Language of document : ECLI:EU:T:2015:773

Causa T‑358/13

Repubblica italiana

contro

Commissione europea

«FEASR – Liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEASR – Decisione che dichiara un determinato importo non riutilizzabile nel quadro del piano di sviluppo rurale della Regione Basilicata – Articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005 – Obbligo di motivazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) dell’8 ottobre 2015

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Criteri analoghi quanto alle censure invocate a sostegno di un motivo – Censure non esposte nell’atto introduttivo – Irricevibilità

[Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale (1991), art. 44, § 1, c)]

2.      Procedimento giurisdizionale – Prova – Prova documentale – Valore probatorio – Valutazione da parte del giudice dell’Unione – Criteri

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti a titolo delle spese finanziate dal FEARS

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1290/2005, artt. 30 e 31)

4.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEARS – Accertamento di irregolarità nell’applicazione da parte degli organismi nazionali dei meccanismi di un’organizzazione comune di mercato – Potere della Commissione di effettuare rettifiche finanziarie fin dalla fase della liquidazione dei conti

(Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, artt. 26, § 3, 27, §§ 3 e 4, 30 e 31; regolamento della Commissione n. 885/2006, art. 11, § 1)

5.      Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEARS – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro

(Regolamento del Consiglio n. 1290/2005, artt. 30 e 31)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 46)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 49)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 56, 57)

4.      La Commissione non ha il diritto di impegnare, nella gestione della politica agricola comune, fondi che non siano in regola con le norme che disciplinano l’organizzazione comune dei mercati in questione; questa norma è di applicazione generale. Pertanto, quando la Commissione rileva che i conti degli organismi pagatori comprendono spese effettuate in contrasto con le norme dell’Unione che disciplinano l’organizzazione comune del mercato in questione, essa ha il potere di trarne tutte le conseguenze e, pertanto, di apportare rettifiche finanziarie ai conti annuali degli organismi pagatori sin dalla fase della sua decisione relativa alla liquidazione dei conti presa in applicazione dell’articolo 30 del regolamento n. 1290/2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune.

A tale riguardo, non è possibile che la Commissione accetti una falsa dichiarazione di spese intermedie per un programma di sviluppo rurale a causa della mera osservanza delle formalità relative alla sua presentazione previste dall’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento n. 1290/2005. Infatti, la decisione di liquidazione contabile precisa gli importi recuperabili da ciascuno Stato membro che sono determinati detraendo l’importo delle anticipazioni versate durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute a titolo del medesimo esercizio. Quando la Commissione constata l’esistenza di irregolarità nella dichiarazione annuale delle spese per un qualsivoglia programma, essa non può riconoscerle come imputabili al FEASR nel quadro della liquidazione contabile e deve pertanto negare il loro finanziamento in attesa di un’eventuale decisione di non conformità.

Inoltre, non si può contestare alla Commissione il fatto di aver considerato talune spese, nella decisione di avvio della procedura di verifica di conformità, a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 885/2006, recante modalità d’applicazione del regolamento n. 1290/2005, nel contempo come una problematica oggetto della liquidazione dei conti e come un importo sospeso. Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento n. 1290/2005, infatti, le decisioni di sospendere o ridurre pagamenti in forza del paragrafo 3 sono effettuate fatte salve le decisioni di cui agli articoli 30 e 31 del medesimo regolamento. Inoltre, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del medesimo regolamento, una decisione adottata in base all’articolo 30 è assunta fatte salve le decisioni prese successivamente a titolo dell’articolo 31 e riguardanti le spese da escludere dal finanziamento dell’Unione quando queste ultime non siano state effettuate in osservanza delle norme dell’Unione. Ne consegue che, quando adotta una decisione di liquidazione dei conti sulla base di detto articolo 30, la Commissione può trarre le conseguenze delle carenze rilevate per quanto concerne la qualità dei conti trasmessi, e ciò a prescindere dalla decisione di verifica di conformità.

(v. punti 68, 82, 83, 89)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 69‑71)