Language of document : ECLI:EU:F:2013:122

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(giudice unico)

12 luglio 2013

Causa F‑32/12

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura – Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso e sottoscritto per mezzo di un timbro o mediante una diversa modalità di riproduzione della sottoscrizione dell’avvocato – Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta»

Oggetto:      Ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in virtù dell’articolo 106 bis di quest’ultimo Trattato, con cui il sig. Marcuccio chiede, in particolare, l’annullamento della decisione della Commissione europea che ha respinto la sua domanda del 4 gennaio 2011, nonché il pagamento della somma di EUR 3 174,87, corrispondente ad un quarto delle spese sostenute per la causa definita dalla sentenza del Tribunale del 9 giugno 2010, Marcuccio/Commissione (F‑56/09), oltre ad interessi e penalità. Il deposito a mezzo posta dell’atto introduttivo è stato preceduto dall’invio per telefax, in data 7 marzo 2012, di un documento presentato come la copia dell’originale dell’atto introduttivo inviato per posta.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.

Massime

Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Sottoscrizione autografa di un avvocato – Regola sostanziale da applicarsi rigorosamente – Atto introduttivo presentato per telefax – Sottoscrizione dell’avvocato apposta per mezzo di un timbro o di un’altra modalità di riproduzione – Data di ricevimento del telefax che non può essere presa in considerazione per valutare il rispetto del termine di ricorso – Deposito oltre i termini dell’atto introduttivo debitamente sottoscritto – Irricevibilità manifesta del ricorso

(Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34, § 1; Statuto dei funzionari, art. 91, § 3)

L’obbligo di sottoscrizione autografa sull’atto introduttivo del giudizio ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica mira, in un intento di certezza del diritto, a garantire l’autenticità dell’atto introduttivo e ad escludere il rischio che tale atto non sia, in realtà, opera dell’autore abilitato a tal fine. Detto obbligo deve pertanto essere considerato come un requisito di forma sostanziale, da applicarsi rigorosamente, e la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso. A tale riguardo, la modalità indiretta e meccanica di «sottoscrivere» consistente nell’apposizione, sull’atto introduttivo del giudizio, di un timbro che riproduce la sottoscrizione dell’avvocato incaricato dal ricorrente non permette, di per sé sola, di concludere che l’atto processuale in questione sia stato necessariamente firmato dall’avvocato in persona.

Di conseguenza, un atto introduttivo depositato per telefax e firmato per mezzo di un timbro che riproduce la sottoscrizione dell’avvocato o mediante una diversa modalità di riproduzione non reca la sottoscrizione originale dell’avvocato del ricorrente, contrariamente a quanto prescritto dall’articolo 34, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, e deve per tale motivo essere dichiarato irricevibile.

Ne consegue che la data di ricevimento del suddetto documento inviato per telefax non può essere presa in considerazione per valutare se il termine di ricorso, previsto dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, sia stato rispettato e che il solo atto introduttivo che possa essere preso in considerazione, a tale riguardo, è quello pervenuto alla cancelleria del Tribunale della funzione pubblica e sul quale figura la sottoscrizione autografa dell’avvocato del ricorrente.

Qualora detto atto introduttivo pervenga alla cancelleria dopo la scadenza del termine di ricorso, esso deve essere considerato tardivo, con conseguente irricevibilità del ricorso.

(v. punti 28, 29, 32 e 33)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P, punto 50