Language of document : ECLI:EU:T:2014:31





Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2014 – Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT / Commissione

(causa T‑134/12)

«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Contratti aventi ad oggetto il contributo finanziario dell’Unione a progetti rientranti nel settore della ricerca e dello sviluppo – Eccezione di irricevibilità – Insussistenza di una diversa qualificazione delle conclusioni – Irricevibilità»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Fondamento giuridico di un ricorso – Scelta spettante al ricorrente e non al giudice dell’Unione – Ricevibilità valutata con riferimento alla scelta del ricorrente (Art. 263 TFUE) (v. punti 31-33)

2.                     Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Incompetenza del giudice dell’Unione – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 34, 47)

3.                     Ricorso di annullamento – Ricorso che riguarda in realtà una controversia di natura contrattuale – Riqualificazione del ricorso – Esclusione (Artt. 263 TFUE e 272 TFUE) (v. punti 48-52, 85, 86, 90)

4.                     Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento – Ricorso per la revoca di una decisione individuale divenuta definitiva – Irricevibilità (Artt. 263 TFUE e 340 TFUE) (v. punti 59-62)

5.                     Ricorso per risarcimento danni – Competenza del giudice dell’Unione – Limiti – Natura della responsabilità invocata – Controllo da parte del giudice – Ricorso che comporta la valutazione di diritti e obblighi di natura contrattuale (Art. 340 TFUE) (v. punti 73, 78, 80, 84)

6.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità [Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 93-95)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione contenuta nella lettera della Commissione del 13 gennaio 2012, relativa al recupero degli importi menzionati nelle note di addebito emanate a seguito della verifica contabile cui la ricorrente è stata sottoposta e, dall’altra, domanda diretta a far valere la responsabilità extracontrattuale della Commissione e ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento, a titolo di risarcimento danni, dell’importo di EUR 732 768.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA sopporterà, oltre le proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.