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Ricorso proposto il 16 febbraio 2011 - Nanu-Nana Joachim Hoepp / UAMI - Vincci Hoteles (NANU)

(Causa T-89/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Nanu-Nana Joachim Hoepp GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentante: avv. A. Nordemann)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Vincci Hoteles S.A. (Alcobendas, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 25 novembre 2010 nel procedimento R 641/2010-1;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "NANU" per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 6, 16, 18, 20, 21, 24, 26 e 35 - domanda di marchio comunitario n. 6218879

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo comunitario "NAMMU" registrato con il n. 5238704 per prodotti e servizi delle classi 3, 32 e 44

Decisione della divisione di opposizione: opposizione parzialmente accolta con conseguente rigetto parziale della domanda di marchio comunitario per prodotti e servizi delle classi 3, 4, 16, 21 e 35; opposizione respinta per prodotti e servizi delle classi 6, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 26 e 35

Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione per prodotti delle classi 4, 16 e 21; rigetto del ricorso per la parte restante e conferma del rigetto della domanda di marchio comunitario per prodotti e servizi delle classi 3, 21 e 35

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto sussistente un rischio di confusione da parte del pubblico di riferimento.

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