Language of document : ECLI:EU:T:2014:891

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

16 ottobre 2014 (*)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo GRAPHENE – Impedimento assoluto alla registrazione – Carattere descrittivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»

Nella causa T‑458/13,

Joseba Larrañaga Otaño e Mikel Larrañaga Otaño, residenti in San Sebastian (Spagna), rappresentati da F. Bueno Salamero, avvocato,

ricorrenti,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da Ó. Mondéjar Ortuño, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 10 giugno 2013 (procedimento R 208/2013‑2), relativamente ad una domanda di registrazione del segno denominativo GRAPHENE come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da D. Gratsias, presidente, M. Kancheva (relatore) e C. Wetter, giudici,

cancelliere: E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 23 agosto 2013,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 novembre 2013,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione dell’udienza nel termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta ed avendo quindi deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell’articolo 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        In data 18 maggio 2012, i ricorrenti, sigg. Joseba Larrañaga Otaño e Mikel Larrañaga Otaño, hanno congiuntamente presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo GRAPHENE.

3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, segnatamente, nelle classi 13, 23 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

–        classe 13: «Armi da fuoco; munizioni e proiettili; esplosivi; fuochi d’artificio»;

–        classe 23: «Fili per uso tessile»;

–        classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria».

4        Con decisione del 28 novembre 2012, l’esaminatore ha rigettato la domanda di registrazione di marchio comunitario per i prodotti di cui al punto 3 supra, in virtù dei motivi enunciati all’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

5        Il 28 gennaio 2013, i ricorrenti hanno proposto ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione dell’esaminatore.

6        Con decisione del 10 giugno 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. Essa ha considerato, in sostanza, che il marchio richiesto era, per tutti i prodotti interessati, privo di carattere distintivo, da un lato, e descrittivo, dall’altro, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009.

7        In primo luogo, per quanto concerne il pubblico di riferimento, la commissione di ricorso ha considerato che esso era composto tanto dal grande pubblico quanto dal pubblico professionale specializzato, per esempio i professionisti dei corpi di sicurezza, le imprese di demolizione o i produttori tessili, ed era costituito da consumatori che conoscevano l’inglese, lingua del termine «graphene».

8        In secondo luogo, per quanto riguarda il carattere descrittivo del marchio richiesto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha, anzitutto, rilevato che emergeva dai documenti prodotti dai ricorrenti che tale marchio consisteva in un termine inglese che designa un allotropo bidimensionale del carbone e che il pubblico anglofono di riferimento avrebbe inteso il predetto marchio come il nome di un materiale specifico. Sulla base degli stessi documenti, essa ha indicato, da un lato, che, benché la scoperta del grafene non fosse recente, l’averlo isolato nel 2004 aveva consentito agli scienziati di riconoscere le sue proprietà, segnatamente struttura bidimensionale dello spessore di un atomo, trasparenza, flessibilità ed elasticità, conduttività termica ed elettrica, resistenza, leggerezza e impermeabilità o, perlomeno, permeabilità controllata, e, dall’altro, che gli ambiti di applicazione possibili dei nanomateriali come il grafene comprendevano l’informatica, la telefonia mobile e l’elettronica, la schermatura, l’energia e l’ambiente, la medicina o la sanità. Dopodiché, essa ha esaminato separatamente le proprietà e applicazioni del grafene tipiche delle «armi da fuoco» di cui alla classe 13, delle «munizioni e [dei] proiettili; [degli] esplosivi» di cui alla classe 13, dei «fuochi d’artificio» di cui alla classe 13, dei «fili per uso tessile» di cui alla classe 23 nonché degli «articoli di abbigliamento, [delle] scarpe, [della] cappelleria» di cui alla classe 25 e, per ciascuna di tali cinque categorie di prodotti, ha ritenuto che, viste le predette proprietà e applicazioni, l’esaminatore avesse giustamente considerato che i prodotti in questione potessero contenere grafene o esserne composti. Infine, essa ha dichiarato che il marchio richiesto era descrittivo, poiché il termine «graphene» informava direttamente il pubblico di riferimento, in particolare il pubblico specializzato, di una caratteristica della natura dei prodotti in questione, vale a dire la loro composizione, e il consumatore avrebbe identificato nel segno richiesto, senza processo mentale intermedio o altro sforzo aggiuntivo, il nome del materiale «grafene» compreso nella composizione dei suddetti prodotti.

9        In terzo e ultimo luogo, per quanto concerne l’assenza di carattere distintivo del marchio postulata ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha dichiarato che il marchio richiesto era privo di siffatto carattere distintivo, in quanto il pubblico di riferimento lo avrebbe inteso come il nome di un materiale parte della composizione dei prodotti in questione, indicante, dunque, le caratteristiche attribuite da tale materiale a detti prodotti e non la loro origine commerciale.

 Conclusioni delle parti

10      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare l’UAMI alle spese.

11      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

12      A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono tre motivi, vertenti su violazioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento e del principio di non discriminazione.

 Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009

13      Con il primo motivo i ricorrenti contestano alla commissione di ricorso di aver considerato che il marchio richiesto era descrittivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 e deducono, al riguardo, due argomenti. Con il primo argomento, pur riconoscendo che il pubblico di riferimento percepirà il marchio richiesto come il nome di un materiale concreto e determinato, essi fanno valere che non vi è alcun nesso diretto tra i prodotti di cui alla domanda di registrazione e il grafene, le cui proprietà, secondo pubblicazioni scientifiche «serie», non costituirebbero una «panacea» e le cui applicazioni sarebbero, dunque, limitate ad ambiti specifici, che comprendono la nanotecnologia, l’informatica, l’elettronica o la telefonia, estranei a detti prodotti. Orbene, sarebbe consentito registrare come marchio un segno con un significato proprio, se quest’ultimo, come nel caso di specie, non rinvia ai prodotti contraddistinti dal predetto marchio. Con il secondo argomento, essi sostengono che l’analisi della commissione di ricorso ha riguardato categorie generali di prodotti, attribuendo ingiustamente a tutti i prodotti così raggruppati caratteristiche del grafene, come l’impermeabilità o la permeabilità controllata, che concernerebbero solo prodotti particolari, come i conduttori ionici e gli strumenti d’immagazzinamento molecolare.

14      L’UAMI contesta gli argomenti dei ricorrenti.

15      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o del servizio.

16      I segni o le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 sono quelli che, nell’ambito di un uso normale dal punto di vista del pubblico di riferimento, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle loro caratteristiche essenziali, i prodotti o i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione (sentenza del 20 settembre 2001, Procter & Gamble/UAMI, C‑383/99 P, Racc., EU:C:2001:461, punto 39). Ne consegue che, perché un segno incorra nel divieto enunciato da detta disposizione, è necessario che esso abbia un nesso sufficientemente diretto e concreto con i prodotti o i servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei medesimi prodotti o servizi o di una loro caratteristica [v. sentenze del 22 giugno 2005, Metso Paper Automation/UAMI (PAPERLAB), T‑19/04, Racc., EU:T:2005:247, punto 25 e giurisprudenza ivi citata, e del 30 aprile 2013, ABC-One/UAMI (SLIM BELLY), T‑61/12, EU:T:2013:226, punto 17 e giurisprudenza ivi citata].

17      La valutazione del carattere descrittivo di un segno può, dunque, essere effettuata solo, da un lato, in relazione alla percezione che ne ha il pubblico di riferimento e, dall’altro, in relazione ai prodotti o ai servizi di cui trattasi [v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2002, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), T‑34/00, Racc., EU:T:2002:41, punto 38, e del 7 luglio 2011, Cree/UAMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, punto 17 e giurisprudenza ivi citata].

18      La nozione d’interesse generale sottesa all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 impone che i segni o le indicazioni che in commercio possono servire per designare caratteristiche di prodotti o servizi di cui è chiesta la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione vieta che tali segni o indicazioni siano riservati ad una sola impresa in forza della loro registrazione come marchio (sentenze del 23 ottobre 2003, UAMI/Wrigley, C‑191/01 P, Racc., EU:C:2003:579, punto 31, e del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, Racc., EU:C:2006:20, punto 62) e che un’impresa monopolizzi l’uso di un termine descrittivo, a discapito delle altre imprese, comprese le sue concorrenti, che vedrebbero, dunque, ristretta la portata del vocabolario disponibile per descrivere i propri prodotti [sentenze del 6 marzo 2007, Golf USA/UAMI (GOLF USA), T‑230/05, EU:T:2007:76, punto 32, e SLIM BELLY, punto 16 supra, EU:T:2013:226, punto 18].

19      Nel caso di specie, occorre osservare, in via preliminare, che la definizione del pubblico di riferimento fornita dalla commissione di ricorso (v. punto 7 supra), e non contestata dai ricorrenti, dev’essere approvata.

20      Quanto al primo argomento, vertente, in sostanza, sull’inesistenza di un nesso diretto tra i prodotti di cui trattasi e il grafene allo stato della tecnica, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, affinché l’UAMI rifiuti una registrazione sulla base del motivo previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, non è necessario che i segni e le indicazioni che compongono il marchio siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli per i quali la domanda è presentata, o descrittivi delle caratteristiche di tali prodotti o servizi. È sufficiente, come risulta dallo stesso testo di detta disposizione, che tali segni e indicazioni possano essere utilizzati a siffatti fini. Un segno denominativo deve, dunque, essere escluso dalla registrazione, in applicazione della predetta disposizione, se, in almeno uno dei suoi significati potenziali, esso designi una caratteristica dei prodotti o dei servizi di cui trattasi [sentenze UAMI/Wrigley, punto 18 supra, EU:C:2003:579, punto 32; del 21 gennaio 2009, Korsch/UAMI (PharmaCheck), T‑296/07, EU:T:2009:12, punto 43, e SLIM BELLY, punto 16 supra, EU:T:2013:226, punto 36]. Per il resto, è indifferente che le caratteristiche dei prodotti o dei servizi che possono essere descritte siano essenziali o accessorie sul piano commerciale (v. sentenza SLIM BELLY, punto 16 supra, EU:T:2013:226, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

21      Emerge del pari dalla giurisprudenza che la circostanza che il marchio richiesto descriva una caratteristica inesistente allo stato della tecnica non esclude che esso sia percepito come descrittivo dal pubblico di riferimento [v., in tal senso, sentenze del 16 settembre 2008, ratiopharm/UAMI (BioGeneriX), T‑47/07, EU:T:2008:377, punto 30, e ratiopharm/UAMI (BioGeneriX), T‑48/07, EU:T:2008:378, punto 29].

22      Alla luce di tale giurisprudenza è sufficiente, per giustificare il diniego del marchio richiesto nel caso di specie, che quest’ultimo, nella percezione del pubblico di riferimento, sia utilizzabile per designare una caratteristica attuale o potenziale dei prodotti di cui trattasi, persino inesistente allo stato della tecnica. Tale possibilità, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 17 supra, dev’essere valutata in relazione alla percezione del pubblico di riferimento e non secondo la conclusione di esperti scientifici.

23      Nel caso di specie, occorre rilevare che la commissione di ricorso, ai punti da 23 a 28 della decisione impugnata, ha fornito elementi relativi alla percezione del pubblico di riferimento circa le proprietà e le applicazioni del grafene per cinque categorie di prodotti: in primo luogo, per le «armi da fuoco» di cui alla classe 13, le proprietà pertinenti del grafene consisterebbero nella conduttività elettrica, nella leggerezza e nella resistenza e implicherebbero, in particolare, applicazioni negli ambiti dell’informatica e dell’elettronica, ossia della schermatura; in secondo luogo, per le «munizioni e [i] proiettili; [gli] esplosivi» di cui alla classe 13, la leggerezza e la resistenza del grafene sarebbero caratteristiche molto apprezzate; in terzo luogo, per i «fuochi d’artificio» di cui alla classe 13, la conduttività elettrica del grafene consentirebbe una grande precisione spaziale e temporale; in quarto luogo, per i «fili per uso tessile» di cui alla classe 23, l’impermeabilità o la permeabilità controllata nonché la resistenza, la leggerezza e la flessibilità sarebbero qualità molto quotate; in quinto luogo, per gli «articoli di abbigliamento, [le] scarpe e [la] cappelleria» di cui alla classe 25, la commissione di ricorso ha messo in evidenza le proprietà termiche e impermeabili del grafene nonché la sua resistenza.

24      Si deve considerare che, così facendo, la commissione di ricorso ha giustamente constatato, sulla base di un esame completo e tenendo conto della percezione del pubblico di riferimento, che tra il marchio richiesto e i prodotti di cui alla domanda di registrazione sussisteva un nesso sufficientemente diretto e concreto, tale da consentire a detto pubblico di percepire immediatamente e direttamente una descrizione di una caratteristica attuale o potenziale dei prodotti in questione, vale a dire la presenza di grafene nella loro composizione.

25      Poiché la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore nel confermare il diniego del marchio richiesto, in applicazione del motivo enunciato all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, il primo argomento non può essere accolto.

26      Quanto al secondo argomento, vertente, in sostanza, sull’assenza di analisi del carattere descrittivo per ciascuno dei prodotti di cui trattasi, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, se è vero che la decisione di diniego di registrazione di un marchio deve, in linea di principio, essere motivata per ciascuno dei prodotti o dei servizi interessati, l’autorità competente può, tuttavia, limitarsi a una motivazione globale allorché lo stesso motivo di diniego è opposto per una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi che presentano tra loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, al punto da formare una categoria o un gruppo di prodotti o di servizi di omogeneità sufficiente (sentenza SLIM BELLY, punto 16 supra, EU:T:2013:226, punto 33; v. del pari, in tal senso, ordinanza del 18 marzo 2010, CFCMCEE/UAMI, C‑282/09 P, Racc., EU:C:2010:153, punti da 37 a 40, e, in tal senso e per analogia, sentenza del 15 febbraio 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, Racc., EU:C:2007:99, punti da 34 a 38).

27      Nel caso di specie, occorre rilevare che la commissione di ricorso, ai punti da 23 a 28 della decisione impugnata, ha distinto cinque categorie omogenee di prodotti interessati, ossia quelle delle «armi da fuoco» di cui alla classe 13, delle «munizioni e [dei] proiettili; [degli] esplosivi» di cui alla classe 13, dei «fuochi d’artificio» di cui alla classe 13, dei «fili per uso tessile» di cui alla classe 23 e degli «articoli di abbigliamento, [delle] scarpe e [della] cappelleria» di cui alla classe 25, e le ha analizzate separatamente, esponendo per ognuna le proprietà e le applicazioni specifiche del grafene nella percezione del pubblico di riferimento, prima di concludere per il carattere descrittivo del marchio richiesto per ciascuna di esse (v. punto 8 supra). Per quanto concerne, in particolare, i «fili per uso tessile» e gli «articoli di abbigliamento, [le] scarpe e [la] cappelleria», anche supponendo che rispetto a detti prodotti la proprietà dell’impermeabilità o della permeabilità controllata del grafene non possa essere percepita dal pubblico di riferimento, è certo che detto pubblico percepirà, in collegamento con tali prodotti, le altre caratteristiche del grafene messe in evidenza dalla commissione di ricorso, ossia la resistenza, la leggerezza, la flessibilità e le proprietà termiche.

28      Poiché la commissione di ricorso ha debitamente motivato la sua decisione per ciascuna categoria omogenea di prodotti in questione, il secondo argomento non può essere accolto.

29      Il primo motivo deve, dunque, essere respinto.

 Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

30      Con il secondo motivo i ricorrenti contestano alla commissione di ricorso di avere indi sottovalutato il carattere distintivo del marchio richiesto, considerato che il termine «grafene» non costituisce il modo abituale di designare i prodotti in questione e non fornisce al pubblico di riferimento alcuna informazione sulle eventuali caratteristiche degli stessi.

31      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, emerge chiaramente dal tenore dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 che è sufficiente che sia applicabile uno degli impedimenti assoluti alla registrazione elencati in detta disposizione perché il segno richiesto non possa essere registrato come marchio comunitario [sentenze del 19 settembre 2002, DKV/UAMI, C‑104/00 P, Racc., EU:C:2002:506, punto 29; del 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/UAMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, Racc., EU:T:2007:330, punto 43, e SLIM BELLY, punto 16 supra, EU:T:2013:226, punto 45].

32      Nel caso di specie, considerato che la sussistenza del motivo di diniego previsto all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009 è stata giustamente dimostrata dalla commissione di ricorso, non si deve esaminare il motivo vertente su una violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

33      Il secondo motivo deve, dunque, essere respinto.

 Sul terzo motivo, vertente su una violazione del principio di non discriminazione

34      Con il terzo motivo i ricorrenti eccepiscono una violazione del principio di non discriminazione, in uno con i principi della parità di trattamento e di buona amministrazione, giacché l’UAMI ha precedentemente accordato loro la registrazione del marchio comunitario GRAFENO per prodotti delle classi 3, 7, 9 e 12, con il numero 10879682, e del marchio comunitario GRAPHENE per prodotti delle classi 4, 5, 8, 11, da 14 a 21, 24 e da 26 a 34, con il numero 10900645, senza sollevare obiezioni circa il carattere descrittivo o l’assenza di carattere distintivo di detti segni per i prodotti in questione.

35      Orbene, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la legittimità delle decisioni della commissione di ricorso, che rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale, dev’essere valutata unicamente sulla base del regolamento n. 207/2009, come interpretato dal giudice dell’Unione europea, e non sulla base di una prassi decisionale anteriore dell’UAMI, che non può, comunque, vincolare il giudice dell’Unione [sentenze del 15 settembre 2005, BioID/UAMI, C‑37/03 P, Racc., EU:C:2005:547, punto 47; Deutsche SiSi‑Werke/UAMI, punto 18 supra, EU:C:2006:20, punto 48, e del 30 aprile 2013, Boehringer Ingelheim International/UAMI (RELY‑ABLE), T‑640/11, EU:T:2013:225, punto 33].

36      Se è vero che, alla luce dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione, l’UAMI deve prendere in considerazione le decisioni già adottate per domande simili e chiedersi con particolare attenzione se occorra o meno decidere nello stesso senso, l’applicazione di tali principi deve, però, essere conciliata con il rispetto del principio di legalità, per cui non può esserci parità nella disparità e la persona che chiede la registrazione di un segno come marchio non può invocare a suo vantaggio un’eventuale disparità commessa a suo favore o a beneficio altrui al fine di ottenere una decisione identica (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, C‑51/10 P, Racc,. EU:C:2011:139, punti da 73 a 76). Del resto, per motivi di certezza del diritto e, specificamente, di buona amministrazione, l’esame di ogni domanda di registrazione dev’essere rigoroso e completo, per evitare l’indebita registrazione dei marchi, e deve, dunque, aver luogo in ogni caso concreto, in quanto la registrazione di un segno come marchio dipende da appositi criteri, applicabili nell’ambito delle circostanze di specie e destinati a verificare se il segno di cui trattasi incorra in un motivo di diniego (sentenze Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI, cit., EU:C:2011:139, punto 77, e RELY‑ABLE, punto 35 supra, EU:T:2013:225, punto 34).

37      Nel caso di specie, risulta dall’esame del primo motivo che la commissione di ricorso ha giustamente dichiarato, sulla base di un esame completo e tenendo conto della percezione del pubblico di riferimento, che la domanda di marchio comunitario presentata dai ricorrenti incorreva nell’impedimento assoluto alla registrazione enunciato all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 35 e 36 supra, tale valutazione non può essere rimessa in discussione solo perché la commissione di ricorso non avrebbe seguito, nello specifico, la prassi decisionale dell’UAMI (v., in tal senso, sentenza del 3 luglio 2013, Airbus/UAMI (NEO), T‑236/12, Racc., EU:T:2013:343, punto 52], e ciò indipendentemente dalle circostanze esposte al punto 34 supra.

38      Del resto, occorre osservare che, seppure le registrazioni di marchi evocate dai ricorrenti (v. punto 34 supra) beneficino, in virtù dell’articolo 99 del regolamento n. 207/2009, di una presunzione di validità nelle azioni per contraffazione intentate dinanzi ai tribunali dei marchi comunitari, tuttavia, conformemente all’articolo 52 dello stesso regolamento, la loro nullità eventuale potrebbe, se del caso, essere dichiarata su domanda all’UAMI o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione.

39      Il terzo motivo deve, dunque, essere respinto.

40      Poiché nessuno dei motivi dedotti dai ricorrenti è fondato, il ricorso dev’essere integralmente respinto.

 Sulle spese

41      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. I ricorrenti, risultati soccombenti, devono essere condannati alle spese, conformemente alla domanda in tal senso dall’UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      I sigg. Joseba Larrañaga Otaño e Mikel Larrañaga Otaño sono condannati alle spese.

Gratsias

Kancheva

Wetter

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 ottobre 2014.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.