Language of document : ECLI:EU:T:2024:31

(Causa T347/21)

(pubblicazione per estratto)

Hypo Vorarlberg Bank AG

contro

Comitato di risoluzione unico

 Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 24 gennaio 2024

«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB (CRU) sul calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Principio della certezza del diritto – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Eccezione di illegittimità – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo – Formulazione imprecisa di una censura – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]

(v. punti 27‑36)

2.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisiti di chiarezza e di precisione – Limiti


(v. punti 68‑71)

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Principio del contraddittorio – Eccezioni – Principio generale di tutela del segreto commerciale – Bilanciamento – Ammissibilità

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 47 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59)

(v. punti 114‑128)

4.      Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Potere conferito alla Commissione per l’adozione di atti delegati – Potere di modificare un atto legislativo – Distinzione rispetto al potere di integrare un tale atto

(Art. 290, § 1, TFUE)

(v. punti 134‑136)

5.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Fornitura, da parte dell’autore, di spiegazioni circa la motivazione dell’atto nel corso del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione – Presupposti – Assenza di contraddizioni e obbligo di coerenza delle spiegazioni con detta motivazione

(Art. 296, comma 2, TFUE)

(v. punti 148, 149, 187, 188)

6.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Assenza di necessità di far figurare, in tale decisione, tutti gli elementi che consentono di verificare l’esattezza del calcolo dei contributi – Bilanciamento tra l’obbligo di motivazione e il principio generale di tutela del segreto commerciale degli enti interessati – Legittimità delle disposizioni del regolamento delegato 2015/63 che prevedono il metodo di calcolo dei contributi ex ante al SRF – Principio del rispetto del segreto commerciale – Obbligo del SRB di pubblicare e di trasmettere agli enti interessati, in forma aggregata e anonima, le informazioni relative agli enti utilizzate per calcolare il contributo ex ante

(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 47 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59)

(v. punti 150‑159)

7.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Obbligo del SRB di comunicare agli enti interessati il metodo di calcolo di tali contributi e il metodo di determinazione dell’importo del livello-obiettivo annuale

(Art. 296, comma 2, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014; regolamento del Consiglio 2015/81, art. 4; regolamento della Commissione 2015/63, artt. 47 e 9 e allegato I; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59)

(v. punti 190‑192)

8.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione del Comitato di risoluzione unico (SRB) che stabilisce i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) – Motivazione basata unicamente su altri atti giuridici, quali le decisioni intermedie, che precisa e completa taluni aspetti della fissazione di detti contributi – Assenza di pubblicazione o comunicazione agli enti di tali altri atti – Illegalità

(Art. 296, comma 2, TFUE)

(v. punti 203, 208)

9.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata – Modulo online che invita gli enti creditizi interessati a formulare osservazioni sul calcolo dei contributi ex ante dovuti al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Ammissibilità – Violazione del diritto di essere ascoltato – Insussistenza

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a)]

(v. punti 292, 293, 299, 305, 306)


Sintesi

Investito di un ricorso di annullamento, che esso accoglie, il Tribunale, dopo aver respinto le eccezioni di illegittimità nei confronti del regolamento n. 806/2014 (1), della direttiva 2014/59 (2) e del regolamento delegato 2015/63 (3), fornisce importanti chiarimenti sulla portata dell’obbligo di motivazione gravante sul Comitato di risoluzione unico (SRB) quanto alla determinazione del livello-obiettivo annuale.

La Hypo Vorarlberg Bank AG (in prosieguo: la «ricorrente») è un ente creditizio con sede in Austria.

Il 14 aprile 2021 il SRB ha adottato una decisione nella quale ha fissato (4) i contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico (in prosieguo: il «SRF») degli enti creditizi e di talune imprese di investimento, tra cui la ricorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata») (5).

Giudizio del Tribunale

Per quanto riguarda il motivo vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione quanto alla determinazione del livello-obiettivo annuale, il Tribunale ricorda, anzitutto, che, conformemente alla normativa applicabile, al termine del periodo iniziale di otto anni a partire dal 1º gennaio 2016 (in prosieguo: il «periodo iniziale»), i mezzi finanziari disponibili nel SRF devono raggiungere il livello-obiettivo finale, che corrisponde ad almeno l’1% dell’importo dei depositi protetti di tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti. Poi, nel corso del periodo iniziale, i contributi ex ante devono essere scaglionati nel tempo nel modo più uniforme possibile fino al raggiungimento del livello-obiettivo finale. Peraltro, ogni anno, i contributi dovuti da tutti gli enti autorizzati nel territorio di tutti gli Stati membri partecipanti non superano il 12,5% del livello-obiettivo finale. Inoltre, per quanto riguarda il metodo di calcolo dei contributi ex ante, il SRB determina il loro importo in base al livello-obiettivo annuale, tenendo conto del livello-obiettivo finale e in base all’ammontare medio dei depositi protetti dell’anno precedente, calcolato su base trimestrale, di tutti gli enti autorizzati nel territorio degli Stati membri partecipanti. Infine, il SRB calcola il contributo ex ante per ciascun ente sulla base del livello-obiettivo annuale, che deve essere stabilito in funzione del livello-obiettivo finale e calcolato secondo la metodologia prevista dal regolamento delegato 2015/63.

Nel caso di specie, come risulta dalla decisione impugnata, il SRB ha fissato, per il periodo di contribuzione 2021, l’importo del livello-obiettivo annuale in EUR 11 287 677 212,56. In detta decisione, esso ha spiegato, in sostanza, che il livello-obiettivo annuale doveva essere determinato sulla base di un’analisi dell’evoluzione dei depositi protetti negli anni precedenti e di qualsiasi sviluppo rilevante della situazione economica nonché su un’analisi riguardante gli indicatori relativi alla fase del ciclo economico e l’impatto che i contributi prociclici avrebbero avuto sulla situazione finanziaria degli enti. Il SRB ha ritenuto opportuno fissare un coefficiente basato su tale analisi e sui mezzi finanziari disponibili nel SRF (in prosieguo: il «coefficiente») e ha applicato questo coefficiente ad un ottavo dell’importo medio dei depositi protetti nel 2020 per ottenere il livello-obiettivo annuale. Successivamente, esso ha illustrato il suo modo di procedere per fissare il coefficiente. Alla luce di tali considerazioni, il SRB ha fissato il valore del coefficiente all’1,35%. Esso ha poi calcolato l’importo del livello-obiettivo annuale, moltiplicando l’importo medio dei depositi protetti nel 2020 per tale coefficiente e dividendo il risultato di tale calcolo per otto.

A tale riguardo, sebbene il SRB sia tenuto a fornire agli enti, mediante la decisione impugnata, spiegazioni relative al metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale, tali spiegazioni devono essere coerenti con le spiegazioni fornite dal SRB durante il procedimento giurisdizionale e relative al metodo effettivamente applicato. Orbene, ciò non si verifica nel caso di specie.

Infatti, in udienza, il SRB ha indicato di aver determinato il livello-obiettivo annuale per il periodo di contribuzione 2021 seguendo un metodo in quattro fasi, le ultime due delle quali sono consistite nel detrarre dal livello-obiettivo finale i mezzi finanziari disponibili nel SRF, al fine di calcolare l’importo che rimaneva da percepire fino alla fine del periodo iniziale, e dividendo quest’ultimo importo per tre.

Orbene, il Tribunale osserva che le ultime due fasi di tale calcolo non trovano alcuna espressione nella formula matematica presentata, nella decisione impugnata, come base per la determinazione dell’importo del livello-obiettivo annuale.

Peraltro, tale constatazione non può essere messa in discussione dall’affermazione del SRB secondo cui esso ha pubblicato, nel maggio del 2021, la scheda descrittiva, che conteneva una forcella indicante gli eventuali importi del livello-obiettivo finale, e, sul suo sito Internet, l’importo dei mezzi finanziari disponibili nel SRF. Infatti, indipendentemente dalla questione di stabilire se la ricorrente fosse effettivamente a conoscenza di tali importi, questi ultimi non erano di per sé tali da consentirle di comprendere che le ultime due fasi del calcolo fossero state effettivamente applicate dal SRB, fermo restando, inoltre, che la formula matematica non li menzionava neanche.

Simili incongruenze riguardano anche il modo in cui è stato fissato il coefficiente dell’1,35%, che tuttavia riveste un ruolo fondamentale in tale formula matematica. Infatti, dalle spiegazioni fornite dal SRB in udienza risulta che detto coefficiente è stato fissato in modo tale da poter giustificare il risultato del calcolo dell’importo del livello-obiettivo annuale, ossia dopo che il SRB ha calcolato tale importo applicando le quattro fasi del metodo effettivamente applicato. Orbene, ciò non risulta in alcun modo dalla decisione impugnata.

Inoltre, la forcella in cui si collocava, secondo la scheda descrittiva, l’importo del livello-obiettivo finale stimato risulta incoerente con la forcella del tasso di crescita dei depositi protetti compresa tra il 4% e il 7% figurante nella decisione impugnata. Infatti, il SRB ha indicato in udienza che, ai fini della determinazione del livello-obiettivo annuale, esso aveva tenuto conto del tasso di crescita dei depositi protetti del 4% - che era il tasso più basso della seconda forcella - e che aveva così ottenuto il livello-obiettivo finale stimato di EUR 75 miliardi, che costituiva il valore più elevato della prima forcella. Risulta quindi che esiste una discordanza tra queste due forcelle. In tali circostanze, la ricorrente non era in grado di determinare il modo in cui il SRB aveva utilizzato la forcella relativa al tasso di evoluzione di tali depositi per giungere al calcolo del livello-obiettivo finale stimato.

Il Tribunale considera che, per quanto riguarda la determinazione del livello-obiettivo annuale, il metodo realmente applicato dal SRB, quale illustrato in udienza, non corrisponde a quello descritto nella decisione impugnata, cosicché le ragioni effettive, alla luce delle quali è stato fissato tale livello-obiettivo, non potevano essere individuate sulla base della decisione impugnata né dagli enti né dal Tribunale. La decisione impugnata è quindi inficiata da difetti di motivazione per quanto concerne la determinazione del livello-obiettivo annuale.

Tenuto conto dei profili di illegittimità che viziano la decisione impugnata, il Tribunale annulla la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la ricorrente.

Ciononostante, date le circostanze del caso di specie, esso decide di mantenere gli effetti della suddetta decisione, nella parte riguardante la ricorrente, fino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi dalla data di pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione del SRB che fissa il contributo ex ante al SRF della ricorrente per il periodo di contribuzione 2021.


1      Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).


2      Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).


3      Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).


4      Conformemente all’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014.


5Decisione SRB/ES/2021/22 del Comitato di risoluzione unico, del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico.