Sentenza del Tribunale 1º luglio 2010 - M6 e TF1/Commissione
(Causa T-568/08 e T-573/08) 1 ("Aiuti di Stato - Servizio pubblico della radiodiffusione - Aiuto previsto dalla Repubblica francese in favore di France Télévisions - Dotazione in capitale di EUR 150 milioni - Decisione di non sollevare obiezioni - Servizio d'interesse economico generale - Criterio di proporzionalità - Assenza di difficoltà serie")
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Métropole télévision (M6) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentanti: avv.ti O. Freget, N. Chahid-Nouraï, R. Lazerges e M. Potel) e Télévision française 1 SA (TF1) (Boulogne-Billancourt, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Hordies e C. Smits)
Convenuta: Commissione europea (rapppresentanti: B. Stromsky e B. Martenczuk, agenti)
Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Canal + (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentante: avv. E. Guillaume)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente G. de Bergues e A.-L. Vendrolini, successivamente G. de Bergues e L. Butel, agenti) e France Télévisions (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti J.-P. Gunther, D. Tayar, A. Giraud e S. Snoeck)
Oggetto
Domande di annullamento della decisione della Commissione 16 luglio 2008, C (2008) 3506 def., relativa al progetto di concessione da parte della Repubblica francese di una dotazione in capitale di EUR 150 milioni alla France Télévisions SA, e domande dirette ad ottenere che si ingiunga alla Commissione di avviare il procedimento d'indagine formale.
Dispositivo
I ricorsi sono respinti.
La Métropole télévision (M6) è condannata a sopportare le proprie spese nella causa T-568/08 nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dalla France Télévisions in tale causa.
La Télévision française 1 SA (TF1) è condannata a sopportare le proprie spese nella causa T-573/08 nonché quelle sostenute dalla Commissione e dalla France Télévisions in tale causa.
La Repubblica francese e la Canal + sopporteranno ciascuna le proprie spese nelle cause T-568/08 e T-573/08.
____________1 - GU C 55 del 7.3.2009.