Language of document : ECLI:EU:T:2006:96

Causa T‑367/03

Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ

contro

Consiglio dell’Unione europea e

Commissione delle Comunità europee

«Ricorso per risarcimento danni — Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE-Turchia — Unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia — Aiuti finanziari compensativi»

Massime della sentenza

1.      Accordi internazionali — Accordi della Comunità — Efficacia diretta

(Accordo d’associazione CEE‑Turchia, artt. 2, n. 1, 3, n. 1, e 6)

2.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illegittimità

(Artt. 226 CE e 288, secondo comma, CE)

3.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illegittimità — Danno — Nesso di causalità — Assenza di uno dei presupposti

(Art. 288, secondo comma, CE)

1.      Una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi dev’essere considerata direttamente efficace qualora, tenuto conto del suo tenore letterale nonché dell’oggetto e della natura dell’accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione ed i cui effetti non siano subordinati all’adozione di alcun atto ulteriore.

Tale non è il caso dell’art. 2, n. 1, dell’accordo che crea un’associazione economica tra la Comunità economica europea e la Turchia che descrive, in termini generali, l’oggetto del detto accordo. Infatti, tale disposizione è di natura programmatica. Essa non è sufficientemente precisa ed incondizionata ed è necessariamente subordinata, per la sua esecuzione o per i suoi effetti, all’adozione di atti ulteriori, escludendo che possa disciplinare direttamente la situazione di un operatore economico. Lo stesso dicasi quanto all’art. 3, n. 1, di questo stesso accordo; il suo primo comma indica in termini generali l’oggetto della fase preparatoria della detta associazione; il suo secondo comma rinvia a protocolli allegati per la definizione delle modalità di tale fase. Lo stesso vale anche per quanto riguarda l’art. 6 del detto accordo, che è una disposizione istituzionale che instaura un consiglio di associazione.

(v. punti 39, 42-44)

2.      Per quanto riguarda la responsabilità extracontrattuale della Comunità, a questa non è addebitabile come illecito un’asserita insufficienza di sostegno finanziario accordato alla Turchia, in quanto tale insufficienza risulterebbe dall’opposizione di uno Stato membro. Anche supponendo che questa opposizione possa considerarsi come costitutiva di un inadempimento di tale Stato membro ai suoi obblighi a norma del Trattato, la Commissione non è tenuta ad avviare un procedimento per inadempimento ai sensi dell’art. 226 CE. Pertanto, la decisione di non dare avvio a tale procedimento non riveste un carattere illegittimo, cosicché non può far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità.

(v. punti 50-51)

3.      Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell’art. 288, secondo comma, CE è subordinato al ricorrere di diversi presupposti, vale a dire l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, l’effettività del danno e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento denunciato e il danno lamentato. Quando una delle condizioni non è stata soddisfatta, il ricorso dev’essere interamente respinto senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti della detta responsabilità.

(v. punti 34, 62)