Language of document : ECLI:EU:T:2011:681





Ordinanza del Presidente del Tribunale 18 novembre 2011 – EMA / Commissione

(causa T‑116/11 R)

«Procedimento sommario – Programma di ricerca e di sviluppo tecnologico – Decisione che pone fine alla partecipazione ad un progetto – Nota di debito – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 6‑8)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Valutazione riguardo alla situazione del gruppo cui appartiene – Applicazione ai rapporti tra un’associazione senza scopo di lucro e i suoi membri – Ammissibilità – Presupposti (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 11‑20)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 5 novembre 2010 di risoluzione dei contratti stipulati per due progetti di ricerca e della nota di debito datata 13 dicembre 2010 con la quale si informa la ricorrente della constatazione di crediti nell’ambito dell’esecuzione di tali contratti.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.