servizio pubblico.

141    Dalle osservazioni che precedono emerge che non soltanto l’efficienza economica della France Télévisions nella fornitura del SIEG della radiodiffusione non è in discussione nella causa di specie (v. punti 133‑135 supra), ma che, in ogni caso, tale efficienza economica è irrilevante ai fini della compatibilità del contributo finanziario con il mercato comune ai sensi dell’art. 86, n. 2, CE.

142    Per quanto riguarda, infine, le censure della ricorrente fondate sulla durata del procedimento preliminare di esame e il fatto che la Commissione abbia avuto soltanto un contatto con le autorità francesi (v. punto 41, supra), tali circostanze non indicano affatto l’esistenza di una grave difficoltà dimostrando, al contrario, come sostiene la Commissione, che dall’esame della compatibilità con il mercato comune della misura notificata nella fattispecie non scaturiva alcuna difficoltà particolare.

143    In mancanza di una grave difficoltà di valutazione della compatibilità dell’aiuto con il mercato comune, nessuna disposizione derivante dal Trattato o da un’altra norma giuridica imponeva alla Commissione di procedere diversamente da come essa ha fatto nell’ambito del procedimento preliminare d’esame di cui all’art. 88, n. 3, CE, né, in particolare, di sentire gli interessati come avrebbe dovuto fare se avesse avviato il procedimento formale d’esame ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE. (v., in tal senso, sentenza Thermenhotel Stoiser Franz e a./Commissione, cit. supra al punto 72, punto 90). Le ricorrenti affermano dunque erroneamente che la Commissione non avrebbe osservato il principio del contraddittorio astenendosi dal consultare le parti interessate.

144    Tenuto conto delle osservazioni che precedono, da cui emerge che dalla valutazione della misura notificata non scaturiva, alla luce delle informazioni sufficienti di cui disponeva la Commissione, alcuna grave difficoltà, occorre respingere i presenti motivi.

 Sul terzo motivo della M6 e sul secondo motivo della TF1, relativi a una violazione dell’obbligo di motivazione

 Argomenti delle parti

145    La TF1, sostenuta dalla Canal +, sostiene che la motivazione della decisione impugnata sia senza dubbio lacunosa, giacché la Commissione non avrebbe raccolto le informazioni necessarie e non avrebbe tenuto conto delle informazioni di cui essa già disponeva.

146    Inoltre, la motivazione della decisione impugnata relativa alla sostituzione di risorse pubbliche alle risorse commerciali della France Télévisions per tutte le perdite di entrate pubblicitarie sarebbe inadeguata e insufficiente. Invero, dalle precedenti prese di posizione della Commissione emergerebbe che dai costi netti del servizio pubblico potrebbero essere detratti soltanto gli utili netti direttamente o indirettamente legati all’esecuzione del servizio pubblico [v. punto 57 della comunicazione sulla radiodiffusione e il punto 123 della decisione della Commissione 15 ottobre 2003, 2004/339/CE, sulle misure attuate dall’Italia in favore di RAI SpA (GU L 119, pag. 1; in prosieguo: la «decisione RAI»)]. Le entrate commerciali non legate al servizio pubblico dovrebbero essere riservate alle attività commerciali e non potrebbero essere detratte dagli oneri lordi del servizio pubblico. Orbene, l’affermazione secondo cui il calo delle risorse private incrementa «in maniera automatica e proporzionale» il costo netto dell’attività di servizio pubblico ignorerebbe questa distinzione.

147    Nella sua replica, la TF1 precisa che, poiché la nozione di entrate commerciali riguarderebbe la cifra di affari e non un utile netto degli oneri commerciali, la Commissione, secondo la posizione di cui al punto precedente, sembrerebbe ammettere che il contributo controverso possa compensare non soltanto l’incremento del costo netto del servizio pubblico ma, in realtà, anche i costi commerciali, il che contrasterebbe con le sue precedenti posizioni.

148    La decisione impugnata non sarebbe dunque sufficientemente motivata nella parte che riguarda tale evidente mutamento di metodo della Commissione rispetto alla sua precedente prassi, né lo sarebbe, altresì, per quanto riguarda l’assenza di rischio di sovvenzione incrociata. Siffatta violazione dell’obbligo di motivazione costituirebbe un indizio di grave difficoltà.

149    La M6, sostenuta dalla Canal +, fa valere a sua volta che la decisione impugnata non contempla alcuna osservazione in grado di dimostrare l’esattezza dell’affermazione secondo cui «l’annuncio dell’8 gennaio 2008 e la conferma della cancellazione a termine della pubblicità [avrebbero] avuto un’incidenza diretta sulle finanze della France Télévisions». Al di là di una descrizione dell’«effetto di annuncio» e del calo delle entrate pubblicitarie, la decisione impugnata non conterrebbe alcuna spiegazione economica del nesso di causalità diretto tra l’annuncio dell’8 gennaio 2008 e i cattivi risultati pubblicitari della France Télévisions.

150    Nello stesso senso, l’affermazione presente al punto 27 della decisione impugnata, secondo cui il «conferimento [notificato] è più simile (...) a una compensazione per l’effetto dell’annuncio del ritiro dal mercato pubblicitario fatto dallo Stato regolatore che a un’opportunità di investimento chiesta dallo Stato azionista», affermazione che non sarebbe dimostrata e sarebbe lontana dalla realtà del mercato pubblicitario in Francia, confermerebbe l’assenza, nella decisione impugnata, di una valutazione circostanziata delle vere cause della perdita di introiti pubblicitari della France Télévisions.

151    Riguardo all’affermazione contenuta al punto 9 della decisione impugnata sulla reazione dei concorrenti che avrebbero adattato la loro offerta commerciale per attirare gli inserzionisti della France Télévisions, questa non solo sarebbe errata, ma anche ingiustificata, e proverebbe la scarsa informazione della Commissione e la superficialità della sua analisi.

152    La Commissione avrebbe dunque violato il proprio obbligo di motivazione. La violazione di tale obbligo dimostrerebbe l’esistenza di gravi difficoltà che avrebbero dovuto obbligare tale istituzione ad aprire il procedimento formale di esame.

153    La Commissione, sostenuta dalla Repubblica francese e dalla France Télévisions, sostiene che la decisione impugnata sia stata adottata al termine della fase preliminare di esame degli aiuti di Stato, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell’aiuto di cui trattasi, senza che sia aperto il procedimento formale di esame. Orbene, secondo la Commissione, una decisione del genere, adottata in tempi brevi, deve esporre unicamente i motivi per i quali la Commissione ritiene che non sussistano gravi difficoltà per la valutazione della compatibilità dell’aiuto di cui trattasi con il mercato comune. Tale decisione richiederebbe soltanto una motivazione sommaria.

154    La Commissione sostiene che per quanto riguarda l’ambito della decisione impugnata, quest’ultima è intervenuta in seguito ad altre due decisioni favorevoli con cui essa ha ritenuto che sovvenzioni all’investimento e conferimenti di capitale a favore delle reti della France Télévisions costituissero aiuti compatibili con il mercato comune. Anche se il conferimento esaminato nella fattispecie fosse diverso da tali altre misure precedenti, esso si porrebbe tuttavia nell’ambito generale del finanziamento pubblico della France Télévisions esaminato in dette decisioni. Pertanto, la Commissione precisa che essa poteva benissimo considerare nella fattispecie una motivazione più succinta di quella che avrebbe prodotto in assenza di decisioni precedenti.

155    In ogni caso, la decisione impugnata racchiuderebbe tutti gli elementi necessari del ragionamento della Commissione e risponderebbe perfettamente ai requisiti dell’art. 253 CE.

156    Per quanto riguarda l’argomento della TF1, secondo cui la motivazione della decisione impugnata non potrebbe essere che lacunosa, in quanto la Commissione avrebbe omesso di raccogliere le informazioni necessarie e di tener conto di quelle di cui già disponeva, la Commissione constata che tale argomento confonde una questione sostanziale con una procedurale. L’istituzione avrebbe espresso con chiarezza il proprio ragionamento nella decisione impugnata, cosa che la TF1 non contesterebbe, ritenendo soltanto che tale ragionamento si fonderebbe su un’informazione insufficiente e non sarebbe convincente. Orbene, in tal caso si tratterebbe di una questione sostanziale e non di motivazione, a cui la Commissione avrebbe già risposto nell’ambito del primo motivo.

157    Per quanto riguarda l’argomento con cui la TF1 le addebita di aver ritenuto che qualsiasi perdita di entrate pubblicitarie (ivi comprese le ipotetiche entrate non legate al servizio pubblico) comportasse un incremento del costo netto del servizio pubblico, mentre soltanto le perdite di entrate pubblicitarie legate al servizio pubblico potrebbero comportarlo, la Commissione fa valere che è palese che il calo osservato riguardasse le entrate commerciali legate all’esecuzione del servizio pubblico. Infatti, dalla decisione impugnata risulterebbe che l’aiuto esaminato mirava a compensare un calo delle entrate pubblicitarie della France Télévisions (nonché l’aumento dei costi del servizio pubblico). Tali entrate risulterebbero dalla diffusione di pubblicità nei programmi della France Télévisions e tali programmi rientrerebbero nella funzione di servizio pubblico di detta impresa, come emergerebbe dal punto 36 della decisione impugnata. La spiegazione che si sostiene difetti sarebbe dunque evidente e la Commissione non vede sotto quale profilo sarebbe stato necessario motivare ulteriormente la decisione impugnata.

158    Per quanto riguarda la censura della TF1 relativa al fatto che la Commissione avrebbe confuso entrate commerciali e utile commerciale netto, in maniera da non premunirsi sufficientemente contro il rischio di sovvenzioni incrociate, e si sarebbe discostata dalla sua precedente prassi, la Commissione sostiene che nulla lasciava pensare che gli oneri commerciali della France Télévisions avrebbero potuto diminuire in maniera significativa nel 2008 e che anche qualora la France Télévisions avesse rinunciato a una parte del suo personale assegnato alle attività commerciali, ciò avrebbe rappresentato a breve un costo supplementare. Il fatto che la Commissione non abbia speculato, in occasione della decisione impugnata, su teoriche tendenze al ribasso dei costi di gestione della pubblicità nel futuro non può incidere sulla legittimità della decisione impugnata e non considererebbe l’approccio della Commissione nelle precedenti decisioni.

159    Infine, occorrerebbe rammentare che la necessità di finanziamento della France Télévisions per il 2008 sarebbe sorta dopo un calo delle entrate pubblicitarie, stimato a EUR 150 milioni, e un incremento dei costi di programmazione, stimato a oltre EUR 145 milioni, per un totale di EUR 300 milioni, mentre il contributo notificato sarebbe stato di EUR 150 milioni. Alla luce di tali ordini di grandezza, si sarebbe dunque pensato di compensare soltanto la metà dell’incremento del costo netto del servizio pubblico della France Télévisions. Con riferimento alle suddette somme, i costi legati alle attività commerciali della France Télévisions sarebbero stati, in ogni modo, limitati e il loro andamento a breve termine sarebbe stato assolutamente trascurabile.

160    Per quanto riguarda la tesi della M6 secondo cui la Commissione non avrebbe valutato con precisione le condizioni concrete che hanno indotto la perdita delle entrate pubblicitarie della France Télévisions, la Commissione fa valere che, ai fini della decisione impugnata, non era essenziale cercare le cause precise di tali perdite.

161    Per quanto riguarda la motivazione di cui al punto 9 della decisione impugnata, relativa alle cause del calo delle entrate pubblicitarie della France Télévisions, gli elementi contestati dalla M6 sarebbero accessori nell’economia della decisione impugnata.

162    Riguardo alla censura della M6 circa la motivazione di cui al punto 27 della decisione impugnata, relativa al criterio dell’investitore privato in un’economia di mercato, la Commissione indica che essa si interroga sul significato preciso di tale censura e sostiene che questo punto della decisione impugnata contenga soltanto argomenti di buon senso, di cui la M6 non dimostra affatto l’erroneità.

 Giudizio del Tribunale

163    Occorre rammentare che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che il detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’art. 253 CE dev’essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze della Corte 22 marzo 2001, causa C‑17/99, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑2481, punti 35 e 36, e 22 dicembre 2008, causa C‑333/07, Regie Networks, Racc. pag. I‑10807, punto 63; sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa T‑266/94, Skibsvaerftsforeningen e a./Commissione, Racc. pag. II‑1399, punto 230).

164    La tesi della TF1 (v. punto 145 supra), secondo cui la motivazione della decisione impugnata sarebbe necessariamente lacunosa in quanto la Commissione non avrebbe raccolto le informazioni necessarie, né avrebbe tenuto conto di quelle di cui già disponeva, dev’essere respinta, giacché essa si confonde, in realtà, con le censure sostanziali che denunciano l’asserita insufficienza dell’informazione e dell’esame della Commissione, già escluse nell’ambito dell’esame dei precedenti motivi di annullamento.

165    Per quanto riguarda la tesi della TF1 (v. punti 146 e 147 supra) secondo cui la Commissione si sarebbe già discostata senza motivo dalla sua precedente prassi ammettendo una sostituzione di risorse pubbliche alle risorse commerciali per tutte le perdite pubblicitarie della France Télévisions, occorre rammentare che il rispetto del criterio di proporzionalità impone «che l’aiuto di Stato non ecceda i costi netti della funzione di servizio pubblico, tenuto conto anche degli altri introiti, diretti o indiretti, derivanti dall’esercizio di tale funzione» (punto 57 della comunicazione sulla radiodiffusione) e la Commissione ha precisato che «[p]er tale ragione, nel determinare la proporzionalità dell’aiuto si terrà conto dei vantaggi netti per le altre attività derivanti dall’attività di servizio pubblico» (punto 57 della detta comunicazione).

166    Nello stesso senso, nella decisione RAI la Commissione ha affermato che «[l]a compensazione è ammessa solo per i costi netti della funzione di pubblico servizio», che «[c]iò significa che occorre tenere conto degli introiti diretti e indiretti attinenti al servizio pubblico» e, dunque, che «dal[l’] (…) importo totale dei costi del servizio pubblico (…) occorre dedurre ad esempio gli introiti pubblicitari netti, realizzati durante la trasmissione di programmi rientranti nella funzione di servizio pubblico, e gli introiti netti, derivanti dalla commercializzazione di questo tipo di programmi» (punto 123 della decisione RAI).

167    In primo luogo, nella misura in cui il suddetto argomento della TF1 si fonda sulla posizione secondo cui entrate commerciali non legate al servizio pubblico non si detraggono dagli oneri lordi del servizio pubblico – con il corollario che un calo di tali introiti commerciali non può avere per effetto quello di aumentare i costi netti del servizio pubblico (v. punto 146 supra) – è sufficiente constatare che il calo delle entrate commerciali accertato nel caso di specie riguardava introiti legati al servizio pubblico, trattandosi di introiti provenienti dalla vendita di spazi pubblicitari inseriti nel programma di servizio pubblico diffuso dalla France Télévisions. La Commissione non si è dunque discostata dalla sua precedente prassi ritenendo che il calo delle entrate pubblicitarie della France Télévisions comportasse un incremento dei costi netti del servizio pubblico.

168    In secondo luogo, nella misura in cui la TF1, con il suddetto argomento, come formulato nella replica (v. punto 147 supra), addebita alla Commissione di aver confuso la nozione di entrate commerciali con quella di utile netto e di aver dunque accettato, discostandosi dalla sua precedente prassi e senza motivazione, che il contributo potesse compensare costi commerciali, essa avrebbe già constatato (v. punti 90 e 91 supra) che la Commissione non aveva confuso le suddette nozioni, osservando, in sostanza, che il calo delle entrate commerciali nel 2008 non avrebbe implicato alcuna variazione degli oneri commerciali di entità tale da poter impedire la creazione di un nesso di proporzionalità tra il calo delle suddette entrate e l’incremento dei costi netti del servizio pubblico. Alla luce di tale valutazione, la Commissione non si è discostata dalla sua precedente prassi.

169    Dalle considerazioni che precedono, risulta che la tesi della TF1 relativa alla carenza di motivazione deve al riguardo essere respinta in quanto fondata su una erronea premessa, giacché la Commissione non si è affatto discostata dalla sua precedente prassi.

170    Per quanto riguarda gli argomenti (v. punti 149‑151 supra) con cui la M6 denuncia, in sostanza, l’insufficienza dell’esame delle ragioni esatte del calo delle entrate pubblicitarie e il carattere erroneo e ingiustificato dell’affermazione della Commissione, di cui al punto 9 della decisione impugnata relativa alla reazione delle concorrenti all’annuncio dell’8 gennaio 2008, occorre osservare che tali argomenti si confondono, in sostanza, con le censure addotte nell’ambito dei precedenti motivi di annullamento, peraltro già esclusi.

171    Dalle considerazioni che precedono risulta che i presenti motivi di annullamento, relativi alla violazione dell’obbligo di motivazione, devono essere respinti.

172    Poiché le ricorrenti sono risultate soccombenti in tutti i loro motivi, i presenti ricorsi devono essere respinti.

 Sulle spese

173    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell’art. 87, n. 4, del medesimo regolamento, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese.

174    Le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla France Télévisions, conformemente alle conclusioni di queste ultime.

175    La Canal +, interveniente a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti, nonché la Repubblica francese, interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione, sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      I ricorsi sono respinti.

2)      La Métropole télévision (M6) è condannata a sopportare le proprie spese nella causa T‑568/08, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla France Télévisions in tale causa.

3)      La Télévision française 1 SA (TF1) è condannata a sopportare le proprie spese nella causa T‑573/08, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla France Télévisions in tale causa.

4)      La Repubblica francese e la Canal + sopporteranno ciascuna le proprie spese nelle cause T‑568/08 e T‑573/08.

Vilaras

Prek

Ciucă

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° luglio 2010.

Firme


* Lingua processuale: il francese.