Language of document : ECLI:EU:T:2014:669

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

14 luglio 2014

Causa T‑356/13 P

Giorgio Lebedef

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Procedimento disciplinare – Sanzione disciplinare – Retrocessione – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 24 aprile 2013, Lebedef/Commissione (F‑56/11, Racc. FP, EU:F:2013:49).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il signor Giorgio Lebedef sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nel presente giudizio.

Massime

Ricorsi dei funzionari – Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Decisione disciplinare divenuta definitiva, adottata anteriormente alla decisione disciplinare impugnata – Esclusione

(Artt. 263 TFUE e 277 TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

Nell’ambito di un ricorso contro una decisione che infligge una sanzione disciplinare a un funzionario, il Tribunale della funzione pubblica non può esaminare nel merito un’eccezione di illegittimità relativa a una decisione disciplinare adottata in precedenza, qualora quest’ultima decisione non costituisca il fondamento giuridico della decisione impugnata e il funzionario possa proporre ricorso contro detta prima decisione disciplinare conformemente e nei termini previsti agli articoli 90 e 91 dello Statuto.

Infatti, l’articolo 277 TFUE costituisce l’espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare in via incidentale, al fine di ottenere l’annullamento di un atto contro il quale può proporre ricorso, la validità di un precedente atto delle istituzioni che costituisca il fondamento giuridico dell’atto impugnato, qualora questa parte non avesse il diritto di proporre, in forza dell’articolo 263 TFUE, un ricorso diretto contro tale atto, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l’annullamento.

Al riguardo, i termini di reclamo e di ricorso sono perentori, e né le parti né il giudice possono disporne, poiché sono stati istituiti per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche. Consentire a un funzionario di contestare la prima decisione disciplinare in via incidentale, nell’ambito di un ricorso proposto contro la seconda decisione disciplinare, sarebbe incompatibile con i principi che disciplinano i rimedi giuridici previsti dallo Statuto e pregiudicherebbe la stabilità di questo sistema nonché il principio della certezza del diritto cui quest’ultimo si ispira.

(v. punti 23, 24, 31 e 32)

Riferimento:

Corte: sentenze 6 marzo 1979, Simmenthal/Commissione, 92/78, Racc., EU:C:1979:53, punto 39, e 19 gennaio 1984, Andersen e a./Parlamento, 262/80, Racc., EU:C:1984:18, punto 6

Tribunale: ordinanza 21 giugno 2010, Meister/UAMI, T‑284/09 P, Racc. PI, EU:T:2010:246, punto 25 e la giurisprudenza citata