Language of document : ECLI:EU:C:2021:257

ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

26 marzo 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente ai fini dell’esame di una domanda di protezione internazionale – Regolamento (UE) n. 604/2013 (Dublino III) – Articolo 27 – Mezzi di impugnazione avverso la decisione di trasferimento – Carattere sospensivo del ricorso – Articolo 29 – Modalità e termini dei trasferimenti – Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Direttiva 2013/33/UE – Articolo 18 – Misura nazionale di assegnazione a un richiedente che sia stato oggetto di una decisione di trasferimento di un posto in una specifica struttura di accoglienza nella quale gli ospiti beneficino di un accompagnamento volto alla preparazione del loro trasferimento»

Nella causa C‑134/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi, Belgio), con decisione del 22 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 4 marzo 2021, nel procedimento

EV

contro

Agence fédérale pour l’Accueil des demandeurs d’asile (Fedasil)

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, M. Ilešič, E. Juhász (relatore), C. Lycourgos e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: H. Saugmandsgaard Øe

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, e all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in prosieguo il «regolamento Dublino III»).

2        La domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia sorta tra EV e l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile (Agenzia federale per l’accoglienza dei richiedenti asilo) (Fedasil) (Belgio) in merito alla legittimità di una misura di assegnazione di un posto a EV in una specifica struttura di accoglienza nella quale gli ospiti beneficiano di un accompagnamento volto a preparare il loro trasferimento verso lo Stato membro competente per l’esame della loro domanda di protezione internazionale.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento Dublino III

3        L’articolo 1 del regolamento Dublino III, rubricato «Oggetto», così dispone:

«Il presente regolamento stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (“Stato membro competente”)».

4        Il successivo articolo 2, rubricato «Definizioni», prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(…)

b)      “domanda di protezione internazionale”: la domanda di protezione internazionale quale definita all’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9)];

c)      “richiedente”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

(...)».

5        L’articolo 26 del regolamento medesimo, rubricato «Notifica di una decisione di trasferimento», dispone, al paragrafo 1, quanto segue:

«Quando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico un richiedente o un’altra persona di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), lo Stato membro richiedente notifica all’interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale. Se l’interessato è rappresentato da un avvocato o un altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di notificare la decisione a tale avvocato o consulente legale invece che all’interessato e, se del caso, comunicare la decisione all’interessato».

6        A termini del successivo articolo 27:

«1.      Il richiedente (...) ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale.

(…)

3.      Ai fini di ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:

a)      che il ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o

b)      che il trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o

c)      che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.

4.      Gli Stati membri possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione.

5.      Gli Stati membri assicurano l’accesso dell’interessato all’assistenza legale nonché, se necessario, all’assistenza linguistica.

6.      Gli Stati membri provvedono affinché l’assistenza legale sia, a richiesta, concessa gratuitamente all’interessato che non può assumersene i costi. (…)

(…)».

7        Il successivo articolo 29, riguardante le modalità e i termini dei trasferimenti verso lo Stato membro competente, prevede, ai paragrafi 1 e 2, quanto segue:

«1.      Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli Stati membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3.

(…)

2.      Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito».

 Direttiva 2013/33/UE

8        L’articolo 7 della direttiva 2013/33/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96), rubricato «Residenza e libera circolazione», così recita:

«1.      I richiedenti possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante o nell’area loro assegnata da tale Stato membro. L’area assegnata non pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo d’azione sufficiente a garantire l’accesso a tutti i benefici della presente direttiva.

2.      Gli Stati membri possono stabilire un luogo di residenza per il richiedente, per motivi di pubblico interesse, ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda di protezione internazionale.

3.      Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d’accoglienza all’effettiva residenza del richiedente in un determinato luogo, da determinarsi dagli Stati membri. Tale decisione, che può essere di carattere generale, è adottata caso per caso e definita dal diritto nazionale.

(…)».

9        Ai sensi dell’articolo 18 della direttiva stessa, rubricato «Modalità relative alle condizioni materiali di accoglienza»:

«1.      Nel caso in cui l’alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

(…)

b)      in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;

(…)

3.      Gli Stati membri tengono conto delle differenze di genere e di età e della situazione delle persone con esigenze particolari all’interno dei locali e dei centri di accoglienza di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

(…)

6.      Gli Stati membri provvedono a che i trasferimenti di richiedenti da una struttura alloggiativa a un’altra avvengano soltanto se necessari. (...)

(…)».

 Diritto belga

 Legge del 15 dicembre 1980

10      Il titolo I bis della loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (legge sull’accesso al territorio, sul soggiorno, sullo stabilimento e sull’allontanamento degli stranieri), del 15 dicembre 1980 (Moniteur belge del 31 dicembre 1980, pag. 14584), nel testo applicabile ai fatti del procedimento principale (in prosieguo: la «legge del 15 dicembre 1980»), intitolato «Consiglio per il contenzioso degli stranieri», si articola su cinque capi.

11      Il capo 1, intitolato «Istituzione e competenza del Consiglio per il contenzioso degli stranieri», contiene, in particolare, l’articolo 39/2 della legge del 15 dicembre 1980, ai sensi del quale un richiedente protezione internazionale può proporre dinanzi al Consiglio per il contenzioso degli stranieri (Belgio) un ricorso di annullamento, privo di effetti sospensivi, avverso la decisione di diniego di soggiorno adottata nei suoi confronti, accompagnata da un ordine di lasciare il territorio,

12      Il capo 5, intitolato «Procedimento», del medesimo titolo I bis della legge del 15 dicembre 1980 si articola in tre sezioni. La sezione III, relativa al «ricorso di annullamento», contiene, in particolare, una sottosezione 3, intitolata «Procedimento amministrativo sommario», nella quale figura l’articolo 39/82 di tale legge, che così recita:

«§ 1.      Qualora un atto di un’autorità amministrativa sia annullabile ai sensi dell’articolo 39/2, il [Consiglio per il contenzioso degli stranieri] ha competenza esclusiva per ordinare la sospensione della sua esecuzione.

(…)

Quando il ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione, deve optare per una sospensione di estrema urgenza o per una sospensione ordinaria. A pena di irricevibilità, non può, né simultaneamente, né consecutivamente, chiedere nuovamente l’applicazione del comma 3 o la sospensione nel ricorso di cui al § 3.

(…)

§ 4.      Il presidente della sezione o il giudice per il contenzioso degli stranieri da questi designato decide entro trenta giorni sulla domanda di sospensione. Qualora sia disposta la sospensione, la decisione sul ricorso di annullamento è adottata entro quattro mesi dalla pronuncia della decisione giurisdizionale.

Lo straniero interessato, qualora sia destinatario di un provvedimento di allontanamento o di respingimento di imminente esecuzione e, in particolare, qualora sia trattenuto in un luogo determinato di cui agli articoli 74/8 e 74/9 o sia messo a disposizione del governo, può chiedere la sospensione in estrema urgenza dell’esecuzione del provvedimento medesimo, sempreché non ne abbia ancora chiesto la sospensione in via ordinaria, entro il termine di cui all’articolo 39/57, paragrafo 1, terzo comma..

(…)».

 Legge sull’accoglienza dei richiedenti asilo e di talune altre categorie di stranieri

13      L’articolo 11, § 1, della legge sull’accoglienza dei richiedenti asilo e di talune altre categorie di stranieri, del 12 gennaio 2007 (Moniteur belge del 7 maggio 2007, pag. 24027), prevede, a determinate condizioni, l’assegnazione vincolante di un posto in una struttura di accoglienza per i richiedenti asilo. Ai sensi dell’articolo 12, § 2, di detta legge, la Fedasil può modificare d’ufficio il luogo di accoglienza di un richiedente asilo.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

14      Il 16 settembre 2020, il ricorrente nel procedimento principale, cittadino della Georgia, presentava domanda di protezione internazionale in Belgio.

15      In attesa della decisione sulla propria domanda, egli veniva ospitato in un centro di accoglienza della Croce Rossa sito in Rocourt (Belgio).

16      Le autorità belghe trasmettevano richiesta di presa in carico alle autorità dei Paesi Bassi. La richiesta veniva accolta il 9 ottobre 2020.

17      L’Office des étrangers (Ufficio degli stranieri, Belgio) emanava una decisione di diniego di soggiorno con ingiunzione di lasciare il territorio, notificata al ricorrente nel procedimento principale il 21 dicembre 2020. Con detta decisione gli veniva comunicato che competente ai fini dell’esame della sua pratica era il Regno dei Paesi Bassi e gli veniva quindi ingiunto di lasciare il territorio belga e di recarsi nei Paesi Bassi.

18      Avverso tale decisione di trasferimento il ricorrente nel procedimento principale proponeva, in data 14 gennaio 2021, ricorso di annullamento dinanzi al Consiglio per il contenzioso degli stranieri (Belgio).

19      Con decisione dell’11 gennaio 2021, la Fedasil, a fronte della decisione di trasferimento, modificava il luogo di accoglienza del ricorrente nel procedimento principale, assegnandolo in modo vincolante ad una specifica struttura di accoglienza sita in Mouscron (Belgio), affinché beneficiasse dell’accompagnamento previsto per l’organizzazione del suo trasferimento verso lo Stato membro competente.

20      Il ricorrente nel procedimento principale impugnava tale decisione con procedura d’urgenza dinanzi al tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi, Belgio).

21      Con ordinanza del 15 febbraio 2021 emessa in sede di procedimento sommario, confermata il 4 febbraio 2021, il tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi) disponeva, a titolo provvisorio, che il ricorrente nel procedimento principale continuasse ad essere ospitato nel centro di accoglienza della Croce Rossa di Rocourt.

22      Il 14 gennaio 2021 il ricorrente nel procedimento principale impugnava nel merito la decisione della Fedasil. A sostegno del proprio ricorso, egli deduceva che detta decisione violerebbe il suo diritto a un rimedio sospensivo contro la decisione di diniego di soggiorno.

23      Il giudice del rinvio rileva che l’articolo 27 del regolamento Dublino III garantisce al richiedente un ricorso effettivo contro la decisione di diniego di soggiorno con ingiunzione di lasciare il territorio nazionale.

24      Esso sottolinea, tuttavia, che la proposizione di un ricorso non produce, in base al diritto nazionale, effetti sospensivi automatici sull’esecuzione dell’ordine di lasciare il territorio. Solo nell’ambito del procedimento amministrativo sommario il richiedente può chiedere la sospensione dell’esecuzione, in un contesto di urgenza assoluta, vale a dire in caso di esecuzione imminente dell’ordine di lasciare il territorio.

25      Secondo il giudice del rinvio, ai fini della soluzione della controversia principale, occorre anzitutto stabilire se e a quali condizioni il ricorso contro una decisione di trasferimento abbia effetti sospensivi. A tal proposito, il giudice medesimo rileva che, se si dovessero riconoscere simili effetti, la proposizione di un ricorso produrrebbe la conseguenza di ostare temporaneamente al trasferimento del richiedente interessato verso un altro Stato membro, cosicché lo spostamento del medesimo in un centro specifico per la preparazione del trasferimento sarebbe prematuro.

26      Il giudice a quo si chiede, pertanto, se una decisione di modifica del luogo di accoglienza obbligatorio, come quella oggetto del procedimento principale, che a suo avviso dev’essere considerata quale avvio dell’esecuzione della decisione di trasferimento, sia conforme all’articolo 27 del regolamento Dublino III.

27      Alla luce di tali considerazioni, il tribunal du travail de Liège (Tribunale del lavoro di Liegi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se uno strumento di ricorso previsto dall’ordinamento nazionale a tutela di un richiedente asilo invitato a far esaminare la propria domanda di protezione internazionale in un altro Stato membro privo di alcun carattere sospensivo e [che] possa acquisire effetti sospensivi unicamente in caso di privazione della libertà in vista di un trasferimento imminente rappresenti un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 27 del regolamento [Dublino III].

2)      Se il ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 27 del regolamento Dublino III debba essere inteso come volto unicamente a impedire l’attuazione di un provvedimento di trasferimento forzato in pendenza dell’esame di un ricorso diretto contro la decisione di trasferimento medesima, ovvero se implichi il divieto di qualsiasi misura prodromica all’allontanamento, quale il trasferimento in un centro che garantisca l’attuazione di un percorso di rimpatrio nei confronti dei richiedenti asilo invitati a far esaminare la propria domanda di protezione internazionale in un altro paese europeo».

 Procedimento dinanzi alla Corte

28      Il giudice del rinvio ha chiesto la sottoposizione della presente causa al procedimento pregiudiziale d’urgenza ex articolo 107 del regolamento di procedura della Corte o al procedimento accelerato di cui al precedente articolo 105.

29      Con decisione del 16 marzo 2021, la Quinta Sezione ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, che non vi fosse luogo ad accogliere l’istanza di sottoposizione della causa al procedimento pregiudiziale d’urgenza, non ricorrendo le condizioni di urgenza previste all’articolo 107 del regolamento di procedura. Con decisione in pari data è stata altresì respinta l’istanza di sottoposizione della causa a procedimento accelerato. Tuttavia, lo stesso 16 marzo 2021, il presidente della Corte ha disposto che la causa venisse decisa in via prioritaria, conformemente all’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura medesimo.

 Sulle questioni pregiudiziali

30      Ai sensi dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata quando, in particolare, la risposta a una questione pregiudiziale non dà adito ad alcun ragionevole dubbio. Inoltre, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura medesimo, quando una domanda pregiudiziale è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.

31      Nel presente procedimento occorre applicare tali disposizioni.

 Sulla seconda questione

32      Con la seconda questione, che deve essere esaminata per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 27 del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che esso osti a che uno Stato membro adotti, nei confronti di un richiedente che abbia proposto ricorso contro una decisione di trasferimento verso un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento stesso, misure preparatorie per tale trasferimento, quale l’assegnazione di un posto in una specifica struttura di accoglienza in cui gli ospiti beneficino di un accompagnamento per preparare il loro trasferimento.

33      Conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento, o a una revisione della medesima, in fatto e in diritto, dinanzi a un organo giurisdizionale. Inoltre, dai paragrafi da 3 a 6 dello stesso articolo 27 emerge che, per garantire l’effettività di tali mezzi di impugnazione, il richiedente asilo deve, in particolare, beneficiare della possibilità di chiedere entro un termine ragionevole a un organo giurisdizionale la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso, e deve disporre di un’assistenza legale (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, punto 50).

34      Sebbene, in applicazione di detto articolo 27, il diritto a un ricorso effettivo dev’essere quanto meno accompagnato dalla possibilità per il richiedente di chiedere la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento, tale disposizione non impone, tuttavia, agli Stati membri di prevedere nel proprio ordinamento che la proposizione di un ricorso del genere implichi automaticamente la sospensione dell’esecuzione.

35      Infatti, dall’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Dublino III emerge che il legislatore dell’Unione, nel precisare che gli Stati membri prevedono che all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’esecuzione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso, riconosce che gli Stati membri possono decidere che la proposizione di un ricorso avverso una decisione di trasferimento non sia di per sé sufficiente a sospendere il trasferimento, che può quindi avere luogo senza attendere l’esame del ricorso stesso, purché la sospensione non sia stata richiesta o la domanda di sospensione sia stata rigettata (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, punto 59).

36      Occorre tuttavia rilevare, in primo luogo, che, pur prevedendo il diritto a un ricorso effettivo e la possibilità di chiedere la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso, né tale disposizione né alcun’altra disposizione del regolamento Dublino III vietano l’adozione di misure, come quella oggetto del procedimento principale, che non costituiscono, di per sé, l’avvio della procedura di esecuzione della decisione di trasferimento, ai sensi del menzionato regolamento.

37      Infatti, dette misure devono essere considerate non già come misure di esecuzione del trasferimento, bensì come misure preparatorie della procedura di esecuzione, in quanto dalla loro attuazione non deriva che la persona interessata lasci il territorio dello Stato membro richiedente. D’altro canto, esse non pregiudicano la libertà di circolazione del richiedente, né l’esercizio dei diritti procedurali conferitigli dal regolamento Dublino III.

38      Inoltre, misure come quelle in discussione nel procedimento principale non sono, di per sé, tali da influire sul senso dell’emananda decisione sul ricorso contro la decisione di trasferimento, il che non è peraltro sostenuto dal giudice del rinvio.

39      Si deve rilevare altresì che l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento Dublino III prevede che il trasferimento del richiedente dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene «non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso (...) in caso di effetto sospensivo». Tale disposizione implica che il trasferimento del richiedente debba avvenire il più presto possibile, non appena ne ricorrano le condizioni giuridiche.

40      Pertanto, l’adozione di misure preparatorie del trasferimento risulta coerente con le disposizioni dell’articolo 29 del regolamento Dublino III, in quanto lo scopo di tali misure consiste nel preparare il trasferimento del richiedente il più presto possibile in caso di rigetto del suo ricorso contro la decisione di trasferimento.

41      In secondo luogo, l’adozione di misure preparatorie come quella in discussione nel procedimento principale non contrasta neppure con le disposizioni della direttiva 2013/33, volte a disciplinare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo, compresi quelli cui sia stata notificata una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento Dublino III (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, Cimade e GISTI, C‑179/11, EU:C:2012:594, punto 50).

42      A tal riguardo, l’obbligo degli Stati membri di trasferire i richiedenti da una struttura alloggiativa a un’altra soltanto «se necessari[o]», previsto all’articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2013/33, non osta a che un richiedente sia assegnato, successivamente all’adozione di una decisione di trasferimento, ad una nuova struttura alloggiativa di accoglienza che fornisca servizi per accompagnare il trasferimento stesso, nonostante il fatto che il richiedente abbia proposto un ricorso contro detta decisione di trasferimento.

43      Infatti, non si può censurare lo Stato membro richiedente per aver ritenuto che il cambiamento di alloggio del richiedente fosse necessario a seguito della variazione della sua situazione amministrativa, connessa alla decisione di trasferimento, nonché degli obblighi che ne derivano per lo Stato membro medesimo.

44      Ciò detto, occorre tuttavia precisare che le informazioni fornite ai richiedenti e i colloqui con i medesimi effettuati nel centro di accoglienza aperto verso il quale essi sono stati inviati non possono essere di natura tale da esercitare un’indebita pressione sui richiedenti protezione internazionale affinché rinuncino ad esercitare i diritti procedurali loro riconosciuti dal regolamento Dublino III.

45      Alla luce dei suesposti rilievi, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 27 del regolamento Dublino III dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro adotti, nei confronti di un richiedente che abbia proposto ricorso contro una decisione di trasferimento verso un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento medesimo, misure preparatorie per tale trasferimento, quale l’assegnazione di un posto in una specifica struttura di accoglienza nella quale gli ospiti beneficino di un accompagnamento per preparare il loro trasferimento.

 Sulla prima questione

46      Con la prima questione, il giudice nazionale chiede, in sostanza, se l’articolo 27 del regolamento Dublino III debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale che preveda la possibilità per il richiedente di chiedere la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento solo quando tale decisione venga eseguita e il richiedente sia esposto a un rischio di trasferimento imminente.

47      Secondo consolidata giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire [sentenza del 26 marzo 2020, A.P. (Misure di sospensione condizionale), C‑2/19, EU:C:2020:237, punto 25 e giurisprudenza citata].

48      Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte [sentenza del 26 marzo 2020, A.P. (Misure di sospensione condizionale), C‑2/19, EU:C:2020:237, punto 26 e giurisprudenza citata].

49      Nel caso di specie, da un lato, risulta dalla domanda di pronuncia pregiudiziale che il giudice del rinvio deve unicamente «verificare se l’aiuto materiale fornito al sig. EV nel centro di Mouscron gli assicuri le medesime condizioni materiali e giuridiche garantitegli dall’accoglienza all’interno di un diverso centro, così da consentirgli di esercitare il suo diritto a un ricorso effettivo alle stesse condizioni» contro la decisione di trasferimento notificatagli.

50      Dall’altro, come rilevato supra al punto 37, misure come quelle oggetto del procedimento principale non costituiscono misure di esecuzione di una decisione di trasferimento ai sensi del regolamento Dublino III.

51      Ne consegue che la questione relativa al carattere sospensivo del ricorso contro una decisione di trasferimento non è pertinente nella controversia principale, cosicché si deve rilevare che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non presenta alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale.

52      Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla sentenza del 30 settembre 2020, CPAS de Liège (C‑233/19, EU:C:2020:757), in quanto, nel caso di specie, non sussiste il nesso tra la causa principale, vertente sull’assegnazione di un richiedente ad un centro di accoglienza che fornisce servizi in vista del trasferimento, e l’applicazione dell’articolo 27 del regolamento Dublino III. Di conseguenza, non è necessario, ai fini della risoluzione della controversia principale, che il giudice del rinvio si pronunci sulla questione relativa all’effettività del ricorso di annullamento proposto dinanzi ad un altro giudice.

53      Alla luce dei suesposti rilievi, la prima questione dev’essere dichiarata, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura, manifestamente irricevibile.

 Sulle spese

54      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) così provvede:

L’articolo 27 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro adotti, nei confronti di un richiedente che abbia proposto ricorso contro una decisione di trasferimento verso un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento medesimo, misure preparatorie per tale trasferimento, quale l’assegnazione di un posto in una specifica struttura di accoglienza nella quale gli ospiti beneficino di un accompagnamento per preparare il loro trasferimento.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.