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Impugnazione proposta il 2 luglio 2013 da BX avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 24 aprile 2013, nella causa F-88/11, BX / Commissione

(causa T-352/13 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: BX (Washington, Stati Uniti) (rappresentante: avv. R. Rata)

Controinteressata nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 24 aprile 2013, nella causa F-88/11;

annullare la decisione controversa della commissione giudicatrice, di non includere il nome del ricorrente nella lista di riserva dei candidati vincitori del concorso EPSO/AD/148/09-RO (GU 2009, C 14 A, pag. 1); e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la conclusione cui è giunto il Tribunale della funzione pubblica (al paragrafo 33 della sua sentenza), secondo cui il ricorrente non ha raggiunto lo standard probatorio richiesto, non sarebbe valida per il caso di specie.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore di diritto nell’affermare che un candidato la cui votazione iniziale risultava inferiore alla votazione minima necessaria, sulla base di criteri prestabiliti, non aveva diritto ad una valutazione comparativa (paragrafo 41), in quanto:

secondo la giurisprudenza consolidata, ciascun candidato in un concorso EPSO avrebbe diritto ad una valutazione comparativa, indipendentemente dal fatto che il suo risultato iniziale sia superiore o inferiore alla votazione minima necessaria;

la commissione giudicatrice non avrebbe adempiuto al proprio dovere di procedere ad una valutazione comparativa, non solo rispetto al ricorrente, ma anche rispetto a tutti gli altri candidati ammessi alla prova orale, in quanto il tempo riservato alla valutazione finale sarebbe stato manifestamente insufficiente; e

la sentenza appellata non farebbe leva sui pertinenti argomenti sollevati dal ricorrente e non prenderebbe in considerazione le incoerenze contenute nell’argomentazione della convenuta.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la conclusione cui è giunto il Tribunale della funzione pubblica al paragrafo 45 della sentenza appellata, secondo cui non è stato leso il principio della parità di trattamento, sarebbe erronea.

Quarto motivo, vertente sulla violazione delle norme riguardanti la composizione della commissione giudicatrice, a causa:

del fatto che la commissione giudicatrice avrebbe avuto una composizione sbilanciata (articolo 3, quinto comma, dell’Allegato III allo Statuto dei Funzionari dell’Unione europea):

il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare pacifico che la commissione giudicatrice fosse composta da tre membri durante la prova orale del ricorrente (paragrafo 49 della sentenza appellata);

il Tribunale della funzione pubblica avrebbe citato erroneamente la causa Bartha (paragrafo 49) a sostegno della propria conclusione secondo cui il principio della partecipazione bilanciata di uomini e donne nella composizione della commissione giudicatrice non sarebbe stato violato.

della contemporanea presenza di membri titolari e membri supplenti nella Commissione giudicatrice durante gli esami orali, che nel caso di specie avrebbe reso illegittima la procedura seguita dalla commissione giudicatrice (paragrafo 50);

della violazione del principio di stabile composizione della commissione giudicatrice (paragrafo 51).

Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale della funzione pubblica avrebbe erroneamente deciso che le circostanze della presente causa non consentivano l’applicazione dell’articolo 87, paragrafo 2, del suo Regolamento di procedura (paragrafo 81), in quanto la convenuta aveva riconosciuto che il rigetto dei precedenti ricorsi amministrativi proposti dal ricorrente si fondava su una motivazione errata e pertanto essa dovrebbe essere condannata alle spese.

Sesto motivo, vertente sul fatto che i danni morali sarebbero giustificati.