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Ricorso proposto il 27 gennaio 2010 - BASF Specialty Chemicals e BASF Lampertheim / Commissione

(Causa T-25/10)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: BASF Specialty Chemicals Holding GmbH (Basilea, Svizzera) e BASF Lampertheim GmbH (Lampertheim, Germania) (rappresentanti: avv.ti F. Montag e T. Wilson)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'art. 1, n. 1, lett. q), e n. 2, lett. q), della decisione della Commissione 11 novembre 2009, C(2009)8682 def. (procedimento COMP/38589 - Stabilizzanti termici) nella parte in cui riguarda la BASF Specialty Chemicals Holding GmbH, l'art. 1, n. 1, lett. r) e n. 2, lett. r), della stessa decisione nella parte in cui riguarda la BASF Lampertheim GmbH nonché l'art. 2, punti 15 e 36, di essa nella parte in cui riguarda le ricorrenti;

in subordine, ridurre proporzionatamente l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti all'art. 2, punti 15 e 36, della decisione;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti contestano la decisione della Commissione 11 novembre 2009, C(2009)8682 def., procedimento COMP/38589 - Stabilizzanti termici. La decisione impugnata ha inflitto alle ricorrenti e ad altre imprese delle ammende per violazione dell'art. 81 CE e, dopo il 1º gennaio 1994, dell'art. 53 dell'Accordo SEE. Secondo la Commissione, le ricorrenti avrebbero preso parte a svariate intese e/o pratiche concertate nel settore degli stabilizzanti stagno e nel settre dell'ESBO/esteri all'interno del SEE, consistenti nella fissazione dei prezzi, nella ripartizione dei mercati mediante l'attribuzione di quote di vendita, nella ripartizione e nell'attribuzione della clientela nonché nello scambio delle informazioni commerciali sensibili, in particolare in relazione alla clientela, ai volumi di produzione e di vendita.

Le ricorrenti fanno valere tre motivi a sostegno del proprio ricorso.

Innanzitutto, esse invocano una violazione dell'art. 25 del regolamento (CE) n. 1/2003 1, dal momento che il potere da parte della convenuta di infliggere ammende alle ricorrenti sarebbe prescritto. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, le ricorrenti stimano che la norma sospensiva di cui all'art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003 non sia loro applicabile.

In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata violerebbe l'art. 101, n. 1, TFUE, in combinazione con l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, giacché le infrazioni non sarebbero in alcun modo imputabili alla BASF Specialty Chemicals Holding GmbH e di conseguenza non si sarebbe dovuto infliggere ad essa un'ammenda. A questo proposito le ricorrenti sostengono altresì che la Commissione avrebbe violato l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 nella fissazione dell'importo dell'ammenda inflitta alla BASF Lampertheim GmbH, dal momento che il calcolo dell'importo massimo dell'ammenda, che non può eccedere il 10% della cifra d'affari totale per i periodi in cui non era coinvolta la responsabilità della BASF Specialty Chemicals GmbH, avrebbe dovuto tener conto unicamente della cifra d'affari della BASF Lampertheim GmbH.

Da ultimo ed in terzo luogo, le ricorrenti lamentano una violazione dell'art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003, in combinazione con gli orientamenti per il calcolo delle ammende 2, dal momento che la Commissione non avrebbe ridotto sufficientemente le loro ammende. Esse affermano che la Commissione avrebbe dovuto tener conto in misura maggiore dell'eccessiva durata del procedimento e della cooperazione delle ricorrenti nell'ambito della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende 3. Inoltre, si sarebbe dovuto tener conto dell'attiva cooperazione delle ricorrenti al di fuori della comunicazione relativa all'immunità dalle ammende nell'ambito della riduzione dell'ammenda.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

2 - Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

3 - Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).