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Ricorso proposto l’1º febbraio 2024 – CF/Commissione

(Causa T-51/24)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: CF (rappresentante: M. Velardo, avvocata)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il provvedimento del PMO/2 pensioni n.1835091900 del 5 gennaio 2023, con il quale è stato rifiutato il trasferimento contributivo dal fondo nazionale GRC-ETEAP-EX TEAYAP al fondo pensioni europeo;

annullare il provvedimento del PMO/2 pensioni n.1835091900 del 5 gennaio 2023, con il quale è stato rifiutato il trasferimento contributivo dal fondo nazionale GRC-MTS-METOXIKO-TAMEIO STRATOU al fondo pensioni europeo;

annullare il provvedimento del PMO/2 pensioni n.1835091900 del 5 gennaio 2023, con il quale è stato rifiutato il trasferimento contributivo dal fondo nazionale GRC-EFKA (EX ETEAEP-EX OAEE) al fondo pensioni europeo;

annullare il provvedimento del PMO/2 pensioni n.1835091900 del 5 gennaio 2023, con il quale è stato rifiutato il trasferimento contributivo dal fondo nazionale GRC-ETEAEP (EX-TPDY) al fondo pensioni europeo;

annullare il provvedimento dell’autorità che ha il potere di nomina, n. ares (2023) 7199336, in data 23 ottobre 2023, con il quale è stato respinto il reclamo della parte ricorrente in data 27 marzo 2023;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione di legge: le diposizioni generali di esecuzione, che introducono un termine a pena di decadenza non previsto dalle norme di rango superiore, violano l’articolo 11, II, dell’allegato VII dello statuto. La parte ricorrente solleva altresì un’eccezione di illegittimità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, nei confronti di tali disposizioni generali.

Secondo motivo, vertente sull’errore scusabile, in quanto la parte ricorrente non ha potuto rispettare il termine, invocato dalla Commissione, a causa di una riforma dei fondi pensionistici intervenuta in Grecia, sui cui effetti non è riuscito ad avere delucidazioni da parte degli uffici nazionali, nonostante le numerose richieste inviate.

Terzo motivo, vertente sull’errore di diritto nell’interpretazione della nozione di forza maggiore, in quanto la Commissione non ha adeguatamente valutato gli effetti della crisi sanitaria da COVID 19 sul rispetto dei termini.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine, perché non sono stati presi in considerazione l’interesse della parte ricorrente nonché le circostanze che hanno accompagnato l’introduzione della sua domanda di transfer-in.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto il rigetto della domanda di transfer-in ha degli effetti sproporzionati per il ricorrente che non potrebbe recuperare i contributi pensionistici, versati nelle casse nazionali.

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