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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove (Slovacchia) il 6 giugno 2023 – GR REAL s.r.o. / PO e RT

(Causa C-351/23)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Krajský súd v Prešove

Parti nel procedimento principale

Attrice: GR REAL s.r.o.

Convenuti: PO e RT

Questioni pregiudiziali

A.    Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE 1 del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, si applichino a un procedimento, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, instaurato dall’aggiudicatario all’asta di un bene immobile dato in garanzia e in cui, parallelamente, pende la domanda riconvenzionale promossa da un consumatore [il precedente proprietario dell’immobile] volta a ripristinare lo stato anteriore all’aggiudicazione, qualora il consumatore, prima della vendita all’asta stragiudiziale, abbia esperito le vie di legge per impedire la realizzazione dell’ipoteca sul proprio bene, richiedendo un provvedimento provvisorio al giudice, e, sempre prima dello svolgimento dell’asta, abbia informato i partecipanti all’asta della pendenza di un procedimento giurisdizionale per impedire la realizzazione dell’ipoteca a mezzo asta volontaria, e, nonostante tale procedimento giurisdizionale, l’asta abbia avuto luogo.

B.    Se la direttiva 93/13/CEE del Consiglio debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che nell’ambito di una procedura di esecuzione su beni dati in garanzia, realizzata da un professionista delle vendite all’asta private («organizzatore dell’asta») sul bene immobile di un consumatore, al fine di soddisfare il credito di una banca sorto da un contratto di credito al consumo,

1.    non consente al consumatore di sollevare utilmente nei confronti dell’organizzatore dell’asta, al fine di rimandare la vendita, obbiezioni sul carattere abusivo delle clausole contrattuali in base alle quali il credito della banca deve essere recuperato, quand’anche tale credito sia fondato su clausole contrattuali abusive, in particolare su una clausola di rimborso anticipato;

2.    non consente al consumatore di impedire la vendita all’asta dell’immobile in cui vive, sebbene questi abbia informato l’organizzatore dell’asta e i partecipanti che è pendente un procedimento giurisdizionale per ottenere un provvedimento provvisorio che impedisca la vendita del bene all’asta, ma il giudice non abbia ancora adottato una decisione definitiva su tale domanda, e il provvedimento provvisorio costituisca l’unico mezzo per il consumatore per ottenere una tutela giurisdizionale temporanea contro l’esecuzione della vendita all’asta in conseguenza di clausole contrattuali abusive;

3.    non consente al consumatore, nelle circostanze di cui ai punti precedenti, di esercitare pienamente i diritti derivanti dal recepimento della direttiva 93/13/CEE e di conseguire gli obiettivi di tale direttiva, poiché la normativa in questione limita la possibilità di eccepire la nullità della vendita all’asta ai soli tre motivi seguenti:

a.    nullità del contratto costitutivo della garanzia reale;

b.    violazione della legge nazionale n. 527/2002, relativa alle vendite all’asta volontarie;

c.    commissione di un illecito penale.

C.    Se la direttiva 2005/29/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), debba essere interpretata nel senso che l’esecuzione su un bene dato in garanzia sulla base di una clausola contrattuale abusiva di rimborso anticipato di un credito sorto da un contratto di credito al consumo, e quindi un importo dovuto errato, può costituire una pratica commerciale sleale ai sensi del suo articolo 5, e in particolare una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli articoli 8 e 9 di tale direttiva, e se la responsabilità della banca e gli obiettivi della direttiva 2005/29/CE si applichino, oltre che alla banca, anche alla società organizzatrice delle vendite all’asta che procede all’esecuzione sul bene dato in garanzia per soddisfare il credito della banca.

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1 GU 1993, L 95, pag. 29.

1 GU 2005, L 149, pag. 22.