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Ricorso proposto il 13 febbraio 2013 - Syrian Lebanese Commercial Bank / Consiglio

(Causa T-80/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Syrian Lebanese Commercial Bank S.A.L. (Beirut, Libano) (rappresentanti: avv.ti P. Vanderveeren, L. Defalque e T. Bontinck)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'articolo 25 della decisione 2012/739/PESC del Consiglio del 29 novembre 2012 ed il suo allegato I.b nella parte in cui la ricorrente è menzionata al n. 34 di tale allegato;

annullare l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1117/2012 del Consiglio, del 29 novembre 2012, nella parte in cui quest'ultimo comporta il mantenimento dell'iscrizione della ricorrente nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio in applicazione dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione n. 55/2012 del Consiglio del 23 gennaio 2012 ed il punto 27 dell'allegato a tale regolamento;

annullare, in quanto necessario, la lettera decisione del Consiglio del 30 novembre 2012;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Primo motivo, vertente su un difetto di motivazione sufficiente e precisa, in quanto il Consiglio si è limitato ad esporre considerazioni vaghe e generali senza indicare le ragioni specifiche e concrete per le quali considera che la ricorrente dev'essere assoggettata a misure restrittive.

Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa, del diritto ad un giusto processo e ad una tutela giurisdizionale effettiva dati l'assenza di contraddittorio nel corso del procedimento di adozione degli atti impugnati ed il rifiuto implicito del Consiglio di produrre gli elementi di prova a sostegno della natura e dell'ampiezza della sanzione.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda l'implicazione della ricorrente nel finanziamento del regime siriano, in quanto il Consiglio non ha apportato, né prima né successivamente all'adozione degli atti impugnati, la prova della partecipazione della ricorrente nel finanziamento di detto regime.

Quarto motivo, vertente su vizi che inficiano l'esame effettuato dal Consiglio e che comportano l'illegittimità delle misure restrittive adottate al Consiglio, dato che quest'ultimo non avrebbe esaminato la rilevanza e la fondatezza degli elementi d'informazione e di prova idonei a fondare una misura restrittiva prima della sua adozione.

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