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Ricorso proposto il 25 novembre 2022 – Rotenberg / Consiglio

(Causa T-738/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Igor Rotenberg (Mosca, Russia) (rappresentanti: D. Rovetta, M. Campa, M. Moretto e V. Villante, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio 1 , del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio 1 , del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina;

annullare la decisione di mantenere l’iscrizione del ricorrente nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive ai sensi della decisione 2014/145/PESC del Consiglio 1 , come modificata dalla decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio; e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio 2 , come attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, adottato dal Consiglio dell’Unione europea con lettera del 16 settembre 2022;

nella parte in cui tali atti includono il ricorrente nell’elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive;

condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c) della Carta dei diritti fondamentali; sulla violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.

Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, sul mancato soddisfacimento dell’onere della prova, sulla violazione dei criteri di inserimento nell’elenco sanciti dagli articoli 1, paragrafo 1, lettere b) e d), e 2, paragrafo 1, lettere d) e f) della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014; e dall’articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e f) del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, entrambi concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali del ricorrente, sulla violazione dei diritti fondamentali alla proprietà e alla libertà di impresa del ricorrente, e sulla violazione degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali.

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1 Decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 149).

1 Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1).

1 Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 16).

1 Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2014, L 78, pag. 6).