Language of document : ECLI:EU:T:2017:372

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

1o giugno 2017 (*)

«Dumping – Importazioni di acido tartarico originario della Cina – Modifica del dazio antidumping definitivo – Riesame intermedio parziale – Status di impresa operante in economia di mercato – Costi dei principali mezzi di produzione che riflettono nel complesso i valori di mercato – Mutamento delle circostanze – Obbligo di motivazione – Termine per l’adozione di una decisione sullo status di impresa operante in economia di mercato – Diritti della difesa – Articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009»

Nella causa T‑442/12,

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, con sede in Changzhou (Cina), rappresentata da E. Vermulst, S. van Cutsem, F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da S. Boelaert, in qualità di agente, assistita inizialmente da G. Berrisch, avvocato, e N. Chesaites, barrister, successivamente da G. Berrisch e B. Byrne, solicitor, e infine da N. Tuominen, avvocato,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata inizialmente da M. França e A. Stobiecka-Kuik, successivamente da M. França e J.-F. Brakeland, in qualità di agenti,

e da

Distillerie Bonollo SpA, con sede in Formigine (Italia),

Industria Chimica Valenzana SpA, con sede in Borgoricco (Italia),

Distillerie Mazzari SpA, con sede in Sant’Agata sul Santerno (Italia),

Caviro Distillerie Srl, con sede in Faenza (Italia),

e

Comercial Química Sarasa, SL, con sede in Madrid (Spagna), rappresentate da R. MacLean, solicitor,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese (GU 2012, L 182, pag. 1), nella parte in cui si applica alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A.M. Collins (relatore), presidente, M. Kancheva e R. Barents, giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        L’acido tartarico è utilizzato come additivo alimentare nella produzione del vino e di altre bevande e come agente ritardante nel gesso e in altri prodotti. Nell’Unione europea e in Argentina l’acido tartarico L+ è ricavato da sottoprodotti della vinificazione, chiamati fecce di vino, che vengono trasformati in tartrato di calcio e, successivamente, in acido tartarico. Nella Repubblica popolare cinese l’acido tartarico L+ e l’acido tartarico DL sono ricavati dal benzene, che viene trasformato in anidride maleica, successivamente in acido maleico e infine in acido tartarico. L’acido tartarico ricavato mediante sintesi chimica possiede le stesse caratteristiche fisiche e chimiche ed è destinato ai medesimi usi di base di quello ricavato dai sottoprodotti della vinificazione. In risposta a un quesito posto dal Tribunale durante l’udienza, le parti hanno confermato che l’acido tartarico DL era prodotto unicamente in Cina.

2        Il 24 settembre 2004 la Commissione europea ha ricevuto una denuncia relativa a pratiche di dumping nel settore dell’acido tartarico presentata da diversi produttori europei, tra i quali la Comercial Química Sarasa, SL, la Distillerie Mazzari SpA e l’Industria Chimica Valenzana SpA.

3        Il 30 ottobre 2004 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’avviso di avvio di procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tartarico proveniente dalla Repubblica popolare cinese (GU 2004, C 267, pag. 4).

4        Il 27 luglio 2005 la Commissione ha emanato il regolamento (CE) n. 1259/2005, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU 2005, L 200, pag. 73).

5        Il 23 gennaio 2006 il Consiglio dell’Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 130/2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU 2006, L 23, pag. 1).

6        In seguito alla pubblicazione, il 4 agosto 2010, di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore (GU 2010, C 211, pag. 11), la Commissione ha ricevuto, il 27 ottobre 2010, una domanda di riesame in previsione della scadenza di tali misure, presentata dalla Caviro Distillerie Srl, dalla Comercial Química Sarasa, dalla Distillerie Bonollo SpA, dalla Distillerie Mazzari e dall’Industria Chimica Valenzana.

7        Il 26 gennaio 2011 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU 2011, C 24, pag. 14), in forza dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51; in prosieguo: il «regolamento di base»).

8        Il 9 giugno 2011 le cinque società citate al precedente punto 6 hanno presentato una domanda di riesame intermedio parziale relativamente a due produttori-esportatori, tra cui la ricorrente, la Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

9        Il 29 luglio 2011 la Commissione ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese (GU 2011, C 223, pag. 16), ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

10      Il 1o agosto 2011 la Commissione ha inviato alla ricorrente un questionario e un formulario di domanda del beneficio dello status di impresa operante in condizioni di economia di mercato (in prosieguo: il «TEM»). La ricorrente ha inviato la sua domanda alla Commissione il 26 agosto 2011 e il questionario debitamente compilato il 1o settembre 2011.

11      Il 3 ottobre 2011 la Commissione ha trasmesso alla ricorrente una domanda di informazioni. Essa le ha, in particolare, chiesto di fornire prove che i prezzi delle sue materie prime riflettessero i valori di mercato, considerando che la fonte della materia prima in questione fosse il petrolio, che è un prodotto commercializzato nei mercati mondiali.

12      Il 17 ottobre 2011 la ricorrente ha risposto alla domanda della Commissione precisando che il benzene da essa utilizzato era ricavato dal coke, e non dal petrolio, e fornendo un diagramma che mostrava i suoi prezzi di acquisto del benzene ricavato dal coke e un diagramma che mostrava il prezzo del benzene di coke nel nord della Repubblica popolare cinese. Essa ha aggiunto che il suo prezzo di acquisto del benzene rifletteva i valori del mercato cinese.

13      Il 14 e il 15 novembre 2011 la Commissione ha effettuato una visita di verifica nei locali della ricorrente.

14      Il 1o febbraio 2012 la Commissione ha inviato alla ricorrente la sua notifica relativa alla domanda di TEM, che la informava del rigetto di tale domanda nonché dei fatti e delle considerazioni essenziali sui quali si fondava tale rigetto. In particolare, la notifica indicava che, secondo la ricorrente, il benzene da essa utilizzato era ricavato dal coke e non dal petrolio. In aggiunta, nella notifica era rilevato che il benzene rappresentava la maggior parte del costo delle materie prime, che rappresentavano a loro volta quasi la metà del costo di produzione dell’acido tartarico. Di conseguenza, secondo la notifica, qualsiasi distorsione del prezzo del benzene aveva un impatto significativo sul costo di produzione dell’acido tartarico nella Repubblica popolare cinese. Infine, nella notifica era rilevato che il prezzo del benzene nella Repubblica popolare cinese era più basso del 19%-51% rispetto all’Europa e agli Stati Uniti.

15      Il 13 febbraio 2012 la ricorrente ha inviato alla Commissione le sue osservazioni relative alla notifica citata al precedente punto 14, deducendo, in particolare, che il dazio del 40% sulle esportazioni di benzene era sostituito da un dazio temporaneo dello 0%. Peraltro, la ricorrente ha insistito sul fatto che il benzene da essa utilizzato era ricavato dal coke e che, di conseguenza, il confronto dei prezzi del benzene effettuato dalla Commissione era errato, poiché in Europa e negli Stati Uniti il benzene era ricavato dal petrolio.

16      L’11 aprile 2012 la Commissione ha trasmesso alla ricorrente il documento d’informazione finale contenente i fatti e le considerazioni essenziali sulla base dei quali essa intendeva raccomandare la modifica delle misure antidumping in vigore, conformemente all’articolo 20 del regolamento di base, nonché un documento che forniva dettagli del calcolo del margine di dumping della ricorrente. In particolare, nel documento d’informazione si rilevava che il dazio del 40% sulle esportazioni di benzene era stato sostituito da un dazio temporaneo dello 0%. Tuttavia, era concluso nel senso che la ricorrente non era stata in grado di spiegare il prezzo poco elevato del benzene nel mercato cinese. A tale proposito, nel documento d’informazione finale erano rilevate l’esistenza di una differenza nel prezzo del benzene che andava dal 19% al 51% tra la Repubblica popolare cinese e altri paesi aventi un’economia di mercato, nonché l’assenza del rimborso del 17% dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle esportazioni di benzene.

17      Il 16 aprile 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base (GU 2012, L 110, pag. 3).

18      Il 25 aprile 2012 la ricorrente ha inviato alla Commissione le sue osservazioni sul documento d’informazione finale, chiedendole, segnatamente, di fornirle ulteriori informazioni sul metodo applicato per costruire il valore normale. Lo stesso giorno essa ha, inoltre, inviato una proposta di impegno di prezzo tendente a eliminare il dumping, conformemente ai termini dell’articolo 8 del regolamento di base.

19      All’esito del procedimento di riesame intermedio parziale relativo alla ricorrente e a un altro produttore-esportatore, il Consiglio ha adottato, il 26 giugno 2012, il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012, che modifica il regolamento di esecuzione n. 349/2012 (GU 2012, L 182, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).

20      In sostanza, il regolamento impugnato nega il TEM alla ricorrente e, dopo la costruzione del valore normale sulla base delle informazioni comunicate da un produttore che ha cooperato nel paese di riferimento, aumenta dal 10,1% al 13,1% il dazio antidumping applicabile ai prodotti da essa fabbricati. Peraltro, il regolamento impugnato respinge l’impegno in materia di prezzi offerto dalla ricorrente.

 Procedimento e conclusioni delle parti

21      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 ottobre 2012, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

22      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale il 4 e il 31 gennaio 2013, la Caviro Distillerie, la Comercial Química Sarasa, la Distillerie Bonollo, la Distillerie Mazzari e l’Industria Chimica Valenzana (in prosieguo: le «società intervenienti»), da un lato, e la Commissione, dall’altro, hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del Consiglio.

23      Con ordinanza del 12 marzo 2013, il presidente della Prima Sezione ha autorizzato l’intervento della Commissione, precisando che, siccome la domanda di intervento era stata depositata dopo la scadenza del termine previsto all’articolo 116, paragrafo 6, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, essa era autorizzata a presentare le proprie osservazioni, sulla base della relazione d’udienza che le sarebbe stata comunicata, nell’ambito della fase orale del procedimento

24      Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, a norma dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato all’Ottava Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

25      Con ordinanza del 18 maggio 2015, il presidente dell’Ottava Sezione ha consentito l’intervento delle società intervenienti.

26      Le società intervenienti hanno depositato la loro memoria d’intervento il 4 agosto 2015. Le parti principali hanno depositato le rispettive osservazioni su detta memoria entro i termini a tal fine impartiti.

27      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare il regolamento impugnato nella parte ad essa applicabile;

–        condannare il Consiglio alle spese.

28      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

29      Le società intervenienti chiedono che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto infondato;

–        condannare la ricorrente alle spese da esse sostenute.

 In diritto

30      A sostegno del proprio ricorso la ricorrente solleva cinque motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento di base, il secondo, sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il terzo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il quarto, sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base e, il quinto, sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base e dei diritti della difesa.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento di base

 Argomenti delle parti

31      La ricorrente sostiene che il regolamento impugnato viola l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento di base nella parte in cui conclude che non operava in condizioni di economia di mercato. La ricorrente sostiene di aver fornito prove sufficienti che le proprie decisioni commerciali erano state prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiavano condizioni di domanda e di offerta e senza significative interferenze statali e che i costi dei principali mezzi di produzione riflettevano nel complesso i valori di mercato. In particolare, essa avrebbe dimostrato che le sue decisioni di acquisto delle materie prime erano state adottate senza il minimo intervento statale per quanto riguarda le quantità o i prezzi. Aggiunge che, secondo il regolamento impugnato, essa rispettava i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), trattini dal secondo al quinto, del regolamento di base.

32      Dal considerando 18 del regolamento impugnato emergerebbe che il Consiglio ha fondato il proprio rifiuto sul fatto che il prezzo di talune materie prime, segnatamente del benzene e dell’anidride maleica, fosse distorto.

33      Innanzitutto, la ricorrente precisa che essa non acquista anidride maleica, ma che la produce da sola dal benzene di coke. Le distorsioni constatate nel prezzo di tale materia prima sarebbero, di conseguenza, prive di rilevanza.

34      Per quanto riguarda il prezzo del benzene, essa rileva che il Consiglio ha fondato la propria conclusione su tre argomenti, ovvero l’esistenza di una differenza compresa tra il 19% e il 51%, tra il prezzo del mercato interno cinese e i prezzi praticati in altri paesi a economia di mercato, che non sarebbe stata spiegata, l’esistenza di un dazio all’esportazione del benzene del 40% e l’assenza di rimborso del 17% dell’IVA sull’esportazione del benzene.

35      La ricorrente sostiene, in primo luogo, che il Consiglio ha ignorato che la differenza di prezzo compresa tra il 19% e il 51% era dovuta al fatto che il costo del carbone, materia prima utilizzata per produrre il benzene di coke in Cina, era inferiore a quello del petrolio, materia prima utilizzata in Europa e negli Stati Uniti, come essa aveva fatto presente nel corso del procedimento amministrativo. Il regolamento impugnato avrebbe supposto, erroneamente, che la materia prima del benzene acquistato dalla ricorrente fosse il petrolio, come risulterebbe in particolare dalla domanda di chiarimenti della Commissione del 3 ottobre 2011.

36      Peraltro, la ricorrente fa valere, nella replica, che l’argomento del Consiglio secondo il quale una procedura arbitrale avrebbe dovuto eliminare le differenze di prezzo è stato sollevato per la prima volta nella comparsa di risposta e non figura né nel regolamento impugnato né nei documenti dell’inchiesta.

37      In secondo luogo, la ricorrente fa notare che il regolamento impugnato indica, per errore, che sussisteva un dazio del 40% sulle importazioni del benzene, mentre tale dazio riguardava le esportazioni. Essa avrebbe, in ogni caso, dimostrato che la pretesa imposta sull’esportazione non era in vigore nel corso del periodo di inchiesta di riesame in ragione dell’esistenza parallela di un’aliquota temporanea pari allo 0%, come ammetterebbe lo stesso regolamento impugnato.

38      In terzo luogo, la ricorrente sostiene che l’assenza di rimborso del 17% dell’IVA sull’esportazione del benzene non costituisce un’ingerenza statale di rilievo ai sensi del regolamento di base. Secondo la giurisprudenza, il regolamento di base imporrebbe che l’intervento statale sia di rilievo, effettivo e diretto. Ciò consentirebbe dunque un certo livello di intervento da parte dello Stato. Essa aggiunge che tali requisiti non erano soddisfatti nella specie, poiché essa restava libera di acquistare benzene importato da diversi fornitori e a prezzi contrattati senza ingerenza statale. In ogni caso, l’assenza di rimborso dell’IVA sulle esportazioni di benzene poteva giustificare un adeguamento del valore normale, com’è stato fatto durante l’inchiesta iniziale e in altri procedimenti antidumping, invece di portare al diniego del TEM.

39      Nella replica la ricorrente rileva che, nella notifica relativa alla domanda di TEM del 1o febbraio 2012, la Commissione ha indicato che essa non soddisfaceva il criterio in questione a motivo dell’esistenza di un’«ingerenza di rilievo da parte dello Stato» nel mercato del benzene. La Commissione e il Consiglio (in prosieguo, congiuntamente: le «istituzioni») si sarebbero, quindi, fondati sul criterio fissato all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, prima parte della frase, del regolamento di base e non su quello fissato nella seconda parte di frase di tale disposizione. Di conseguenza, la giurisprudenza citata dal Consiglio a proposito di tale questione sarebbe priva di rilevanza.

40      Il Consiglio contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

41      Occorre rilevare, in via preliminare, che, secondo l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, nel caso di importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato, in deroga alle norme stabilite ai paragrafi da 1 a 6 della medesima disposizione, il valore normale è, in linea di principio, determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. Tale disposizione mira così ad evitare che vengano presi in considerazione i prezzi e i costi vigenti in paesi non retti da un’economia di mercato, nella misura in cui in questi ultimi paesi tali parametri non sono la risultante normale delle forze che si esercitano sul mercato (sentenza del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 66).

42      Tuttavia, in virtù della lettera b) del paragrafo 7 di tale articolo, nel caso di inchieste antidumping relative a importazioni provenienti da qualsiasi paese non retto da un’economia di mercato che sia membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), tra i quali la Repubblica popolare cinese, il valore normale è determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 dell’articolo 2 del regolamento di base, qualora, in base a richieste debitamente motivate di uno o più produttori oggetto dell’inchiesta e nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo 7, sia dimostrata la prevalenza di condizioni dell’economia di mercato per il produttore o per i produttori in questione relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile di cui trattasi.

43      Inoltre, il metodo di determinazione del valore normale di un prodotto di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base costituisce un’eccezione al metodo specifico previsto a tal fine dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di detto regolamento, che si applica, in linea di principio, in caso di importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato. Secondo una giurisprudenza ben consolidata, qualsiasi deroga o eccezione a una regola generale deve essere interpretata in senso stretto (sentenze del 28 ottobre 2004, Shanghai Teraoka Electronic/Consiglio, T‑35/01, EU:T:2004:317, punto 50, nonché del 10 ottobre 2012, Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener e Shanghai Prime Machinery/Consiglio, T‑170/09, non pubblicata, EU:T:2012:531, punto 76).

44      Ai sensi del paragrafo 7, lettera c), del medesimo articolo, spetta a ciascun produttore che desideri beneficiare delle regole suddette fornire prove sufficienti, come specificate in questa stessa disposizione, atte a dimostrare che esso opera in condizioni di economia di mercato.

45      A tale proposito si deve sottolineare che l’onere della prova incombe al produttore-esportatore che intende beneficiare del TEM (sentenza del 18 marzo 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio, T‑299/05, EU:T:2009:72, punto 83). Spetta al Consiglio e alla Commissione valutare se gli elementi forniti dal produttore-esportatore interessato siano sufficienti a dimostrare che i criteri di cui a detto articolo 2, paragrafo 7, lettera c), sono soddisfatti, al fine di concedergli il beneficio del TEM.

46      Va osservato che, secondo costante giurisprudenza, in materia di politica commerciale comune e specialmente nell’ambito delle misure di difesa commerciale, le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche, politiche e giuridiche che devono esaminare. Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione, esso deve essere quindi limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati nell’operare la scelta contestata, dell’assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o dell’assenza di sviamento di potere [sentenze del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 63, nonché dell’11 settembre 2014, Gem-Year Industrial e Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Consiglio, C‑602/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:2203, punto 48].

47      È pacifico che, nel caso di specie, il beneficio del TEM è stato negato alla ricorrente unicamente per il motivo che tale società non aveva dimostrato di soddisfare il criterio enunciato all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento di base, mentre erano considerati soddisfatti gli altri criteri.

48      A norma del citato articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, il produttore deve presentare prove sufficienti a dimostrare che le proprie decisioni in materia di prezzi, costi e fattori produttivi, inclusi ad esempio le materie prime, le spese per gli impianti tecnologici e la manodopera, la produzione, le vendite e gli investimenti, vengano prese in risposta a tendenze del mercato che rispecchiano condizioni di domanda e di offerta, senza significative interferenze statali al riguardo, e che i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato.

49      Tale disposizione stabilisce, quindi, da un lato, una doppia condizione rispetto a talune decisioni commerciali del produttore e, dall’altro, una condizione relativa ai costi dei principali mezzi di produzione (sentenza del 19 luglio 2012, Consiglio/Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group, C‑337/09 P, EU:C:2012:471, punto 73). La prima condizione mira a verificare se le pertinenti decisioni dei produttori‑esportatori interessati siano guidate da considerazioni puramente commerciali, proprie di un’impresa operante in condizioni di economia di mercato, oppure siano falsate da considerazioni di altro tipo, proprie delle economie di Stato (sentenza del 17 giugno 2009, Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group/Consiglio, T‑498/04, EU:T:2009:205, punto 88). Per quanto riguarda la condizione relativa al fatto che i costi dei principali mezzi di produzione riflettano nel complesso i valori di mercato, la giurisprudenza ha dichiarato che essa doveva essere intesa in riferimento a un mercato nel quale la determinazione dei prezzi non è distorta da interferenze statali [v., in tal senso, sentenze dell’11 settembre 2014, Gem-Year Industrial e Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Consiglio, C‑602/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:2203, punto 52; del 10 ottobre 2012, Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener e Shanghai Prime Machinery/Consiglio, T‑170/09, non pubblicata, EU:T:2012:531, punti 74 e 77, nonché del 10 ottobre 2012, Gem-Year e Jinn-Well Auto-Parts (Zhejiang)/Consiglio, T‑172/09, non pubblicata, EU:T:2012:532, punti 119 e 120].

50      Nella specie, come sostiene la ricorrente senza essere contraddetta dal Consiglio, la constatazione relativa al prezzo dell’anidride maleica riguarda unicamente l’altro produttore-esportatore cui si riferisce il procedimento di riesame intermedio e non la ricorrente. Di conseguenza, si deve rilevare che il rifiuto di concedere il TEM alla ricorrente non era fondato su tale considerazione.

51      Dal considerando 18 del regolamento impugnato risulta che il TEM è stato rifiutato alla ricorrente sulla base di elementi di prova che indicavano che il prezzo della materia prima di base, il benzene, era distorto. Su tale questione, in primo luogo, il regolamento impugnato rileva che da un confronto tra i prezzi sul mercato interno della Repubblica popolare cinese, utilizzando come fonte i prezzi di acquisto di un produttore che ha collaborato, e i prezzi praticati in altri paesi a economia di mercato è emersa una differenza compresa fra il 19% e il 51% durante il periodo dell’inchiesta. In secondo luogo, il regolamento impugnato rileva che la Repubblica popolare cinese imponeva un dazio del 40% sull’importazione del benzene, ma che esso non era in vigore durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Peraltro, il riferimento a un dazio all’importazione costituisce un errore di battitura che, come riconoscono le parti, è apparso per la prima volta nei documenti inclusi nel fascicolo amministrativo – più precisamente, nel documento d’informazione finale – ed è stato ripetuto dalla stessa ricorrente nelle sue osservazioni su tale documento del 25 aprile 2012. In terzo luogo, il regolamento impugnato constata che la Repubblica popolare cinese non rimborsava il 17% dell’IVA sull’esportazione del benzene.

52      A tale proposito va rilevato che, come sostiene lo stesso Consiglio, esso ha fondato il suo rifiuto sulla condizione relativa ai costi dei principali mezzi di produzione, di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, seconda parte di frase, del regolamento di base e non su quella relativa alle decisioni delle imprese, di cui alla prima parte di frase della disposizione suddetta. Ciò risulta dalla lettura del regolamento impugnato nel suo contesto, tenuto conto della natura delle circostanze identificate per rifiutare il TEM, dell’economia dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento di base e dell’insieme dei documenti che costituiscono il fascicolo amministrativo. Anche se fa riferimento a una significativa interferenza statale, la notifica relativa alla domanda di TEM aggiunge che i prezzi del benzene non riflettevano nel complesso i valori di mercato. Inoltre, il documento d’informazione finale della Commissione ha constatato l’esistenza di distorsioni nel prezzo di acquisto delle materie prime, segnatamente del benzene.

53      Alla luce di quanto precede si deve constatare che il regolamento impugnato ha concluso nel senso non che lo Stato era intervenuto in modo rilevante nelle decisioni della ricorrente per quanto riguarda i fattori produttivi, ai sensi della prima parte di frase dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, del regolamento di base, bensì che i costi dei principali mezzi di produzione della ricorrente non riflettevano nel complesso i valori di mercato, poiché quest’ultimo era distorto, ai sensi della seconda parte di frase di detto articolo.

54      Di conseguenza, gli argomenti della ricorrente, nonché la giurisprudenza citata a sostegno di tali argomenti, tendenti a dimostrare che le sue decisioni commerciali relative all’acquisto delle materie prime erano state adottate senza interferenza statale significativa, effettiva e diretta, devono essere respinti come inoperanti.

55      Per quanto riguarda gli elementi rilevati al considerando 18 del regolamento impugnato nell’ambito della valutazione della condizione relativa ai costi dei mezzi di produzione, ovvero quella che è stata effettivamente applicata, si deve considerare, in primo luogo, che, in assenza di giustificazione, la differenza di prezzo compresa tra il 19% e il 51% della materia prima di base, vale a dire il benzene, può costituire un indizio importante che detta condizione non è soddisfatta.

56      La ricorrente spiega tale differenza di prezzo per il fatto che il benzene ricavato dal coke è meno caro del benzene ricavato dal petrolio. Essa aggiunge che il regolamento impugnato ha semplicemente ignorato tale giustificazione.

57      In proposito va rilevato che la notifica relativa alla domanda di TEM del 1o febbraio 2012 indica esplicitamente che le istituzioni hanno preso nota di tale argomento. In tale contesto, il considerando 20 del regolamento impugnato sostiene che la ricorrente non è stata in grado di spiegare il basso prezzo del benzene nel mercato della Repubblica popolare cinese rispetto a tale prezzo in altri paesi retti da un’economia di mercato. Letto in tale contesto, il regolamento impugnato deve essere interpretato nel senso che esso giunge alla conclusione che l’elemento di fatto dedotto dalla ricorrente non era sufficiente a spiegare la differenza di prezzo in questione.

58      Inoltre, nell’ambito del presente ricorso, il Consiglio, sostenuto dalle società intervenienti, ha aggiunto che il benzene era un prodotto di base omogeneo, che il benzene di petrolio e il benzene di coke non erano di una qualità diversa che avrebbe giustificato una differenza di prezzo e che, in un mercato non distorto, un arbitrato avrebbe dovuto condurre a equilibrare i prezzi della Repubblica popolare cinese e quelli di altri paesi retti da un’economia di mercato. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non sussiste alcuna ragione di respingere come tardivo l’argomento riguardante la procedura di arbitrato sui prezzi, poiché esso era implicito nel ragionamento seguito nel regolamento impugnato, che è fondato sull’esistenza di differenze di prezzo tra diverse regioni del mondo non giustificate dalla ricorrente.

59      Va ricordato che, come è stato indicato ai precedenti punti 44 e 45, l’onere della prova spetta al produttore-esportatore che intende beneficiare del TEM. Di conseguenza, spettava alla ricorrente dimostrare in modo concludente che il benzene di petrolio e il benzene di coke avevano caratteristiche e proprietà diverse tali da giustificare detta differenza di prezzo o che sussistevano altre ragioni alla base della differenza di prezzo tra tali regioni. Orbene, si deve constatare che la ricorrente si è limitata a dedurre la differenza di materia prima per ricavare il benzene, un prodotto di base le cui caratteristiche non variano in funzione della materia utilizzata per la sua fabbricazione, senza fornire le giustificazioni e le prove richieste al fine di dimostrare che essa poteva beneficiare del TEM.

60      Di conseguenza, gli argomenti della ricorrente relativi alla differenza di prezzo del benzene identificata nel regolamento impugnato devono essere respinti.

61      In secondo luogo, per quanto riguarda il dazio sulle esportazioni, è sufficiente rilevare che il regolamento impugnato constata che il dazio del 40% era temporaneamente sospeso. Di conseguenza, a prescindere dalla questione se l’esistenza di un dazio temporaneamente sospeso sia un elemento idoneo ad avere di per sé un effetto dissuasivo sulle esportazioni, come sostengono le società intervenienti, si deve rilevare che il regolamento impugnato non si è fondato su tale elemento proprio in ragione della sospensione del dazio.

62      In terzo luogo, senza incorrere in errore il regolamento impugnato ha potuto considerare che l’assenza di rimborso del 17% dell’IVA sulle esportazioni di benzene fosse un elemento in grado di contribuire a distorcere il prezzo del benzene nella Repubblica popolare cinese. Infatti, è evidente che tale intervento statale ha la conseguenza di rendere meno attrattiva l’esportazione di benzene proveniente dalla Repubblica popolare cinese e, di conseguenza, di contribuire ad abbassare artificialmente il prezzo di acquisto del benzene nel mercato cinese.

63      Peraltro, per le ragioni esposte ai precedenti punti da 52 a 54, gli argomenti della ricorrente relativi alla pretesa condizione di un’interferenza statale significativa, effettiva e diretta devono essere respinti come inoperanti. Inoltre, e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, si deve constatare che l’assenza di rimborso del 17% dell’IVA sulle esportazioni non può essere considerata come un’interferenza statale non significativa sul prezzo di acquisto del benzene nella Repubblica popolare cinese.

64      Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base

 Argomenti delle parti

65      Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il regolamento impugnato viola l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, in quanto le circostanze non sarebbero mutate in maniera significativa e permanente tra il momento dell’inchiesta iniziale, all’esito della quale era stato concesso il TEM, e il riesame intermedio, all’esito del quale tale status è stato rifiutato.

66      Facendo riferimento al considerando 34 del regolamento impugnato, la ricorrente considera che l’argomento vertente sulle distorsioni del prezzo del benzene era errato poiché il Consiglio aveva ignorato, a torto, che il benzene da essa acquistato era ricavato dal coke e non dal petrolio. Peraltro, essa rileva che, in ogni caso, il dazio all’esportazione del benzene del 40% era stato sostituito con un dazio dello 0% tra il 2007 e il 2011, incluso, quindi, durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

67      Il Consiglio, sostenuto dalle società intervenienti, contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

68      Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la necessità di lasciare in vigore una misura può essere riesaminata, ove giustificato, per iniziativa della Commissione oppure a richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’istituzione della misura definitiva, su domanda di qualsiasi esportatore o importatore, oppure di produttori dell’Unione, la quale contenga sufficienti elementi di prova dell’esigenza di un riesame intermedio.

69      Un riesame intermedio è avviato quando la domanda contiene sufficienti elementi di prova del fatto che la misura non è più necessaria per eliminare il dumping oppure che, in caso di soppressione o modifica della stessa, il pregiudizio non persisterebbe né si ripeterebbe oppure che la misura vigente non è sufficiente per agire contro il dumping arrecante il pregiudizio o ha cessato di esserlo.

70      Nello svolgimento delle indagini effettuate nell’ambito di un riesame intermedio la Commissione può, tra l’altro, esaminare se le circostanze relative al dumping o al pregiudizio siano mutate in misura significativa oppure se le misure in vigore realizzino l’obiettivo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato a norma dell’articolo 3 del regolamento di base. Allo scopo, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente documentati.

71      Nella specie, il punto C 7 del regolamento impugnato, relativo al dumping, è intitolato «Carattere duraturo del mutamento delle circostanze». Più specificamente, il considerando 34 del regolamento impugnato indica che, considerati i motivi di diniego del TEM, si poteva ritenere che le conclusioni del riesame fossero di carattere duraturo. Esso aggiunge che gli elementi di prova dimostravano che la distorsione del prezzo del benzene nella Repubblica popolare cinese sussisteva prima del periodo di riesame e che nulla consentiva di concludere che il governo di tale Stato avrebbe eliminato tale distorsione.

72      In limine, si deve rilevare che la ricorrente sembra sostenere che gli errori di diritto dedotti nell’ambito del primo motivo costituiscono necessariamente una violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, poiché le circostanze non sono mutate in maniera significativa e durevole, in quanto essa avrebbe dovuto beneficiare del TEM. Secondo tale lettura, il trattamento del secondo motivo dovrebbe essere identico a quello del primo.

73      Tuttavia, il secondo motivo solleva una questione diversa, vale a dire quella se, nell’ambito di un riesame intermedio, le istituzioni debbano constatare un mutamento obiettivo delle circostanze di fatto o se esse possano effettuare una valutazione diversa sulla base delle circostanze preesistenti alla luce di nuovi argomenti e elementi di prova forniti dalle parti.

74      Nonostante il fatto che il titolo del punto C 7 del regolamento impugnato si riferisca a un mutamento di circostanze, dalla lettura del suo considerando 34, nonché dagli atti del Consiglio nell’ambito della presente controversia, risulta che, in sostanza, a cambiare è stata la valutazione delle istituzioni e non le circostanze oggettive sulle quali tale valutazione si è fondata. Infatti, detto considerando riconosce che la distorsione del prezzo del benzene esisteva prima del periodo dell’inchiesta di riesame. Peraltro, nulla nel regolamento impugnato suggerisce che la politica di assenza di rimborso dell’IVA sull’esportazione del benzene sia stata introdotta dopo il periodo di inchiesta iniziale. Inoltre, a prescindere dalla rilevanza a tal fine del dazio del 40% sull’esportazione del benzene, contestato dal Consiglio, la ricorrente rileva che tale dazio era stato sospeso dal 2007, senza essere contraddetta sul punto.

75      Di conseguenza, il Consiglio avrebbe cambiato la propria valutazione senza che fossero necessariamente mutate le circostanze sottostanti. Il regolamento impugnato considera che le circostanze relative alla distorsione del prezzo del benzene siano di carattere duraturo, il che giustificherebbe la modifica delle misure in vigore. Il Tribunale deve quindi decidere se, alla luce di quanto sopra, il regolamento impugnato abbia violato l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

76      Al fine di tale valutazione, si deve far notare che le disposizioni del regolamento di base e dei regolamenti aventi un oggetto simile adottati prima di esso sono state significativamente modificate per quanto riguarda, segnatamente, il procedimento di riesame. Per esempio, secondo l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU 1979, L 339, pag. 1), i regolamenti che impongono dazi antidumping «sono subordinati a un riesame, purché giustificato». Ai sensi del paragrafo 3 di tale disposizione, se giustificato da detto riesame, le misure sono modificate, prorogate o annullate. Tuttavia, tale disposizione non precisa in quali circostanze sia giustificata una tale modifica.

77      A sua volta, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2176/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU 1984, L 201, pag. 1), indicava che il riesame avviene tanto a richiesta di uno Stato membro quanto per iniziativa della Commissione. Orbene, si procede a un riesame anche quando una parte interessata lo esige e «presenta elementi di prova di una modifica delle circostanze sufficienti a giustificarne la necessità», a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla conclusione dell’inchiesta. Il paragrafo 3 di tale articolo si limitava a indicare che le misure sono modificate, se il riesame lo esige.

78      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 del regolamento n. 2176/84, la giurisprudenza ha indicato che il procedimento di riesame era applicabile in caso di variazione dei dati (v., in tal senso, sentenza del 24 febbraio 1987, Continentale Produkten Gesellschaft Erhardt-Renken/Commissione, 312/84, EU:C:1987:94, punto 11) o di cambiamento delle circostanze, laddove il riesame ha luogo su domanda della parte interessata (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 1990, Sermes, C‑323/88, EU:C:1990:299, punti 16 e 17). Sulla base della medesima disposizione, è stato statuito che il procedimento di riesame poteva essere giustificato solo da un cambiamento di circostanze, qualora il riesame faccia seguito ad una domanda della parte interessata (sentenza del 1o aprile 1993, Findling Wälzlager, C‑136/91, EU:C:1993:133, punto 15), come deriva dal testo della disposizione di cui trattasi.

79      L’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), ha introdotto una disposizione la cui formulazione è identica all’attuale articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

80      È con riferimento alla giurisprudenza citata al precedente punto 78, anche se la controversia in parola riguardava l’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 384/96, il cui testo è diverso da quello dell’articolo 14 del regolamento n. 2176/84, che è stato statuito che il procedimento di riesame era volto ad adattare i dazi imposti alla successiva variazione degli elementi che erano alla loro origine e presupponeva, quindi, la modifica di questi elementi (sentenza del 29 giugno 2000, Medici Grimm/Consiglio, T‑7/99, EU:T:2000:175, punto 82). Ciò si spiega con le peculiarità del contesto di fatto di quella controversia. Infatti, in tale controversia, appena sei settimane dopo la pubblicazione del regolamento iniziale che istituiva un dazio antidumping, la Commissione ha pubblicato un avviso che invitava i produttori-esportatori a presentare elementi che giustificassero, in via eccezionale, l’apertura di un riesame intermedio anticipato. Essa ha inviato, poi, questionari relativi allo stesso periodo dell’inchiesta iniziale. In tali circostanze, il Tribunale ha cercato di stabilire se vi fosse stato un cambiamento di circostanze che avrebbe potuto motivare un riesame da parte delle istituzioni ed è giunto alla conclusione che la finalità di questa procedura era unicamente di consentire alle imprese che non avevano partecipato al procedimento iniziale di ottenere un trattamento individuale (sentenza del 29 giugno 2000, Medici Grimm/Consiglio, T‑7/99, EU:T:2000:175, punto 83). Di conseguenza, nella fattispecie, non vi era stato riesame delle misure in vigore, bensì una riapertura del procedimento iniziale (sentenza del 29 giugno 2000, Medici Grimm/Consiglio, T‑7/99, EU:T:2000:175, punto 85).

81      Si deve rilevare che la successiva giurisprudenza relativa all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 384/96 e all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base ha riguardato la sussistenza o non di un mutamento significativo delle circostanze, aggiungendo che un tale mutamento doveva essere duraturo (v., in tal senso, sentenze del 17 novembre 2009, MTZ Polyfilms/Consiglio, T‑143/06, EU:T:2009:441, punto 41; del 17 dicembre 2010, EWRIA e a./Commissione, T‑369/08, EU:T:2010:549, punti 81 e 94, nonché del 28 aprile 2015, CHEMK e KF/Consiglio, T‑169/12, EU:T:2015:231, punto 48, confermata su impugnazione con ordinanza del 9 giugno 2016, CHEMK e KF/Consiglio, C‑345/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:433, punti da 29 a 32).

82      Peraltro, secondo la giurisprudenza, nell’ambito del procedimento di riesame, spetta alle istituzioni effettuare non solo un’analisi retrospettiva dell’evoluzione della situazione considerata, a decorrere dall’istituzione della misura definitiva iniziale, per valutare la necessità del mantenimento di tale misura o della sua modifica al fine di eliminare il dumping arrecante il pregiudizio, ma anche un’analisi prospettica della probabile evoluzione della situazione, dall’adozione della misura di riesame, allo scopo di valutare l’eventuale incidenza di un’eliminazione o di una modifica di detta misura (sentenza del 18 settembre 2014, Valimar, C‑374/12, EU:C:2014:2231, punto 55, nonché ordinanza del 9 giugno 2016, CHEMK e KF/Consiglio, C‑345/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:433, punto 31).

83      Alla luce di quanto precede, le istituzioni, nell’ambito dell’analisi retrospettiva e prospettica loro spettante ai fini del riesame, possono cambiare la propria valutazione delle circostanze. Va rilevato, in particolare, che l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base indica che le istituzioni possono, «tra l’altro», esaminare non solo se le circostanze sono mutate in misura significativa, ma anche se le misure vigenti hanno raggiunto lo scopo di eliminare il pregiudizio precedentemente accertato. Ne deriva che detta disposizione ammette esplicitamente che le istituzioni possono giungere alla conclusione che le misure inizialmente adottate non erano sufficienti a eliminare il dumping arrecante pregiudizio, contrariamente a quanto esse avevano inizialmente ritenuto, e che, di conseguenza, tali misure devono essere modificate. Per di più, l’espressione «tra l’altro» indica che l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base non fornisce un elenco esauriente delle questioni che possono essere riesaminate nell’ambito di un riesame intermedio, oltre al cambiamento significativo delle circostanze e alla produzione dell’effetto perseguito con dette misure. Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base aggiunge che, «[a] tale riguardo, nella conclusione definitiva, si tiene conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente (…) documentati». Di conseguenza, le istituzioni possono tenere conto di qualsiasi elemento di prova fornito successivamente, anche se si riferisce a circostanze oggettive che non sono cambiate dall’inchiesta iniziale.

84      Infatti, sarebbe illogico che le istituzioni siano tenute ad applicare l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base in un modo che si è rivelato errato alla luce degli elementi di prova forniti nell’ambito di un riesame intermedio per il solo motivo che una tale applicazione era stata fatta nell’inchiesta iniziale. Una conclusione del genere sarebbe ancor più illogica poiché, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento di base, solo un riesame intermedio consente la modifica delle misure, mentre un riesame delle misure in previsione della scadenza può condurre unicamente alla loro abrogazione o al loro mantenimento.

85      Nella specie, la valutazione effettuata nel regolamento impugnato si è fondata su circostanze di fatto a carattere duraturo e non temporaneo, in particolare sulla distorsione del prezzo del benzene e sull’assenza di rimborso del 17% dell’IVA sull’esportazione del benzene. Come sostiene giustamente il Consiglio, esso poteva legittimamente ritenere che la distorsione del prezzo del benzene nella Repubblica popolare cinese fosse duratura, dato che non sussisteva alcuna indicazione che essa sarebbe stata eliminata. Inoltre, si deve respingere l’argomento della ricorrente riguardante la diversità delle materie prime utilizzate per ottenere il benzene nella Repubblica popolare cinese, ovvero il coke invece del petrolio, poiché essa non ha dimostrato che il benzene di petrolio e quello di coke avessero proprietà diverse che giustificavano tale differenza di prezzo, come indicato ai precedenti punti 58 e 59. Per quanto riguarda il dazio del 40% all’esportazione del benzene, è sufficiente rilevare che il regolamento impugnato si limita a notare che esso era stato sostituito da una dazio dello 0% durante il periodo di cui trattasi. Alla luce di quanto precede si deve concludere che il regolamento impugnato non è contrario all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

86      Pertanto, il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

 Argomenti delle parti

87      Nell’ambito del suo terzo motivo la ricorrente sostiene che il regolamento impugnato viola l’obbligo di motivazione derivante dall’articolo 296 TFUE, nonché gli articoli 6, paragrafo 7, 11, paragrafo 3, 14, paragrafo 2, e 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Essa allega, in sostanza, che il regolamento impugnato ha omesso di prendere in considerazione alcuni dei suoi argomenti o che, per lo meno, non ha indicato i motivi del loro rigetto.

88      Il Consiglio, sostenuto dalle società intervenienti, contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

89      Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivocabile l’iter logico seguito dell’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il suo controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del fatto che la motivazione di un atto soddisfi o meno gli obblighi di cui al citato articolo 296 TFUE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza del 30 settembre 2003, Eurocoton e a./Consiglio, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).

90      Inoltre, è stato statuito che il Consiglio non è tenuto a motivare specificamente, nel regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo, il fatto che non siano stati presi in considerazione i vari argomenti dedotti dalle parti nel corso del procedimento amministrativo. È sufficiente che tale regolamento contenga una chiara giustificazione dei principali elementi intervenuti, in ciascun caso, nella sua analisi della questione se i costi dei principali mezzi di produzione riflettessero nel complesso i valori di mercato, poiché tale giustificazione è idonea a chiarire i motivi per cui il Consiglio non ha tenuto conto degli argomenti pertinenti fatti valere in merito dalle parti nel corso del procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 1999, Petrotub e Repubblica/Consiglio, T‑33/98 e T‑34/98, EU:T:1999:330, punto 151).

91      Tuttavia, la motivazione di un atto deve figurare nel corpo dello stesso e non può, salvo circostanze eccezionali, risultare da spiegazioni scritte od orali date ulteriormente, mentre è già oggetto di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione (sentenza del 20 maggio 2015, Yuanping Changyuan Chemicals/Consiglio, T‑310/12, non pubblicata, EU:T:2015:295, punto 174).

92      Nella specie, dal considerando 18 del regolamento impugnato risulta che la domanda di TEM della ricorrente è stata respinta per il motivo che il prezzo dei suoi acquisti di benzene era distorto e non rifletteva nel complesso i valori di mercato. Nell’ambito di tale valutazione, il regolamento impugnato ha rilevato tre elementi, come risulta dal precedente punto 51, ovvero l’esistenza di una notevole differenza tra i prezzi del benzene nella Repubblica popolare cinese e in altri paesi a economia di mercato, l’esistenza di un dazio sulle esportazioni di benzene, anche se era sospeso, e il mancato rimborso dell’IVA sulle esportazioni di benzene. Il considerando 20 del regolamento impugnato aggiunge che, anche se la ricorrente ha contestato le conclusioni della Commissione, essa non è stata in grado di spiegare il basso prezzo del benzene nella Repubblica popolare cinese.

93      Ne deriva che il regolamento impugnato rispetta i requisiti dell’obbligo di motivazione, come è stato interpretato dalla giurisprudenza citata ai precedenti punti da 89 a 91. Infatti, il regolamento impugnato espone le considerazioni essenziali che hanno fondato le sue conclusioni, anche se non contiene una motivazione specifica su tutti gli argomenti dedotti dalla ricorrente durante il procedimento amministrativo, segnatamente in merito ai tre elementi sopra citati.

94      In primo luogo, nel regolamento impugnato, il Consiglio ha concluso che la ricorrente non aveva validamente spiegato la differenza di prezzi del benzene constatata nella Repubblica popolare cinese e in altri paesi a economia di mercato, in particolare in Europa e negli Stati Uniti, nonostante l’indicazione fornita secondo la quale il suo benzene era ricavato dal coke e non dal petrolio.

95      Alla luce del contesto e dell’economia del regolamento impugnato, ciò implica che, secondo quest’ultimo, la ricorrente non ha dimostrato che il benzene ricavato dal petrolio e quello ricavato dal coke non fossero prodotti comparabili o che sussistessero altre ragioni che spiegavano la differenza di prezzo tra questi due prodotti nella Repubblica popolare cinese e in altri paesi a economia di mercato. Di conseguenza, come sostiene giustamente il Consiglio, l’obiezione relativa all’arbitrato sui prezzi era implicita nel ragionamento svolto nel regolamento impugnato.

96      In secondo luogo, il regolamento impugnato si limita a constatare l’esistenza di un dazio sulle esportazioni di benzene che era sospeso durante il periodo dell’inchiesta di riesame, come allega la ricorrente, senza derivarne conclusioni specifiche. Il regolamento impugnato non può, quindi, essere criticato per assenza di motivazione o per una pretesa contraddizione su tale punto.

97      In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale il mancato rimborso dell’IVA sulle esportazioni di benzene non costituiva una significativa interferenza dello Stato, esso è inoperante, come risulta dai precedenti punti da 52 a 54 e 63, con la conseguenza che non può essere contestato al Consiglio di non aver esposto, nel regolamento impugnato, i motivi del suo rigetto.

98      Ne consegue che il motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione dev’essere respinto. Infatti, la motivazione fornita dal regolamento impugnato consente al Tribunale di valutare pienamente la fondatezza dello stesso, come risulta dall’analisi del primo motivo.

99      Poiché, nell’ambito del terzo motivo, la ricorrente deduce altresì la violazione degli articoli 6, paragrafo 7, 11, paragrafo 3, 14, paragrafo 2, e 18, paragrafo 4, del regolamento di base, senza tuttavia fornire argomenti sufficientemente chiari e precisi a sostegno di tale tesi, è necessario interrogarsi sulla ricevibilità di quest’ultima alla luce dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, come interpretato dalla giurisprudenza (sentenza del 28 gennaio 2009, Centro Studi Manieri/Consiglio, T‑125/06, EU:T:2009:19, punto 71).

100    In ogni caso, anche supponendo che tali censure debbano essere considerate ricevibili, per quanto riguarda la pretesa violazione dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base, va rilevato che tale disposizione obbliga le istituzioni a prendere in considerazione le osservazioni di un produttore-esportatore come la ricorrente purché siano accompagnate da sufficienti elementi di prova. Tale disposizione non implica, tuttavia, che le istituzioni debbano giungere alla conclusione che tali osservazioni sono fondate. Nella specie, nel suo considerando 20, il regolamento impugnato prende nota del fatto che la ricorrente ha contestato le conclusioni della Commissione. Inoltre, in particolare dalla notifica relativa alla domanda di TEM, risulta che la Commissione ha specificamente tenuto conto dell’argomento della ricorrente relativo alla circostanza che il benzene da essa utilizzato era ricavato dal coke e non dal petrolio. Ciononostante, il regolamento impugnato conclude che la ricorrente non è stata in grado di spiegare il prezzo poco elevato del benzene sul mercato della Repubblica popolare cinese. La censura relativa a una violazione dell’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento di base non può, quindi, essere accolta.

101    Altrettanto vale per quanto riguarda l’asserita violazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento base. Poiché la censura della ricorrente potrebbe essere interpretata come vertente sul fatto che il regolamento impugnato non ha tenuto conto di tutti gli elementi di prova pertinenti e debitamente documentati nell’ambito del riesame intermedio, è sufficiente riferirsi per analogia alle considerazioni esposte al precedente punto 100 per respingere l’addebito. Infatti, tenere conto di tutti gli elementi di prova pertinenti non implica necessariamente accogliere le pretese di una parte sulla base degli elementi di prova da essa forniti.

102    Quanto all’asserita violazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento di base, è sufficiente constatare che il regolamento impugnato contiene una sintesi dei fatti e delle considerazioni essenziali relativi alla determinazione del dumping, segnatamente nei suoi considerando da 15 a 35. Pertanto, tale censura dev’essere respinta.

103    In ultimo, per quanto riguarda l’asserita violazione dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base, va ricordato che, secondo il considerando 20 del regolamento impugnato e secondo la notifica relativa alla domanda di TEM e il documento d’informazione finale, il motivo per cui gli elementi di prova e gli argomenti forniti dalla ricorrente sono stati respinti era che, loro malgrado, essa non aveva potuto spiegare il basso prezzo del benzene nel mercato della Repubblica popolare cinese. Di conseguenza, si deve respingere la censura vertente sulla violazione dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base.

104    Alla luce di quanto precede, il terzo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base

 Argomenti delle parti

105    Con il suo quarto motivo la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base. Essa afferma che, mentre la questione se essa soddisfacesse i criteri che le consentivano di beneficiare del TEM doveva essere risolta nei tre mesi successivi all’apertura dell’inchiesta, nella fattispecie tale termine è stato di sei mesi.

106    Essa sostiene che, se la risposta a tale questione fosse stata data nel termine di tre mesi, il regolamento impugnato e i dazi antidumping avrebbero potuto essere diversi. A tale proposito, essa precisa che la Commissione ha fondato la sua decisione di rifiuto del TEM su informazioni ottenute durante verifiche in loco avvenute dopo lo scadere del termine di tre mesi, in particolare per quanto riguarda il prezzo di acquisto del benzene. Essa ritiene, quindi, che se la decisione fosse stata adottata nel termine previsto, il risultato sarebbe stato quello di concederle il TEM, poiché le istituzioni non disponevano in quel momento di informazioni sul prezzo di acquisto del benzene che sono state fondamentali per il rifiuto di concederle tale status.

107    Peraltro, essa rileva che le questioni relative all’asserito dazio sull’esportazione del benzene e all’assenza di rimborso dell’IVA si sono poste dopo lo scadere del termine di tre mesi, come emergerebbe dal fascicolo amministrativo.

108    La ricorrente sostiene, nella replica, che il margine di dumping, se fosse stato calcolato sulla base delle informazioni che essa aveva fornito, sarebbe stato significativamente più basso di quello fissato dal regolamento impugnato.

109    Inoltre, secondo la giurisprudenza, il termine di tre mesi avrebbe lo scopo di garantire che la questione se il produttore-esportatore soddisfi i criteri che consentono di beneficiare del TEM non sia decisa sulla base del suo effetto sul calcolo dei dazi antidumping, scopo che non sarebbe stato rispettato nella presente fattispecie.

110    Il Consiglio, sostenuto dalle società intervenienti, contesta gli argomenti della ricorrente.

 Giudizio del Tribunale

111    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base, nella versione in vigore alla data dei fatti di specie, l’accertamento se un produttore soddisfi i criteri menzionati al primo comma di detta disposizione deve essere effettuato entro tre mesi dall’avvio dell’inchiesta, dopo aver sentito il comitato consultivo e dopo aver dato all’industria dell’Unione la possibilità di presentare osservazioni. Quest’accertamento resta valido durante tutta l’inchiesta.

112    Il 29 luglio 2011 la Commissione ha pubblicato l’avviso di apertura di un procedimento di riesame intermedio parziale, in forza dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il termine di tre mesi scadeva, dunque, il 29 ottobre 2011. Orbene, la Commissione ha inviato alla ricorrente la sua notifica relativa alla domanda di TEM il 1o febbraio 2012.

113    In limine, va precisato che l’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, del regolamento di base non contiene alcuna indicazione in ordine alle conseguenze di un superamento del termine di tre mesi da parte della Commissione. Infatti, secondo la giurisprudenza, ogni superamento di tale termine da parte della Commissione non comporta automaticamente l’annullamento del regolamento adottato in seguito (v., in tal senso, sentenze del 18 marzo 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio, T‑299/05, EU:T:2009:72, punti 115 e 116, nonché del 10 ottobre 2012, Ningbo Yonghong Fasteners/Consiglio, T‑150/09, non pubblicata, EU:T:2012:529, punto 53).

114    Peraltro, poiché l’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base prevede una deroga quanto alle modalità di determinazione del valore normale di cui al paragrafo 7, lettera a), del medesimo articolo, tale deroga deve essere interpretata restrittivamente. In assenza di una disposizione che lo prevede, essa non può dunque essere applicata automaticamente in caso di superamento del termine di tre mesi da parte della Commissione (sentenza del 18 marzo 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio, T‑299/05, EU:T:2009:72, punto 121).

115    Deriva dalla giurisprudenza che un’irregolarità come il superamento del termine di tre mesi può compromettere la legittimità del regolamento impugnato solo se la parte ricorrente dimostra che, se fosse stata formulata entro i termini, la risposta alla domanda di concessione del TEM avrebbe potuto essere diversa, più favorevole agli interessi di detta parte [sentenza del 25 ottobre 2011, Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing/Consiglio, T‑192/08, EU:T:2011:619, punto 303; v. altresì, in tal senso, sentenze del 18 marzo 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio, T‑299/05, EU:T:2009:72, punto 138, e del 18 settembre 2012, Since Hardware (Guangzhou)/Consiglio, T‑156/11, EU:T:2012:431, punto 160].

116    Nella specie, la ricorrente sostiene che, se fosse stata adottata nel termine previsto, la decisione sarebbe stata favorevole, poiché le istituzioni non disponevano in tale momento di informazioni sul prezzo di acquisto del benzene che sono state fondamentali per negarle il TEM. Tale argomento non può essere accolto.

117    Va ricordato, in primo luogo, che, com’è stato indicato al precedente punto 45, l’onere della prova che essa rispetta i requisiti enunciati all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base spetta alla ricorrente.

118    In secondo luogo, va rilevato che, secondo l’avviso di apertura del riesame intermedio parziale, le società all’origine di tale domanda avevano fornito elementi di prova che indicavano prima facie che la ricorrente traeva vantaggi da talune misure statali che modificavano la struttura dei suoi costi effettivi di produzione. Di conseguenza, le istituzioni avevano alcuni dubbi sul fatto che la ricorrente potesse continuare a beneficiare del TEM, alla luce in particolare dell’affermazione secondo la quale essa acquistava benzene a prezzi distorti.

119    In terzo luogo, nonostante ciò, nella sua domanda di TEM, la ricorrente non ha fornito dati riguardanti il prezzo dei suoi acquisti di benzene. Di conseguenza, nella sua domanda di informazioni del 3 ottobre 2011, la Commissione ha esplicitamente invitato la ricorrente a fornire prove che il prezzo dei suoi acquisti di benzene riflettesse i valori di mercato. In risposta a tale domanda, il 17 ottobre 2011, ovvero prima dello scadere del termine di tre mesi, la ricorrente ha precisato che il suo benzene era ricavato dal coke, e non dal petrolio, e ha fornito dati relativi al suo prezzo di acquisto sotto forma di diagramma. La Commissione ha controllato tali dati durante le visite di verifica del 14 e del 15 novembre 2011, ovvero dopo lo scadere del termine di cui trattasi.

120    Alla luce di quanto precede, si deve considerare che, al momento dello scadere del termine di tre mesi, la ricorrente non aveva fornito prove sufficienti che essa rispettasse, in particolare, il requisito di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo trattino, seconda parte di frase, del regolamento di base. Piuttosto, in quel momento, le istituzioni disponevano di gravi indizi nel senso che la ricorrente non soddisfaceva tale requisito.

121    Nessuno degli argomenti formulati dalla ricorrente è idoneo a confutare tale conclusione.

122    In primo luogo, le considerazioni relative all’asserito dazio sull’esportazione del benzene e all’assenza di rimborso dell’IVA sull’esportazione riguardano altresì la questione se il prezzo degli acquisti di benzene della ricorrente riflettesse nel complesso i valori del mercato, quale sollevata prima dello scadere del termine di tre mesi.

123    In secondo luogo, come rileva giustamente il Consiglio, i calcoli del margine di dumping forniti dalla ricorrente nella replica sono semplicemente i suoi propri calcoli. Ciò non dimostra che, se la decisione relativa al TEM fosse stata adottata nel termine previsto, il Consiglio avrebbe dovuto accettare tali calcoli o perfino realizzare calcoli simili. Inoltre, tali calcoli sembrano essere fondati sulla premessa secondo la quale la ricorrente avrebbe dovuto beneficiare del TEM, poiché realizzano un confronto tra il prezzo di vendita nel mercato interno cinese e il prezzo di vendita all’esportazione. Orbene, alla luce di quanto precede, tale premessa è errata.

124    In terzo luogo, contrariamente a quanto sembra suggerire la ricorrente, la giurisprudenza da essa citata non consente di concludere che il regolamento antidumping deve essere annullato per il motivo che, quando la decisione sul TEM è stata adottata dopo lo scadere del termine di tre mesi, la Commissione disponeva di tutte le informazioni necessarie per calcolare il margine di dumping in caso di concessione del TEM (sentenze del 14 novembre 2006, Nanjing Metalink/Consiglio, T‑138/02, EU:T:2006:343, punto 44; del 18 marzo 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio, T‑299/05, EU:T:2009:72, punto 127, e del 10 ottobre 2012, Shanghai Biaowu High-Tensile Fastener e Shanghai Prime Machinery/Consiglio, T‑170/09, non pubblicata, EU:T:2012:531, punto 50).

125    In realtà tale giurisprudenza stabilisce che l’ultima frase dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base osta a che le istituzioni, dopo aver adottato una decisione sul TEM, modifichino successivamente tale decisione iniziale in funzione del suo effetto sul calcolo del margine di dumping. Tuttavia, le istituzioni possono modificare tale decisione iniziale qualora siano forniti elementi nuovi o anche in assenza di elementi nuovi, in talune situazioni, alla luce dei principi di legalità e di buona amministrazione (v., in tal senso, sentenze del 18 marzo 2009, Shanghai Excell M&E Enterprise e Shanghai Adeptech Precision/Consiglio, T‑299/05, EU:T:2009:72, punto 127, e dell’8 novembre 2011, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Consiglio, T‑274/07, non pubblicata, EU:T:2011:639, punti da 37 a 39). In ogni caso, è sufficiente constatare, nella specie, che le istituzioni non sono ritornate sulla decisione relativa al TEM, poiché detto status non è stato mai concesso nel corso dell’inchiesta di riesame intermedio parziale.

126    Alla luce delle suesposte considerazioni, il quarto motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Sul quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base e dei diritti della difesa

 Argomenti delle parti

127    Con il suo quinto motivo la ricorrente deduce una violazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base e dei diritti della difesa.

128    In particolare, essa rileva che, nel documento d’informazione finale dell’11 aprile 2012, la Commissione ha indicato che il valore normale era stato fissato sulla base delle informazioni ottenute dal produttore che aveva cooperato nel paese di riferimento, ovvero l’Argentina. Anche se tale produttore commercializzava il prodotto in questione sul suo mercato interno, tenuto conto delle differenze di metodo di produzione tra l’Argentina e la Repubblica popolare cinese, sarebbe stato deciso di costruire il valore normale invece di utilizzare il prezzo di vendita nel mercato interno. Di conseguenza, il valore normale per l’acido tartarico L+, fabbricato dal produttore argentino, sarebbe stato costruito a partire dal costo di produzione in Argentina, tenendo conto della differenza nei metodi di produzione. Dato che il produttore argentino non fabbricava acido tartarico DL, il valore normale di quest’ultimo sarebbe stato costruito utilizzando la differenza di prezzo riscontrata tra i due tipi di prodotto. Il documento d’informazione indicherebbe che, per ragioni di riservatezza, non era possibile fornire informazioni più specifiche riguardo al valore normale, poiché un solo produttore argentino aveva cooperato pienamente nel corso del procedimento.

129    La ricorrente aggiunge che, nelle sue osservazioni del 25 aprile 2012 sul documento d’informazione finale, essa ha affermato che la Commissione non aveva fornito informazioni rilevanti sul metodo di calcolo del valore normale per l’acido tartarico DL, in particolare sull’origine dei prezzi dell’acido tartarico L+ e dell’acido tartarico DL nonché sui fattori che influenzavano il confronto dei prezzi.

130    La ricorrente sostiene che il rigetto, nel considerando 38 del regolamento impugnato, della sua domanda relativa alla costruzione del valore normale dell’acido tartarico DL, per il motivo che sarebbe stato impossibile fornire tali informazioni senza divulgare i metodi e i costi di produzione del produttore argentino interessato, costituisce una violazione dei diritti della difesa e dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base.

131    A tale proposito la ricorrente indica che, siccome il produttore nel paese di riferimento non produceva acido tartarico DL, risulterebbe che, per calcolare il valore normale dell’acido tartarico DL, le istituzioni, in un primo tempo, abbiano confrontato alcuni prezzi dell’acido tartarico L+ e dell’acido tartarico DL e, in un secondo tempo, abbiano applicato tale differenza al valore normale calcolato per l’acido tartarico L+ nel paese di riferimento. Orbene, essa non avrebbe avuto modo di far valere le proprie ragioni sull’esattezza del confronto dei prezzi effettuato nel regolamento impugnato tra l’acido tartarico L+ e l’acido tartarico DL. Inoltre, secondo la ricorrente, i dati relativi all’acido tartarico DL non potevano costituire informazioni riservate del produttore del paese di riferimento, poiché esso non produceva tale prodotto. In ogni caso, sarebbe stato possibile comunicare le informazioni riservate sotto forma di sintesi o indicando un ordine di grandezza invece di cifre precise.

132    Il Consiglio risponde che tale affermazione è vaga e priva di fondamento. Esso avrebbe comunicato la metodologia e avrebbe spiegato quali fattori erano stati adeguati. In particolare, il regolamento impugnato avrebbe indicato che le istituzioni sono partite dai costi di produzione dell’acido tartarico L+ del produttore del paese di riferimento, hanno sostituito il costo della materia prima in Argentina con un prezzo medio di mercato del benzene e hanno adeguato i costi di vendita, le spese amministrative e altri costi generali del produttore del paese di riferimento. Per l’acido tartarico DL, il regolamento impugnato avrebbe tenuto conto delle differenze di prezzo dell’acido tartarico L+ e dell’acido tartarico DL per costruire il valore normale. Il Consiglio ribadisce che non poteva fornire i dati impiegati nei calcoli del valore normale dell’acido tartarico L+ senza rivelare informazioni commerciali riservate riguardanti il produttore del paese di riferimento.

133    Nella controreplica il Consiglio aggiunge che era evidente che le istituzioni si erano fondate sui prezzi all’esportazione della Repubblica popolare cinese per calcolare la differenza di prezzo dell’acido tartarico L+ e dell’acido tartarico DL.

134    In risposta ai quesiti posti dal Tribunale durante l’udienza, il Consiglio e la Commissione hanno precisato che si erano basati sui prezzi praticati dalla ricorrente e dall’altro produttore-esportatore cinese che aveva cooperato per calcolare la differenza di prezzo dell’acido tartarico L+ e dell’acido tartarico DL. Poiché i prezzi della ricorrente costituivano uno dei due elementi per calcolare detta differenza, se le istituzioni avessero fornito tali dati, la ricorrente avrebbe potuto dedurre i prezzi del suo concorrente, che costituivano informazioni commerciali sensibili.

135    Le società intervenienti ritengono che le istituzioni potessero rifiutarsi, a buon diritto, di comunicare informazioni commerciali sensibili relative ai costi di produzione di un concorrente.

136    Nelle sue osservazioni sulla memoria d’intervento la ricorrente precisa di non aver chiesto informazioni relative al produttore del paese di riferimento.

 Giudizio del Tribunale

137    Con il suo quinto motivo la ricorrente deduce una violazione dei diritti della difesa e dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base in quanto le istituzioni non le hanno fornito informazioni rilevanti sul metodo di calcolo del valore normale per l’acido tartarico DL, in particolare sull’origine dei prezzi dell’acido tartarico L+ e dell’acido tartarico DL e sui fattori che influenzavano il confronto dei prezzi.

138    Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base, le parti possono chiedere un’informazione finale sui principali fatti e considerazioni in base ai quali si intende raccomandare l’istituzione di misure definitive oppure la chiusura di un’inchiesta o di un procedimento senza l’istituzione di misure.

139    Risulta da costante giurisprudenza che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento promosso nei confronti di una persona e che possa sfociare in un atto per essa lesivo costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione che deve essere garantito anche in mancanza di qualsiasi norma riguardante il procedimento (v. sentenza del 1o ottobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio, C‑141/08 P, EU:C:2009:598, punto 83 e giurisprudenza ivi citata). Tale principio riveste un’importanza capitale nei procedimenti di inchieste antidumping (v. sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

140    In forza di detto principio, le imprese interessate devono essere state messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze addotti nonché sugli elementi di prova accolti dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni relative all’esistenza di una pratica di dumping e del danno che ne conseguirebbe (sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punto 76).

141    Inoltre, secondo la giurisprudenza, nell’adempimento del loro dovere d’informazione, le istituzioni dell’Unione devono agire con tutta la dovuta diligenza cercando di dare alle imprese interessate, entro i limiti di ciò che è compatibile con l’osservanza del segreto commerciale, indicazioni utili per la tutela dei loro interessi, scegliendo, eventualmente d’ufficio, i modi appropriati di una siffatta comunicazione (v., in tal senso, sentenze del 20 marzo 1985, Timex/Consiglio e Commissione, 264/82, EU:C:1985:119, punto 30; del 27 giugno 1991, Al-Jubail Fertilizer/Consiglio, C‑49/88, EU:C:1991:276, punto 17, e del 3 ottobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Consiglio, C‑458/98 P, EU:C:2000:531, punto 99).

142    L’obbligo di informazione che incombe alle istituzioni dell’Unione in materia di antidumping deve conciliarsi con l’obbligo di rispettare le informazioni riservate (v., in tal senso, sentenze del 25 settembre 1997, Shanghai Bicycle/Consiglio, T‑170/94, EU:T:1997:134, punto 121, e del 18 dicembre 1997, Ajinomoto e NutraSweet/Consiglio, T‑159/94 e T‑160/94, EU:T:1997:209, punto 83). Tuttavia, l’obbligo del rispetto delle informazioni riservate non può privare del loro contenuto essenziale i diritti della difesa (v., in tal senso, sentenza del 20 marzo 1985, Timex/Consiglio e Commissione, 264/82, EU:C:1985:119, punto 29).

143    Deriva altresì dalla giurisprudenza che il carattere sufficiente delle informazioni fornite dalle istituzioni dell’Unione deve essere valutato in funzione del grado di specificità delle informazioni richieste (sentenza del 18 dicembre 1997, Ajinomoto e NutraSweet/Consiglio, T‑159/94 e T‑160/94, EU:T:1997:209, punto 93).

144    Si deve ricordare che non può essere imposto alla parte ricorrente di dimostrare che la decisione delle istituzioni avrebbe avuto un contenuto differente, bensì solo che tale ipotesi non va totalmente esclusa in quanto essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell’irregolarità procedurale, che lede così in concreto i diritti della difesa del ricorrente (sentenza del 16 febbraio 2012, Consiglio e Commissione/Interpipe Niko Tube e Interpipe NTRP, C‑191/09 P e C‑200/09 P, EU:C:2012:78, punti 78 e 79).

145    Per contro, spetta alla parte ricorrente dimostrare concretamente che essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza di una tale irregolarità, senza limitarsi a dedurre l’impossibilità di fornire osservazioni su situazioni ipotetiche (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2016, Growth Energy e Renewable Fuels Association/Consiglio, T‑276/13, EU:T:2016:340, punto 264).

146    Nella specie, va constatato che, secondo il documento d’informazione finale, poiché il produttore argentino non fabbricava acido tartarico DL, il valore normale è stato costruito utilizzando la differenza di prezzo riscontrata tra i due tipi di prodotto. Nelle sue osservazioni sul documento d’informazione finale, la ricorrente ha chiesto specificamente informazioni sul metodo di calcolo del valore normale per l’acido tartarico DL, in particolare sull’origine dei prezzi dell’acido tartarico L+ e dell’acido tartarico DL e sui fattori che influenzavano il confronto dei prezzi. Nonostante tale domanda, come nel documento d’informazione finale, il considerando 29 del regolamento impugnato indica che, poiché il produttore argentino non fabbricava acido tartarico DL, il valore normale è stato costruito utilizzando la differenza di prezzo riscontrata tra i due tipi di prodotto. Inoltre, secondo il considerando 38 del regolamento impugnato, le precisazioni ulteriori richieste dalla ricorrente le sono state negate poiché sarebbe impossibile fornire tali informazioni senza divulgare i metodi e i costi di produzione del produttore argentino.

147    Dal punto 61 della replica risulta che la ricorrente ha compreso che, per calcolare il valore normale dell’acido tartarico DL, le istituzioni, in un primo tempo, avevano comparato alcuni prezzi dell’acido tartarico L+ e dell’acido tartarico DL e, in un secondo tempo, avevano applicato tale differenza al valore normale calcolato per l’acido tartarico L+ nel paese di riferimento.

148    Tuttavia, le istituzioni non hanno informato la ricorrente dell’origine dei prezzi dell’acido tartarico L+ e dell’acido tartarico DL che sono stati utilizzati per calcolare la differenza di prezzi che è servita a calcolare il valore normale dell’acido tartarico DL. Solo in sede di controreplica il Consiglio ha indicato che le istituzioni si erano fondate sui prezzi all’esportazione della Repubblica popolare cinese per calcolare la differenza di prezzo dell’acido tartarico L+ e dell’acido tartarico DL. In risposta ai quesiti del Tribunale, le istituzioni hanno precisato per la prima volta in udienza che i prezzi considerati per il confronto provenivano dalla ricorrente stessa e dall’altro produttore-esportatore interessato nella Repubblica popolare cinese, ovvero gli unici due produttori-esportatori interessati che hanno cooperato durante l’inchiesta. Si deve constatare che tali informazioni non sono state fornite alla ricorrente in tempo utile durante il procedimento amministrativo.

149    Inoltre, le istituzioni non hanno mai comunicato alla ricorrente la differenza di prezzi dell’acido tartarico L+ e dell’acido tartarico DL.

150    È pacifico tra le parti che l’acido tartarico DL è prodotto unicamente nella Repubblica popolare cinese. Orbene, contrariamente a quanto ha sostenuto il Consiglio nella controreplica, non può essere necessariamente dedotto dal documento d’informazione finale, o dal regolamento impugnato, che i prezzi utilizzati per calcolare la differenza di prezzo tra l’acido tartarico L+ e l’acido tartarico DL provenivano da produttori stabiliti in tale paese. In linea di principio, nulla osterebbe a che la Commissione calcoli tale differenza sulla base dei prezzi dell’acido tartarico DL nella Repubblica popolare cinese e dell’acido tartarico L+ altrove nel mondo.

151    Dal punto 28 della controreplica risulta che la spiegazione data dal Consiglio secondo la quale esso non poteva fornire alla ricorrente informazioni riservate riguardanti il produttore argentino si riferiva alla costruzione del valore normale dell’acido tartarico L+ e non al confronto dei prezzi dell’acido tartarico DL e dell’acido tartarico L+.

152    Durante l’udienza le istituzioni hanno affermato che il rifiuto di comunicare le informazioni sulla differenza di prezzi dell’acido tartarico DL e dell’acido tartarico L+ era fondato sul fatto che, sulla base di tali informazioni, la ricorrente sarebbe stata in grado di ottenere i prezzi del suo concorrente, vale a dire l’altro produttore-esportatore, che costituivano informazioni commerciali sensibili.

153    Orbene, secondo la giurisprudenza, la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato, con la conseguenza che il Tribunale non può sostituire i motivi dedotti durante il procedimento d’inchiesta con altri motivi dedotti per la prima volta dinanzi ad esso (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio T‑424/13, EU:T:2016:378, punto 150). Di conseguenza, il rifiuto di divulgare le informazioni di cui trattasi non può essere giustificato con un motivo dedotto nel corso della fase orale del procedimento dinanzi al Tribunale, vale a dire la tutela degli interessi commerciali di un concorrente della ricorrente, come quest’ultima ha giustamente sostenuto in udienza.

154    Si deve, quindi, concludere che il regolamento impugnato non fa riferimento ad alcuna giustificazione valida a fondamento del rifiuto di comunicare le informazioni sulla differenza di prezzi dell’acido tartarico DL e dell’acido tartarico L+.

155    Va rilevato che la differenza di prezzi dell’acido tartarico L+ e dell’acido tartarico DL è uno degli elementi fondamentali del calcolo del valore normale dell’acido DL, l’altro è il valore dell’acido tartarico L+ costruito sulla base delle informazioni fornite dal produttore argentino. La ricorrente ha sostenuto che se avesse ricevuto le informazioni sulla differenza di prezzi, avrebbe potuto confrontarle con i propri dati per assicurarsi che tale differenza fosse per lo meno coerente con essi, circostanza che le avrebbe consentito di escludere errori importanti.

156    A tale proposito, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza, il fatto di disporre dei calcoli dettagliati effettuati dalla Commissione e dei dati utilizzati per tali calcoli è idoneo, in generale, a consentire alle parti interessate di fornire osservazioni più utili per la loro difesa. Infatti, esse possono così verificare in maniera esatta il modo in cui la Commissione ha utilizzato tali dati e confrontarli con i propri calcoli, il che consente loro di individuare eventuali errori da parte della Commissione altrimenti non rilevabili. La prassi delle istituzioni mostra che esse stesse ritengono che il fatto, per le parti interessate, di disporre, in relazione alla determinazione del margine di dumping, di calcoli dettagliati consenta loro di esercitare utilmente i propri diritti della difesa (sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio, T‑424/13, EU:T:2016:378, punto 208).

157    Inoltre, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 144, non può essere imposto alla ricorrente di dimostrare che la decisione delle istituzioni avrebbe avuto un contenuto differente, bensì solo che tale ipotesi non va totalmente esclusa, in quanto essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell’irregolarità procedurale constatata, che lede così in concreto i diritti della difesa.

158    Tali circostanze ricorrono nel caso di specie, poiché le istituzioni hanno rifiutato di comunicare le informazioni sulla differenza di prezzi dell’acido tartarico DL e dell’acido tartarico L+ senza fornire una giustificazione valida in tempo utile. È pacifico che tale differenza è stata fondamentale ai fini del calcolo del valore normale dell’acido tartarico DL. Inoltre, la ricorrente sostiene che il fatto di disporre di tali informazioni le avrebbe consentito, in particolare, di escludere errori manifesti. La ricorrente avrebbe, quindi, potuto difendersi più efficacemente in assenza dell’irregolarità procedurale in parola.

159    In ultimo, nell’ambito di un procedimento d’inchiesta antidumping, non può essere imposto alle istituzioni un obbligo assoluto di rifiutare la divulgazione d’informazioni che rientrano nel segreto commerciale, senza valutazione delle circostanze particolari del caso di specie (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2016, Jinan Meide Casting/Consiglio, T‑424/13, EU:T:2016:378, punti 165 e 199). Il Tribunale non può, quindi, pregiudicare il risultato al quale giungerebbero le istituzioni nell’ambito di un riesame della domanda d’informazioni relative alla differenza di prezzi, alla luce dei motivi che esse potrebbero validamente prendere in considerazione.

160    Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento di base e dei diritti della difesa, le istituzioni avrebbero dovuto, in linea di principio, concedere alla ricorrente l’accesso alle informazioni richieste sulla differenza di prezzi dell’acido tartarico DL e dell’acido tartarico L+, non avendo identificato una ragione valida a fondare tale rifiuto in tempo utile.

161    Alla luce di quanto sopra, il quinto motivo deve essere accolto.

 Sulle spese

162    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata affatto a tal titolo.

163    Poiché il ricorso è stato solo parzialmente accolto, alla luce delle circostanze della causa appare equo che la ricorrente sopporti la metà delle proprie spese. Il Consiglio sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla ricorrente.

164    In applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, gli Stati membri e le istituzioni che sono intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. La Commissione sopporterà pertanto le proprie spese.

165    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che un interveniente diverso da quelli indicati nei paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo si faccia carico delle proprie spese. Nelle circostanze della fattispecie occorre decidere che le società intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

dichiara e statuisce:

1)      Il regolamento di esecuzione (UE) n. 626/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese, è annullato nella parte in cui si applica alla Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd.

2)      Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dalla Changmao Biochemical Engineering.

3)      La Changmao Biochemical Engineering sopporterà la metà delle proprie spese.

4)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

5)      La Distillerie Bonollo SpA, l’Industria Chimica Valenzana SpA, la Distillerie Mazzari SpA, la Caviro Distillerie Srl e la Comercial Química Sarasa, SL sopporteranno le proprie spese.

Collins

Kancheva

Barents

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1o giugno 2017.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.