Language of document :

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

23 gennaio 2024 (*)

«Procedimento – Liquidazione delle spese»

Nella causa T‑380/20 DEP,

Tubes Radiatori Srl, con sede in Resana (Italia), rappresentata da K. Muraro e P. Menapace, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO),

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale

Antrax It Srl, con sede in Resana (Italia), rappresentata da L. Gazzola, avvocato,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto da A. Kornezov, presidente, G. De Baere e K. Kecsmár (relatore), giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la sentenza del 15 giugno 2022, Tubes Radiatori/EUIPO – Antrax It (Radiatore per riscaldamento) (T‑380/20, non pubblicata, ECLI:EU:T:2022:359),

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con domanda datata 8 luglio 2023, fondata sull’articolo 170 del regolamento di procedura del Tribunale, l’Antrax It Srl, interveniente, chiede al Tribunale di fissare in EUR 26 385,21 l’importo delle spese ripetibili che devono essere versate dalla ricorrente, Tubes Radiatori Srl, a titolo di spese da essa sostenute nell’ambito del procedimento nella causa T‑380/20.

 Antecedenti della contestazione

2        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 giugno 2020 e iscritto a ruolo con il numero T‑380/20, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 25 marzo 2020 (procedimento R 1275/2017-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’interveniente e la ricorrente (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

3        Con sentenza del 15 giugno 2022, Tubes Radiatori/EUIPO – Antrax It (Radiatore per riscaldamento) (T‑380/20, non pubblicata, EU:T:2022:359), il Tribunale ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute dall’interveniente.

4        Con lettera del 30 giugno 2022, l’interveniente ha informato la ricorrente che l’importo complessivo delle spese ripetibili ammontava a EUR 25 616,56. Con lettera del 22 luglio 2022, l’interveniente ha informato la ricorrente che l’importo complessivo delle spese ripetibili, aumentato, ammontava a EUR 26 475. Nel frattempo, con lettera del 19 luglio 2022, la ricorrente ha comunicato all’interveniente che l’importo richiesto era ingiustificato e sproporzionato.

5        Il 22 luglio 2022 la ricorrente ha pagato la somma di EUR 12 800,73 a titolo di pagamento delle spese all’interveniente al solo scopo di evitare azioni giudiziarie.

6        Nonostante gli scambi intervenuti tra le parti tra il 22 e il 25 luglio 2022, non è intervenuto tra loro alcun accordo sull’importo delle spese ripetibili e l’interveniente ha proposto la presente domanda di liquidazione delle spese.

 Conclusioni delle parti

7        L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:

–        fissare l’importo delle spese ripetibili, il cui rimborso incombe alla ricorrente, a titolo del procedimento principale, in un importo di EUR 26 385,21, compresi gli oneri contributivi, e condannare la ricorrente al pagamento, di conseguenza, della somma restante dovuta di EUR 13 584,48, ossia la differenza tra EUR 26 385,21 e EUR 12 800,73, maggiorata degli interessi di mora applicabili e della rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di pronuncia della presente ordinanza fino alla data dell’effettivo saldo, da calcolare in base al tasso applicato dalla Banca centrale europea per le operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali;

–        condannare la ricorrente alle spese ripetibili a titolo del presente procedimento;

–        emettere nei confronti della ricorrente un’ordinanza definitiva avente efficacia esecutiva.

8        La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere la domanda dell’interveniente;

–        in subordine, fissare l’importo delle spese ripetibili eventualmente dovute all’interveniente, in una somma inferiore a EUR 12 800,73, e condannarla a rimborsarle la differenza, maggiorata degli interessi di mora e della rivalutazione monetaria a decorrere dal 25 luglio 2022 e fino al saldo, calcolati sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea per le operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali;

–        condannare la ricorrente alle spese ripetibili a titolo del presente procedimento;

 In diritto

9        A norma dell’articolo 170, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura, se vi è contestazione sulle spese ripetibili, il Tribunale statuisce mediante ordinanza non impugnabile su domanda della parte interessata, dopo aver posto la parte contro cui la domanda è rivolta in condizione di presentare osservazioni.

10      In base all’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato. Da tale disposizione discende che le spese ripetibili sono limitate a quelle sostenute per la causa dinanzi al Tribunale e che siano risultate indispensabili a tal fine [v. ordinanza del 25 gennaio 2007, Royal County of Berkshire Polo Club/UAMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04 DEP, non pubblicata, EU:T:2007:16, punto 13 e giurisprudenza ivi citata].

11      Nel caso di specie, l’interveniente chiede, in sostanza, il rimborso degli onorari dell’avvocato e di altre spese sostenute nell’ambito del procedimento principale nonché il rimborso delle spese relative al presente procedimento di liquidazione delle spese.

 Sugli onorari di avvocato

12      Per quanto riguarda gli onorari di avvocato, secondo costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione è legittimato non già a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l’importo a concorrenza del quale tali compensi possono essere recuperati nei confronti della parte condannata alle spese. Statuendo sulla domanda di liquidazione delle spese, il Tribunale non è tenuto a prendere in considerazione una tariffa nazionale disciplinante gli onorari degli avvocati, né un eventuale accordo concluso in proposito tra la parte interessata e i suoi agenti o consulenti (ordinanza del 24 febbraio 2021, Forma di un cubo con facce aventi una struttura a griglia, T‑601/17 DEP, non pubblicata, EU:T:2021:106, punto 34).

13      Inoltre, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione di natura tariffaria o relative al tempo di lavoro necessario, il Tribunale deve valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso può aver cagionato agli agenti o agli avvocati intervenuti e degli interessi economici che erano in gioco per le parti (v. ordinanza del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

14      È alla luce di tali considerazioni che nel caso di specie deve essere valutato l’importo delle spese ripetibili.

15      L’interveniente ha prodotto una tabella a sostegno della sua domanda che riprende le attività del suo rappresentante e il tempo che quest’ultimo ha dedicato al procedimento principale. Tale tabella menziona in particolare onorari di avvocato corrispondenti a 54 ore di lavoro fatturate a una tariffa oraria di EUR 400,00, alle quali si aggiungono 24 ore a titolo di indennità di viaggio fatturate ad una tariffa oraria di EUR 100,00. L’interveniente sottolinea al riguardo la complessità del procedimento principale e fa valere che le ore di lavoro richieste sono state necessarie per la lettura e l’esame degli atti della controparte, per la redazione degli scritti difensivi e per la partecipazione all’udienza. La domanda di liquidazione delle spese menziona altresì il fatto che il ricorso si articolava in 24 pagine, sviluppate in 178 paragrafi e che i documenti allegati consistevano in 720 pagine. Dalla domanda di liquidazione delle spese risulta che i compiti sono stati svolti da un avvocato italiano, l’avv. Gazzola.

16      La ricorrente fa valere, in sostanza, da un lato, che il procedimento principale non si distingue per la sua complessità e, dall’altro, che talune spese non sono ripetibili o corrispondono a prestazioni ingiustificate e, infine, che l’importo richiesto è eccessivo.

 Sull’oggetto e sulla natura della controversia, sulla sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione e sulle difficoltà della causa, nonché sull’interesse economico della controversia per l’interveniente

17      In primo luogo, il procedimento principale riguardava un procedimento di dichiarazione di nullità, fondato sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e sugli articoli da 4 a 9 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU 2002, L 3, pag. 1), il quale non verteva né su una questione di diritto nuova né su una questione di fatto complessa, cosicché esso non può essere considerato particolarmente difficile. Allo stesso modo, esso non rivestiva un’importanza particolare sotto il profilo del diritto dell’Unione, in quanto poteva essere trattato sulla base di una giurisprudenza costante.

18      In secondo luogo, per quanto riguarda gli interessi economici in gioco, occorre constatare che, sebbene il procedimento principale presentasse certamente un interesse economico per l’interveniente, in mancanza di elementi concreti forniti da quest’ultima, tale interesse economico non può essere considerato inusuale o significativamente diverso da quello alla base di una qualsiasi domanda di nullità di un disegno o modello comunitario [v., in tal senso, ordinanza del 21 gennaio 2021, Biasotto/EUIPO – Oofos (OOF e OO), T‑453/18 DEP e T‑454/18 DEP, non pubblicata, EU:T:2021:40, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].

 Sull’entità del lavoro necessario

19      Secondo la giurisprudenza, per quanto riguarda l’entità del lavoro prestato, occorre ricordare che, in sede di fissazione dell’importo delle spese ripetibili, si deve tener conto principalmente del numero totale di ore di lavoro che possono apparire obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento, indipendentemente dal numero di avvocati tra i quali detto lavoro è stato ripartito (v. ordinanza del 19 dicembre 2019, Unitec Bio e a./Consiglio, C‑602/16 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2019:1148, punto 35).

20      Al fine di determinare il numero di ore indispensabili per il procedimento dinanzi al Tribunale, occorre tener conto, in particolare, del numero di pagine delle memorie redatte dagli avvocati, del numero di motivi dedotti, delle difficoltà delle questioni giuridiche sollevate, del numero di scambi di memorie e del fatto che gli avvocati della ricorrente rappresentassero o meno quest’ultima durante la fase precontenziosa. Tuttavia, allorché gli avvocati di una parte hanno già assistito quest’ultima nel corso di procedimenti o di atti che hanno preceduto la relativa controversia, occorre anche tener conto del fatto che tali avvocati dispongono di una conoscenza di elementi rilevanti per la controversia tale da aver facilitato il loro lavoro e ridotto il tempo di preparazione necessaria ai fini del procedimento contenzioso [v. ordinanza del 22 dicembre 2022, Team Beverage/EUIPO (Team Beverage), T‑359/20 DEP, non pubblicata, EU:T:2022:857, punto 24].

21      In primo luogo, occorre esaminare il carattere obiettivamente indispensabile delle 54 ore di lavoro dichiarate dall’avvocato principale dell’interveniente.

22      Nel caso di specie, occorre rilevare che il procedimento principale dinanzi al Tribunale ha comportato uno scambio di memorie, una misura di organizzazione del procedimento e un’udienza tenutasi il 24 febbraio 2022.

23      Il 31 ottobre 2020, l’interveniente ha depositato presso la cancelleria del Tribunale un controricorso, composto di 17 pagine (di cui 15 pagine di osservazioni e di conclusioni) accompagnato da sei allegati di 87 pagine complessive, le quali tuttavia non hanno richiesto alcun lavoro di redazione da parte dell’avvocato dell’interveniente, in quanto comprendevano unicamente una copia di una sentenza del Tribunale, una copia di una parte di una decisione della divisione di annullamento dell’EUIPO datata 8 ottobre 2008, una copia di una parte della memoria della ricorrente depositata dinanzi all’EUIPO nell’ambito del procedimento R 1275/2017-3 e i documenti formali richiesti per il deposito del controricorso dinanzi al Tribunale.

24      Il ricorso al quale l’interveniente ha risposto comprendeva 24 pagine dopo la regolarizzazione (di cui 19 pagine di osservazioni e di conclusioni) accompagnate da 726 pagine di allegati e il fascicolo dell’EUIPO era anch’esso voluminoso.

25      Inoltre, l’interveniente ha depositato il 6 agosto 2021 la sua risposta di una pagina alla misura di organizzazione del procedimento del 26 luglio 2021 e un’udienza si è tenuta il 24 febbraio 2022, durata 1h20.

26      Ne consegue che la procedura richiedeva un certo numero di ore di lavoro, tenuto conto del carattere voluminoso del fascicolo e delle varie fasi procedurali. Ciò non toglie, come sottolinea giustamente la ricorrente, che la controversia verteva su una domanda di dichiarazione di nullità di un disegno o modello che era già stato oggetto, oltre alla fase amministrativa dinanzi all’EUIPO, di due precedenti ricorsi dinanzi al Tribunale nei quali l’interveniente era parte interessata, in qualità di interveniente, con lo stesso avvocato, l’avv. Gazzola (v. sentenza del 15 giugno 2022, Radiatore per riscaldamento, T‑380/20, non pubblicata, EU:T:2022:359, punti da 1 a 18). L’avvocato incaricato dall’interveniente aveva quindi già potuto acquisire una conoscenza approfondita del procedimento principale in occasione sia del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO sia dei procedimenti dinanzi al Tribunale, in quanto aveva già rappresentato tale parte in questi diversi procedimenti, il che, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 20 supra, ha facilitato il suo lavoro e quindi ridotto il tempo necessario per lo studio del ricorso, per la redazione della memoria di intervento e per la preparazione dell’udienza.

27      Ne consegue, come giustamente rilevato dalla ricorrente, che il numero totale di ore di lavoro che l’avvocato dell’interveniente sostiene di aver dedicato al trattamento del procedimento principale è oggettivamente eccessivo.

28      Inoltre, la valutazione del valore del lavoro svolto dipende dalla precisione delle informazioni fornite (v. ordinanza del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Orbene, è giocoforza constatare che l’interveniente si è limitata, nell’ambito della sua domanda di liquidazione delle spese relativa al procedimento principale, a fornire informazioni lacunose, vaghe e talvolta addirittura contraddittorie quanto alla portata precisa del numero di ore prestate dal suo avvocato, sostenendo in particolare che l’avv. Gazzola aveva partecipato all’udienza, mentre è pacifico che egli non vi ha assistito e che ha delegato l’avv. Lugato a rappresentare l’interveniente in detta udienza.

29      In secondo luogo, per quanto riguarda le 24 ore fatturate alla tariffa oraria di EUR 100 richieste quali indennità di viaggio, occorre respingerle tenuto conto del fatto che la fatturazione, anche parziale, del tempo di viaggio non può in alcun caso essere considerata come rientrante nella nozione di «spese indispensabili sostenute per la causa», ai sensi dell’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura (v., in tal senso, ordinanza del 10 ottobre 2013, UCVV/Schräder, C‑38/09 P-DEP, non pubblicata, EU:C:2013:679, punto 37).

30      Pertanto, occorre fissare il numero di ore di lavoro che appaiono obiettivamente indispensabili ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale, ivi compresa la preparazione all’udienza nonché la presenza all’udienza di un rappresentante legale dell’interveniente, in 35 ore.

 Sulla tariffa oraria applicabile

31      Per quanto riguarda la tariffa oraria, occorre ricordare che, in assenza, allo stato attuale del diritto dell’Unione, di un tariffario al riguardo, è solo nel caso in cui la tariffa oraria media fatturata risulti manifestamente eccessiva che il Tribunale può discostarsene e fissare equitativamente l’importo degli onorari ripetibili degli avvocati (ordinanze del 4 luglio 2017, AESA/Heli-Flight, C‑61/15 PDEP, non pubblicata, EU:C:2017:530, punto 16, e del 19 gennaio 2021, Romańska/Frontex, T‑212/18 DEP, non pubblicata, EU:T:2021:30, punto 39).

32      L’interveniente osserva che la tariffa oraria applicata per i servizi forniti dal suo avvocato nell’ambito del procedimento principale è di EUR 400. Orbene, tale tariffa appare manifestamente eccessiva per una causa di difficoltà piuttosto limitata.

33      In tali circostanze, il Tribunale ritiene che si possa considerare che una tariffa oraria di EUR 250 riflette il compenso ragionevole delle prestazioni rese necessarie da una causa di difficoltà piuttosto limitata (v., in tal senso, ordinanza del 14 luglio 2015, Ntouvas/ECDC, T‑223/12 DEP, non pubblicata, EU:T:2015:570, punto 19).

34      Ne consegue che l’importo degli onorari di avvocato che devono essere considerati oggettivamente indispensabili ai fini del procedimento è valutato in EUR 8 750, corrispondenti a 35 ore di lavoro fatturate a una tariffa oraria di EUR 250.

 Sugli esborsi

35      La ricorrente fa valere il 15% del totale degli onorari di avvocato per il rimborso delle spese generali in applicazione della normativa italiana nonché un importo di EUR 936,41 per il rimborso delle spese di viaggio dell’avvocato ai fini dell’udienza.

36      Da un lato, la domanda di rimborso delle spese generali figura nel conteggio effettuato dall’interveniente nella tabella delle spese dell’8 luglio 2023 e corrisponde a spese di segreteria, dattilografia, posta e telefono. Spese di tal genere sono riconosciute quali spese ripetibili nei limiti in cui appaiono debitamente giustificate e calcolate in maniera ragionevole (ordinanze del 2 giugno 2009, Sison/Consiglio, T‑47/03 DEP, EU:T:2009:166, punto 51, e del 25 novembre 2009, Hynix Semiconductor/Consiglio, T‑383/03 DEP, non pubblicata, EU:T:2009:466, punto 54).

37      Tuttavia, nonostante le domande della ricorrente, l’interveniente non ha fornito alcun documento giustificativo di tali spese che, inoltre, sembrano essere state valutate in modo irragionevole.

38      In mancanza di informazioni precise quanto all’importo e alla destinazione di spese generali, e poiché l’effettività di tali spese non può essere contestata, occorre fissare il loro importo in modo forfettario considerando un importo pari al 5% degli onorari dell’avvocato (v., in tal senso, ordinanza del 20 maggio 2022, Moi/Parlamento, T‑17/19 DEP, non pubblicata, EU:T:2022:352, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

39      Ne consegue che un importo di EUR 437,50, corrispondente al 5% dell’importo degli onorari di avvocato valutato dal Tribunale al punto 34 supra, può essere considerato ripetibile nel caso di specie, a titolo di spese generali.

40      Dall’altro lato, per quanto riguarda le spese di viaggio, dal punto 10 supra, risulta che le spese di viaggio e di soggiorno costituiscono spese ripetibili conformemente all’articolo 140, lettera b), del regolamento di procedura. Tuttavia, nel caso di specie, l’interveniente non ha trasmesso alcuna fattura per attestare le spese fatte valere.

41      Pur se la mancanza di tali giustificativi non è di ostacolo alla fissazione da parte del Tribunale, in base ad un’equa valutazione, dell’importo delle spese ripetibili, nondimeno essa pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente. [v. ordinanza del 21 marzo 2018, K&K Group/EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner), T‑2/16 DEP, non pubblicata, EU:T:2018:175, punto 37 e giurisprudenza ivi citata].

42      Il Tribunale ritiene che l’importo di EUR 936,41 richiesto a titolo delle spese di viaggio dell’avvocato ai fini dell’udienza appaia oggettivamente ragionevole, cosicché occorre considerare tale importo quale spesa ripetibile, anche in assenza di documenti giustificativi.

43      Ne consegue che l’importo delle spese ripetibili dall’interveniente nell’ambito del procedimento principale e comprendente gli esborsi è fissato in EUR 10 123,91 al netto degli oneri contributivi.

 Sulle spese relative al presente procedimento di liquidazione delle spese

44      L’interveniente e la ricorrente chiedono il rimborso delle spese relative al presente procedimento di liquidazione delle spese, senza tuttavia far valere un importo preciso né addurre alcun elemento a sostegno della loro domanda.

45      In tale contesto, occorre ricordare che, nel determinare le spese ripetibili, il giudice dell’Unione tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della firma dell’ordinanza di liquidazione delle spese, ivi comprese le spese indispensabili riguardanti il procedimento di liquidazione delle spese (v. ordinanza dell’11 aprile 2019, Immunostad, T‑403/16 DEP, non pubblicata, EU:T:2019:249, punto 31 e giurisprudenza ivi citata).

46      Tenuto conto delle circostanze del caso di specie e, in particolare, del fatto che l’interveniente ha depositato una domanda di liquidazione delle spese composta di 8 pagine, alla quale la ricorrente ha risposto con osservazioni contenenti 21 pagine e del fatto, come risulta dai punti 27, 28, 32 e 37 supra, che la domanda di liquidazione delle spese dell’interveniente, da un lato, chiedeva un importo di onorari di avvocato e di esborsi oggettivamente eccessivi e, dall’altro lato, mancava di precisione, la ricorrente si è vista obbligata a difendersi fornendo un lavoro più rilevante nelle sue osservazioni di risposta, quando essa aveva già versato all’interveniente un importo pari a EUR 12 800,73 il 22 luglio 2022, somma superiore all’importo fissato dalla presente ordinanza, proprio per evitare azioni giudiziarie.

47      Nelle particolari circostanze del caso di specie, il Tribunale ritiene che le spese sostenute a tale titolo dall’interveniente debbano quindi essere compensate con quelle sostenute dalla ricorrente ai fini legittimi di difendersi contro pretese eccessive ed imprecise. Di conseguenza, non occorre né maggiorare né ridurre l’importo delle spese ripetibili aggiungendovi o detraendovi una somma inerente al presente procedimento di liquidazione delle spese (v. ordinanza del 29 giugno 2022, Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e CarePool Hannover/Commissione, T‑69/18 DEP III, non pubblicata, EU:T:2022:414, punto 74 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulla domanda relativa alla condanna della ricorrente al pagamento della somma di EUR 13 584,48 maggiorata degli interessi di mora e della loro rivalutazione monetaria

48      L’interveniente chiede di condannare la ricorrente al pagamento della somma di EUR 13 584,48 maggiorata degli interessi di mora applicabili e della loro rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di scadenza e della pronuncia della presente ordinanza fino al pagamento effettivo di tale somma da parte della ricorrente.

49      La ricorrente contesta tale domanda.

50      Poiché l’importo delle spese fissato dalla presente ordinanza è inferiore all’importo già versato dalla ricorrente a favore dell’interveniente, tale domanda è divenuta priva di oggetto, cosicché non vi è luogo a statuire su di essa.

 Sulla domanda di copia conforme dellordinanza ai fini dellesecuzione

51      L’interveniente chiede che le sia rilasciata una copia conforme della presente ordinanza ai sensi dell’articolo 170, paragrafo 4, del regolamento di procedura.

52      A tal riguardo, da un lato, è sufficiente constatare che, conformemente all’articolo 280 TFUE, la presente ordinanza ha forza esecutiva alle condizioni stabilite dall’articolo 299 TFUE. Dall’altro lato, anche se l’articolo 170, paragrafo 4, del regolamento di procedura offre espressamente alle parti la facoltà di chiedere una copia conforme dell’ordinanza ai fini dell’esecuzione, non vi è luogo a statuire formalmente su una siffatta domanda, poiché quest’ultima è di natura puramente amministrativa e si colloca al di fuori dell’oggetto della presente controversia vertente sulla liquidazione delle spese ripetibili delle parti. [v., in tal senso, ordinanza del 6 giugno 2019, Damm/EUIPO – Schlossbrauerei Au, Willibald Beck Freiherr von Peccoz (EISKELLER), T‑859/16 DEP, non pubblicata, EU:T:2019:402, punto 32 e giurisprudenza ivi citata].

 Sulla domanda della ricorrente diretta a fissare limporto delle spese ripetibili eventualmente dovute allinterveniente in un importo inferiore a EUR 12 800,73 e a condannare questultima a rimborsare alla ricorrente la differenza tra tali importi, maggiorata degli interessi di mora

53      La ricorrente chiede al Tribunale di fissare l’importo delle spese ripetibili eventualmente dovute all’interveniente in una somma inferiore a EUR 12 800,73, e di condannare l’interveniente a rimborsare alla ricorrente la differenza, maggiorata degli interessi di mora e della rivalutazione monetaria a decorrere dal 25 luglio 2022 e fino al saldo, calcolati sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea per le operazioni di rifinanziamento e in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza del pagamento, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

54      Dal punto 43 supra, risulta che l’importo delle spese ripetibili da parte dell’interveniente è stato fissato in un importo inferiore alla somma di EUR 12 800,73, già versata dalla ricorrente all’interveniente. In tali circostanze, la ricorrente chiede in sostanza al Tribunale di ordinare il rimborso di un importo che costituisce l’eccedenza percepita dall’interveniente.

55      Anche se il Tribunale è effettivamente competente a determinare l’importo di cui la parte soccombente nelle spese nel procedimento principale è debitrice nei confronti della parte alla quale le spese sono dovute a titolo di spese ripetibili, occorre tuttavia rilevare che il Tribunale è manifestamente incompetente a conoscere della domanda relativa al rimborso di un’eventuale eccedenza, che rientra nella competenza del giudice nazionale.

56      Infatti, nessuna disposizione dei trattati né nessun principio attribuisce al Tribunale la competenza a statuire su una simile domanda. Oltretutto, la ricorrente non ha precisato su quale fondamento giuridico essa si basava (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 28 maggio 2013, T‑187/11, Trabelsi e a./Consiglio, ECLI:EU:T:2013:273, punto 36).

57      In tali circostanze, la domanda diretta a far condannare l’interveniente a rimborsare alla ricorrente la differenza tra la somma di EUR 12 800,73, già versata dalla ricorrente all’interveniente e l’importo delle spese ripetibili fissato dal Tribunale in una somma inferiore a tali EUR 12 800,73, maggiorata degli interessi di mora, deve essere respinta in quanto proposta dinanzi ad un giudice manifestamente incompetente a conoscerne.

 Conclusione

58      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, sarà fatta equa valutazione delle spese ripetibili da parte dell’interveniente fissandone l’importo in EUR 10 123,91 al netto degli oneri contributivi.

59      A quest’ultimo proposito, è pacifico tra le parti che il 4% dell’importo complessivo (escluse le spese di viaggio) è dovuto a titolo di contributo alla Cassa di Previdenza Avvocati (v., in tal senso, ordinanza del 20 maggio 2022, Moi/Parlamento, T‑17/19 DEP, non pubblicata, EU:T:2022:352, punto 87). L’importo delle spese ripetibili ammonta quindi a EUR 10 491,41, compresi gli oneri contributivi, importo che tiene conto di tutte le circostanze della causa fino al momento dell’adozione della presente ordinanza.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

così provvede:

L’importo complessivo che la Tubes Radiatori Srl deve rimborsare alla Antrax It Srl è fissato in EUR 10 491,41.

Lussemburgo, 23 gennaio 2024

Il cancelliere

 

Il presidente

V. Di Bucci

 

A. Kornezov


*      Lingua processuale: l’italiano.