Ordinanza del Presidente del Tribunale 18 novembre 2011 – EMA / Commissione
(causa T‑116/11 R)
«Procedimento sommario – Programma di ricerca e di sviluppo tecnologico – Decisione che pone fine alla partecipazione ad un progetto – Nota di debito – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice del procedimento sommario (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 6‑8)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario – Situazione tale da mettere in pericolo l’esistenza della società richiedente – Valutazione riguardo alla situazione del gruppo cui appartiene – Applicazione ai rapporti tra un’associazione senza scopo di lucro e i suoi membri – Ammissibilità – Presupposti (Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 11‑20)
Oggetto
| Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 5 novembre 2010 di risoluzione dei contratti stipulati per due progetti di ricerca e della nota di debito datata 13 dicembre 2010 con la quale si informa la ricorrente della constatazione di crediti nell’ambito dell’esecuzione di tali contratti. |
Dispositivo
1) | | La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) | | Le spese sono riservate. |