Language of document : ECLI:EU:T:2023:372

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

5 luglio 2023 (*)

«Ricorso di annullamento – Diritto istituzionale – Membro del Parlamento – Rifiuto del presidente del Parlamento di dare seguito a una domanda diretta a difendere privilegi e immunità – Atto non impugnabile – Irricevibilità»

Nella causa T‑115/20,

Carles Puigdemont i Casamajó, residente a Waterloo (Belgio),

Antoni Comín i Oliveres, residente a Waterloo,

rappresentati da P. Bekaert, G. Boye, S. Bekaert, avvocati, e B. Emmerson, KC,

ricorrenti,

contro

Parlamento europeo, rappresentato da N. Görlitz e J.-C. Puffer, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Regno di Spagna, rappresentato da A. Gavela Llopis e J. Ruiz Sánchez, in qualità di agenti,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),

composto, al momento della deliberazione, da A. Marcoulli (relatrice), presidente, S. Frimodt Nielsen, H. Kanninen, J. Schwarcz e R. Norkus, giudici,

cancelliere: M. Zwozdziak-Carbonne, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento, in particolare l’ordinanza del 17 giugno 2021 con cui l’eccezione d’irricevibilità sollevata dal Parlamento è stata riunita al merito,

in seguito all’udienza del 24 novembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, i ricorrenti Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres chiedono l’annullamento della decisione del presidente del Parlamento europeo asseritamente contenuta nella sua lettera del 10 dicembre 2019, inviata in risposta alla domanda diretta ad ottenere che il Parlamento difenda, sul fondamento dell’articolo 9 del suo regolamento interno, la loro immunità parlamentare.

 Fatti all’origine della controversia e fatti successivi alla presentazione del ricorso

2        Il primo ricorrente era presidente della Generalitat de Cataluña (organo politico della Comunità autonoma della Catalogna, Spagna) e il secondo era membro del Gobierno autonómico de Cataluña (governo della Comunità autonoma della Catalogna, Spagna) al momento dell’adozione della Ley 19/2017 del Parlamento de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (legge 19/2017 del Parlamento della Catalogna, che disciplina il referendum sull’autodeterminazione), del 6 settembre 2017 (DOGC n. 7449A, del 6 settembre 2017, pag. 1), e della Ley 20/2017 del Parlamento de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (legge 20/2017 del Parlamento della Catalogna, sulla transizione giuridica e costitutiva della Repubblica), dell’8 settembre 2017 (DOGC n. 7451A, dell’8 settembre 2017, pag. 1), nonché dello svolgimento, il 1° ottobre 2017, del referendum per l’autodeterminazione previsto dalla prima delle due leggi succitate, le cui disposizioni erano state, nel frattempo, sospese da una decisione del Tribunal Constitucional (Corte costituzionale, Spagna).

3        A seguito dell’adozione di suddette leggi e dello svolgimento del referendum in parola, il Ministerio fiscal (pubblico ministero, Spagna), l’Abogado del Estado (avvocato dello Stato, Spagna) e il partito politico VOX avviavano un procedimento penale a carico di varie persone, tra le quali i ricorrenti, contestando loro la commissione di illeciti riconducibili segnatamente a fattispecie di ribellione, di sedizione e di malversazione.

4        Con ordinanza del 9 luglio 2018, il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) dichiarava che i ricorrenti si erano rifiutati di comparire, a seguito della loro fuga dalla Spagna, e sospendeva il procedimento penale a loro carico fino a quando non fossero stati rintracciati.

5        I ricorrenti, in seguito, hanno presentato la loro candidatura alle elezioni dei membri del Parlamento tenutesi in Spagna il 26 maggio 2019 (in prosieguo: le «elezioni del 26 maggio 2019»). Al termine di queste ultime, essi sono stati eletti al Parlamento, come risulta dalla proclamazione ufficiale dei risultati elettorali effettuata dalla Junta Electoral Central (commissione elettorale centrale, Spagna) in una decisione del 13 giugno 2019 relativa alla «[p]roclamazione dei deputati eletti al Parlamento europeo in occasione delle elezioni indette per il 26 maggio 2019» (BOE n. 142, del 14 giugno 2019, pag. 62477).

6        Con lettera del 14 giugno 2019, i ricorrenti hanno chiesto, in particolare, al presidente del Parlamento allora in carica di prendere atto degli esiti delle elezioni del 26 maggio 2019 di cui alla proclamazione del 13 giugno 2019.

7        Il 15 giugno 2019 il magistrato inquirente del Tribunal Supremo (Corte suprema) respingeva una richiesta dei ricorrenti di revoca dei mandati d’arresto nazionali emessi nei loro confronti dai giudici penali spagnoli affinché essi potessero essere giudicati nell’ambito del procedimento penale di cui al precedente punto 3.

8        Il 17 giugno 2019 la commissione elettorale centrale notificava al Parlamento l’elenco dei candidati eletti in Spagna, nel quale non figuravano i nomi dei ricorrenti.

9        Il 20 giugno 2019 la commissione elettorale centrale ha comunicato al Parlamento una decisione in cui ha constatato che i ricorrenti non avevano prestato il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola richiesto dall’articolo 224, paragrafo 2, della Ley orgánica 5/1985 de régimen electoral general (legge organica 5/1985, recante il regime elettorale generale), del 19 giugno 1985 (BOE n. 147, del 20 giugno 1985, pag. 19110), e, conformemente a tale articolo, ha dichiarato vacanti i seggi corrispondenti ai ricorrenti al Parlamento e la sospensione di tutte le prerogative che potessero spettare loro in virtù della loro carica fintantoché non avessero prestato detto giuramento.

10      Con lettera in pari data, i ricorrenti hanno chiesto, in particolare, al presidente del Parlamento allora in carica di adottare in via urgente, sul fondamento dell’articolo 8 del regolamento interno del Parlamento allora vigente, ogni misura necessaria per confermare i loro privilegi e le loro immunità. La loro richiesta è stata ribadita il 24 giugno 2019.

11      Con lettera del 27 giugno 2019, il presidente del Parlamento allora in carica rispondeva alle lettere dei ricorrenti del 14, del 20 e del 24 giugno 2019, precisando loro, in sostanza, che non poteva trattarli come futuri membri del Parlamento, in quanto i loro nomi non figuravano nell’elenco dei candidati eletti comunicato ufficialmente dalle autorità spagnole.

12      Il 2 luglio 2019 si apriva la prima sessione del Parlamento neoeletto dopo le elezioni del 26 maggio 2019.

13      Con messaggio di posta elettronica del 10 ottobre 2019, la deputata europea sig.ra A, agendo in nome di tre candidati proclamati eletti alle elezioni del 26 maggio 2019, tra cui i ricorrenti, rivolgeva al presidente del Parlamento eletto il 3 luglio 2019 (in prosieguo: il «presidente del Parlamento») e al presidente e al vicepresidente della commissione giuridica del Parlamento una richiesta, da parte di 38 deputati europei di nazionalità e partiti politici diversi, tra i quali lei stessa, che, in particolare, il Parlamento difendesse, sulla base dell’articolo 9 del regolamento interno del Parlamento applicabile alla nona legislatura (2019-2024), nella sua versione anteriore alla modifica ad opera della decisione del Parlamento del 17 gennaio 2023 (in prosieguo: il «regolamento interno»), l’immunità parlamentare degli interessati di cui all’articolo 9, primo e secondo comma, del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea (GU 2010, C 83, pag. 266; in prosieguo: il «protocollo n. 7»). I documenti citati a sostegno di tale richiesta sono stati comunicati al Parlamento con messaggio di posta elettronica del 26 novembre 2019.

14      Il 14 ottobre 2019 il magistrato inquirente della sezione penale del Tribunal Supremo (Corte suprema) emetteva un mandato d’arresto nazionale, un mandato d’arresto europeo e un mandato d’arresto internazionale nei confronti del primo ricorrente, affinché questi potesse essere giudicato nel procedimento penale di cui al precedente punto 3. Il 4 novembre 2019, mandati d’arresto analoghi sono stati emessi dallo stesso giudice nei confronti del secondo ricorrente. In seguito, il primo e il secondo ricorrente venivano posti in stato di custodia in Belgio, rispettivamente il 17 ottobre e il 7 novembre 2019, e rilasciati lo stesso giorno, a determinate condizioni.

15      Con due lettere del 10 dicembre 2019 formulate in termini analoghi, una indirizzata alla sig.ra A e l’altra a tutti i 38 deputati, il nuovo presidente del Parlamento rispondeva alla richiesta di cui al precedente punto 13. Nella lettera indirizzata alla sig.ra A (in prosieguo: l’«atto impugnato»), il presidente del Parlamento attirava l’attenzione dell’interessata sull’ordinanza del 1º luglio 2019, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento (T‑388/19 R, non pubblicata, EU:T:2019:467), e sul fatto, in sostanza, che il Parlamento non poteva considerare i tre candidati proclamati eletti alle elezioni del 26 maggio 2019 in discussione come membri del Parlamento, in mancanza di comunicazione ufficiale della loro elezione da parte delle autorità spagnole, ai sensi dell’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (GU 1976, L 278, pag. 1), come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU 2002, L 283, pag. 1). Il presidente del Parlamento rinviava alle precedenti lettere in tal senso, ossia, da un lato, la lettera del suo predecessore datata 27 giugno 2019 indirizzata ai ricorrenti (v. punto 11 supra) e, dall’altro, la lettera datata 22 agosto 2019 che aveva indirizzato alla sig.ra A vertente sull’impossibilità per il Parlamento di mettere in atto una qualsivoglia azione con riguardo alla pretesa immunità dell’altro candidato eletto. Il presidente del Parlamento faceva del pari presente la sentenza del Tribunal Supremo (Corte suprema) del 14 ottobre 2019 relativa a tale altro candidato eletto. Esso indicava poi di aver preso atto delle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:958) e di attendere la decisione finale della Corte. Infine, esso ricordava che l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento interno autorizzava un membro o un ex membro del Parlamento ad essere rappresentato soltanto da un altro membro, e non da 38 membri. Di conseguenza, il presidente del Parlamento invitava la sig.ra A a trarre le proprie conclusioni da suddette spiegazioni.

16      Con sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), la Corte dichiarava segnatamente che occorreva considerare che una persona, che era stata ufficialmente proclamata eletta al Parlamento europeo, ma che non era stata autorizzata ad adempiere taluni requisiti previsti dal diritto nazionale a seguito di detta proclamazione, nonché a recarsi al Parlamento per prendere parte alla prima sessione del medesimo, beneficiava di un’immunità in forza dell’articolo 9, secondo comma, del protocollo n. 7.

17      Nel corso della seduta plenaria del 13 gennaio 2020, il Parlamento prendeva atto, a seguito della sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115), dell’elezione al Parlamento dei ricorrenti con effetto dal 2 luglio 2019.

18      Lo stesso giorno, il presidente del Tribunal Supremo (Corte suprema) ha comunicato al Parlamento la richiesta del 10 gennaio 2020, trasmessa tramite il presidente della sezione penale di tale Corte, derivante da un’ordinanza in pari data del magistrato inquirente della sezione in parola, avente ad oggetto la revoca dell’immunità dei ricorrenti sulla base dell’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7.

19      Con decisioni del 9 marzo 2021, il Parlamento ha accolto la richiesta di cui al precedente punto 18.

 Conclusioni delle parti

20      I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare l’atto impugnato;

–        condannare il Parlamento alle spese.

21      Il Parlamento chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare che non vi è più luogo a statuire sul ricorso per quanto riguarda l’immunità conferita dall’articolo 9, primo comma, lettera b), del protocollo n. 7 e respingere il ricorso per il resto in quanto irricevibile o, in subordine, infondato;

–        in subordine, respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in ulteriore subordine, infondato;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

22      Il Regno di Spagna chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, infondato;

–        condannare i ricorrenti alle spese.

 In diritto

 Contesto normativo

 Diritto dell’Unione

23      Il capo III del protocollo n. 7, relativo ai «[m]embri del Parlamento europeo», comprende in particolare l’articolo 8, che enuncia quanto segue:

«I membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell’esercizio delle loro funzioni».

24      L’articolo 9 del protocollo n. 7 così recita:

«Per la durata delle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso beneficiano:

a)      sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese,

b)      sul territorio di ogni altro Stato membro, dell’esenzione da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario.

L’immunità li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano.

L’immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e non può inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l’immunità ad uno dei suoi membri».

25      Il capo VII del protocollo n. 7, intitolato «Disposizioni generali», comprende in particolare l’articolo 18, ai sensi del quale:

«Ai fini dell’applicazione del presente protocollo, le istituzioni dell’Unione agiranno d’intesa con le autorità responsabili degli Stati membri interessati».

26      L’articolo 5 del regolamento interno, intitolato «Privilegi e immunità», prevede quanto segue:

«1.      I deputati beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo n. 7 (...)

2.      Nell’esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l’indipendenza dei suoi membri nell’esercizio delle loro funzioni. L’immunità parlamentare non è un privilegio personale del deputato ma una garanzia di indipendenza del Parlamento in quanto istituzione e dei suoi membri.

(...)».

27      L’articolo 7 del regolamento interno, intitolato «Difesa dei privilegi e delle immunità», prevede quanto segue:

«1.      Nei casi in cui si presuma che i privilegi e le immunità di un deputato o ex deputato siano stati o stiano per essere violati dalle autorità di uno Stato membro, può essere presentata, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, una richiesta di decisione del Parlamento che stabilisca se sia stata effettivamente commessa o vi sia la probabilità che venga commessa una violazione di tali privilegi e immunità.

2.      In particolare, può essere presentata una siffatta richiesta di difesa dei privilegi o delle immunità se si ritiene che le circostanze costituirebbero un ostacolo di ordine amministrativo o di altra natura alla libertà di movimento dei membri del Parlamento europeo che si recano al luogo di riunione del Parlamento europeo o ne ritornano o all’espressione di un’opinione o di un voto nell’esercizio del loro mandato, oppure se tali circostanze rientrerebbero nell’ambito dell’articolo 9 del protocollo n. 7 (...)

(...)

5.      Nei casi in cui sia stata adottata la decisione di non difendere i privilegi e le immunità di un deputato questi può, in via eccezionale, presentare richiesta di riesame della decisione presentando nuove prove in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1. La richiesta di riesame non è ricevibile se è stato proposto un ricorso contro la decisione di cui all’articolo 263 [TFUE] o se il [p]residente [del Parlamento] ritiene che i nuovi elementi di prova presentati non siano sufficienti a giustificare un riesame».

28      L’articolo 9 del regolamento interno, intitolato «Procedure in materia di immunità», prevede quanto segue:

«1.      Ogni richiesta diretta al Presidente da un’autorità competente di uno Stato membro e volta a revocare l’immunità di un deputato, ovvero da un deputato o da un ex deputato in difesa dei privilegi e delle immunità, è comunicata in Aula e deferita alla commissione competente.

2.      Con l’accordo del deputato o dell’ex deputato interessato, la richiesta può essere presentata da un altro deputato, il quale può rappresentare il deputato o l’ex deputato interessato in ogni fase della procedura.

(...)

3.      La commissione esamina senza indugio, ma tenendo conto della loro relativa complessità, le richieste di revoca dell’immunità o di difesa delle immunità e dei privilegi.

(...)

5.      La commissione può chiedere all’autorità interessata tutte le informazioni e tutti i chiarimenti che reputi necessari per pronunciarsi sull’opportunità di revocare o di difendere l’immunità.

(...)».

 Diritto spagnolo

29      L’articolo 71 della Costituzione spagnola così sancisce:

«1.      I deputati e senatori beneficiano dell’inviolabilità per le opinioni manifestate nell’esercizio delle loro funzioni.

2.      Durante il periodo del loro mandato, i deputati e senatori beneficeranno parimenti dell’immunità e potranno essere arrestati unicamente in caso di flagranza di reato. Non potranno essere incriminati, né sottoposti a processo se non previa autorizzazione della rispettiva camera.

3.      Nei processi contro deputati e senatori sarà competente la sezione penale del Tribunal Supremo [(Corte suprema)].

(...)».

30      Gli articoli da 750 a 754 della Ley de Enjuiciamiento Criminal (codice di procedura penale) così recitano:

«Articolo 750

Il giudice o il tribunale che abbia motivo di perseguire penalmente un senatore o un deputato alle Cortes [(Senato e Camera dei deputati, Spagna)] in forza di un reato, si asterrà dall’avviare un procedimento a suo carico qualora [il Senato e la Camera dei deputati] siano in attività, finché non abbia ottenuto la corrispondente autorizzazione dalla camera di cui l’interessato fa parte.

Articolo 751

Qualora un senatore o un deputato sia colto in flagranza di reato, potrà essere arrestato e perseguito penalmente senza l’autorizzazione di cui all’articolo precedente; tuttavia, entro ventiquattro ore dall’arresto o dall’esercizio dell’azione penale la camera di appartenenza dovrà esserne informata.

La camera interessata dovrà parimenti essere informata di qualsiasi procedimento penale pendente nei confronti di chi, essendo sottoposto a procedimento penale, fosse stato eletto senatore o deputato alle Cortes.

Articolo 752

Qualora un senatore o un deputato alle Cortes fosse sottoposto a processo durante un periodo d’interruzione dei lavori parlamentari, il giudice o il tribunale investito del procedimento penale dovrà informarne immediatamente la rispettiva camera di appartenenza.

Lo stesso vale quando un senatore o un deputato eletto fosse sottoposto a processo prima della riunione [del Senato o della Camera dei deputati].

Articolo 753

In ogni caso, il cancelliere sospenderà il procedimento dal giorno in cui ne sia stata data comunicazione [al Senato o alla Camera dei deputati], a prescindere dalla circostanza che esse siano o meno in attività, restando la situazione nello stato in cui si trovi in tale momento, finché la rispettiva camera non decida quanto ritenga opportuno.

Articolo 754

Qualora [il Senato o la Camera dei deputati] negassero l’autorizzazione richiesta, sarà disposto il non luogo a procedere nei confronti del senatore o del deputato alle Cortes, ma continuerà il procedimento penale nei confronti delle altre persone perseguite».

31      Il Reglamento del Congreso de los Diputados (regolamento della Camera dei deputati), del 10 febbraio 1982 (BOE n. 55, del 5 marzo 1982, pag. 5765), prevede, all’articolo 11, quanto segue:

«Durante il periodo del loro mandato, i deputati beneficiano parimenti dell’immunità e possono essere arrestati unicamente in caso di flagranza di reato. Essi non possono essere incriminati né perseguiti senza previa autorizzazione della Camera».

32      L’articolo 12 del regolamento della Camera dei deputati così dispone:

«Il Presidente della Camera, dopo essere venuto a conoscenza dell’arresto di un deputato o di qualsiasi altra misura giudiziaria o amministrativa tale da ostacolare l’esercizio del suo mandato, adotta immediatamente tutte le misure necessarie per salvaguardare i diritti e le prerogative della Camera e dei suoi membri».

33      Il Reglamento del Senado (regolamento del Senato) del 3 maggio 1994 (BOE n. 114, del 13 maggio 1994, pag. 14687), al suo articolo 22, paragrafo 1, prevede quanto segue:

«Durante il loro mandato, i senatori godono dell’immunità e possono essere trattenuti o arrestati solo in caso di flagranza di reato. Il trattenimento o l’arresto è immediatamente comunicato alla presidenza del Senato.

I senatori non possono essere incriminati né perseguiti senza previa autorizzazione del Senato, che deve essere richiesta attraverso la corrispondente domanda di autorizzazione a procedere. Tale autorizzazione sarà parimenti necessaria nei procedimenti che fossero in corso d’istruzione nei confronti di persone che, essendo sottoposte a processo o imputate, accedano alla carica di senatore».

 Sulla ricevibilità del ricorso

34      Il Parlamento ha sollevato un’eccezione di irricevibilità a norma dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Esso invoca un’eccezione di irricevibilità vertente sull’assenza di atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la quale è fondata, in via principale, sul carattere informativo o intermedio dell’atto impugnato e, in subordine, sul fatto che una decisione di difendere l’immunità dei ricorrenti prevista all’articolo 9 del protocollo n. 7, in forza degli articoli 7 e 9 del regolamento interno, non costituirebbe un atto lesivo.

35      I ricorrenti contestano l’argomento del Parlamento.

36      Secondo una costante giurisprudenza, sono considerati atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE tutti gli atti adottati dalle istituzioni, a prescindere dalla loro natura o dalla loro forma, intesi a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9, e del 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, punto 51).

37      Per contro, tutti gli atti dell’Unione che non producono effetti giuridici vincolanti sono esenti dal controllo giurisdizionale previsto dall’articolo 263 TFUE (v. sentenza del 15 luglio 2021, FBF, C‑911/19, EU:C:2021:599, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

38      Per determinare se un atto produca effetti giuridici vincolanti occorre riferirsi alla sua sostanza e valutarne gli effetti in funzione di criteri obiettivi, come il contenuto dell’atto stesso, tenendo conto eventualmente del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato nonché dei poteri dell’istituzione emanante (v. sentenze del 20 febbraio 2018, Belgio/Commissione, C‑16/16 P, EU:C:2018:79, punto 32 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 9 luglio 2020, Repubblica ceca/Commissione, C‑575/18 P, EU:C:2020:530, punto 47).

 Sul presunto carattere informativo o intermedio dell’atto impugnato

39      Il Parlamento sostiene, in via principale, che l’atto impugnato sarebbe puramente informativo e che costituirebbe un atto intermedio. Il suo contenuto non rivelerebbe alcuna decisione che respinga la richiesta di difesa dell’immunità dei ricorrenti o ne dichiari l’irricevibilità, né modificherebbe la situazione giuridica di questi ultimi. Secondo il Parlamento, l’atto impugnato si limiterebbe a fornire al suo destinatario informazioni sull’ambito di applicazione degli articoli 7 e 9 del regolamento interno e su taluni requisiti procedurali, una sintesi descrittiva della giurisprudenza pertinente del Tribunale nonché taluni elementi contestuali. Il Parlamento fa altresì valere che, tenuto conto dell’imminenza della sentenza della Corte nella causa Junqueras Vies (sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115), il presidente del Parlamento non intendeva adottare una posizione finale. La conclusione dell’atto impugnato chiarirebbe il fatto che il suo unico scopo era fornire alla sig.ra A tutte le informazioni pertinenti dal punto di vista fattuale, giuridico e procedurale, in particolare alla luce dei dubbi quanto alla conformità della richiesta di difesa all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento interno, al fine di consentirle di adattarla o di porvi fine.

40      Secondo una costante giurisprudenza, un atto a carattere meramente informativo non può né influire sugli interessi del destinatario né modificare la situazione giuridica di quest’ultimo rispetto alla situazione precedente al ricevimento di tale atto (v. sentenza dell’11 dicembre 2012, Sina Bank/Consiglio, T‑15/11, EU:T:2012:661, punto 30 e giurisprudenza ivi citata). Ciò vale del pari per un atto intermedio che esprime un punto di vista provvisorio dell’istituzione interessata, ad eccezione di ogni atto intermedio che produce effetti giuridici autonomi se non sia possibile porre rimedio ai suoi vizi nell’ambito di un ricorso avverso la decisione finale, della quale esso costituisce una fase di elaborazione (v. sentenza del 3 giugno 2021, Ungheria/Parlamento, C‑650/18, EU:C:2021:426, punti 44 e 46 e giurisprudenza ivi citata).

41      Nel caso di specie, con l’atto impugnato, il presidente del Parlamento sottolinea che, secondo il regolamento interno, una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità fondata sugli articoli 7 e 9 del regolamento interno può essere diretta solo alla difesa di detti privilegi e immunità di un membro del Parlamento o di un ex membro del Parlamento. Esso spiega poi, in sostanza, facendo riferimento tanto all’ordinanza del 1º luglio 2019, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento (T‑388/19 R, non pubblicata, EU:T:2019:467), quanto a lettere redatte dal suo predecessore e da lui stesso, che, in assenza di comunicazione ufficiale dell’elezione dei ricorrenti da parte delle autorità spagnole, non si può ritenere che questi ultimi abbiano acquisito lo status di membro del Parlamento. Infine, esso ricorda che l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento interno autorizza un membro o un ex membro del Parlamento ad essere rappresentato unicamente da un altro membro, e non da 38 membri. Di conseguenza, il presidente del Parlamento invita la sig.ra A a trarre le proprie conclusioni da tali spiegazioni (v. punto 15 supra).

42      Non si può, contrariamente a quanto sostiene il Parlamento, considerare che una siffatta formula conclusiva, la quale affida al destinatario dell’atto la responsabilità di determinarne la portata, «chiari[sca] in modo univoco» il fatto che l’atto impugnato fosse unicamente inteso a fornire informazioni di fatto, giuridiche e procedurali alla sig.ra A.

43      Infatti, in applicazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento interno, quando il presidente del Parlamento è investito da un deputato o da un ex deputato di una richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità, egli comunica tale richiesta in Aula e la deferisce alla commissione competente. Orbene, è pacifico che l’atto impugnato è l’unico seguito che è stato dato alla richiesta di difesa dell’immunità dei ricorrenti, la quale non è stata comunicata in Aula né deferita alla commissione competente.

44      Peraltro, la formula conclusiva summenzionata figura dopo l’enunciazione di dieci punti, volti, essenzialmente, a spiegare che non si può ritenere che i ricorrenti abbiano acquisito lo status di deputati e, pertanto, che beneficino delle immunità connesse a tale status. Uno dei punti solleva altresì un dubbio quanto alla conformità della richiesta di difesa con le disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento interno.

45      In tale contesto, il riferimento, al terzultimo punto dell’atto impugnato, all’emananda sentenza della Corte nella causa Junqueras Vies (sentenza del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C‑502/19, EU:C:2019:1115), non può essere sufficiente a conferire all’atto impugnato la natura di atto intermedio asserita dal Parlamento, laddove, segnatamente, un siffatto riferimento può essere inteso come una risposta all’invocazione, da parte degli autori della richiesta, delle conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa in parola.

46      Pertanto, si deve ritenere che, con l’atto impugnato, considerato nel suo insieme, il presidente del Parlamento abbia, in sostanza, implicitamente rifiutato di comunicare in Aula la richiesta di difesa dell’immunità dei ricorrenti e di deferirla alla commissione competente per esame.

47      Ne consegue che occorre respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento in quanto fondata sul carattere informativo o intermedio dell’atto impugnato.

 Sull’assenza di effetti giuridici di un’eventuale decisione del Parlamento di difendere l’immunità dei ricorrenti

48      Il Parlamento afferma che l’atto impugnato non produce effetti giuridici, dal momento che una decisione di difendere l’immunità dei ricorrenti prevista all’articolo 9 del protocollo n. 7 non produrrebbe di per sé effetti vincolanti nei confronti delle autorità nazionali. Sebbene, secondo il Parlamento, non si possa escludere a priori che una decisione di difesa dell’immunità di un deputato prevista all’articolo 9 del protocollo n. 7 produca effetti giuridici, la loro esistenza dipenderebbe dalle competenze attribuite alle assemblee parlamentari dal diritto nazionale cui rinvia l’articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7. Orbene, nessuna disposizione di diritto spagnolo conferirebbe alle assemblee parlamentari spagnole la facoltà di chiedere la sospensione dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di uno dei loro membri.

49      Il Parlamento aggiunge che gli atti nazionali che, secondo i ricorrenti, derivano dall’atto impugnato sono stati adottati autonomamente dalle autorità spagnole in forza del solo diritto nazionale. Esso sostiene altresì che non è possibile dedurre dall’articolo 9 del protocollo n. 7 che una decisione di difesa dell’immunità di un deputato produrrebbe effetti giuridici. Il Parlamento ricorda infine che il suo regolamento interno non può fondare obblighi giuridici nei confronti degli Stati membri.

50      In primo luogo, i ricorrenti sostengono che una decisione del Parlamento di difendere l’immunità di un deputato prevista all’articolo 9 del protocollo n. 7 produce effetti giuridici.

51      A tal riguardo, essi fanno valere che non vi è alcuna analogia tra i poteri del Parlamento riguardo all’immunità prevista all’articolo 8 del protocollo n. 7 e quelli ad esso spettanti riguardo all’immunità prevista all’articolo 9 del protocollo in parola. Quindi, per quanto concerne quest’ultima, la competenza del Parlamento ad adottare una decisione di difesa produttiva di effetti giuridici sarebbe fondata sulla sua competenza a revocare l’immunità, in applicazione dell’articolo 9, terzo comma, del suddetto protocollo, da cui deriverebbe che esso dispone di una competenza esclusiva a decidere se tale immunità tuteli o meno uno dei suoi membri in un determinato caso.

52      I ricorrenti sostengono altresì che, quand’anche la competenza del Parlamento a difendere l’immunità di un deputato dovesse essere ricercata nel diritto nazionale, il diritto spagnolo conferirebbe alle assemblee parlamentari il potere di adottare misure vincolanti nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali.

53      In secondo luogo, i ricorrenti affermano che, se il presidente del Parlamento avesse avviato una procedura di difesa della loro immunità, le autorità giudiziarie nazionali sarebbero state obbligate, in forza del principio di leale cooperazione, a sospendere il procedimento avviato nei loro confronti almeno fino all’esito del procedimento dinanzi al Parlamento, il che avrebbe impedito l’emissione dei mandati d’arresto del 14 ottobre e del 4 novembre 2019. Inoltre, l’atto impugnato avrebbe avuto l’effetto di privarli di taluni diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tra cui il diritto di esercitare il loro mandato.

–       Osservazioni preliminari

54      Secondo la giurisprudenza, la risposta di un’istituzione dell’Unione a una domanda che le è stata rivolta non costituisce necessariamente una decisione, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, che renda così possibile al destinatario di tale risposta il rimedio del ricorso d’annullamento (ordinanza del 27 gennaio 1993, Miethke/Parlamento, C‑25/92, EU:C:1993:32, punto 10; sentenza del 15 settembre 2022, PNB Banka/BCE, C‑326/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:693, punto 92, e ordinanza del 5 settembre 2012, Farage/Parlamento e Buzek, T‑564/11, non pubblicata, EU:T:2012:403, punto 27).

55      Peraltro, quando è negativa, una decisione di un’istituzione dell’Unione va considerata in funzione della natura della domanda cui risponde. (sentenze dell’8 marzo 1972, Nordgetreide/Commissione, 42/71, EU:C:1972:16, punto 5; del 24 novembre 1992, Buckl e a./Commissione, C‑15/91 e C‑108/91, EU:C:1992:454, punto 22, e del 9 ottobre 2018, Multiconnect/Commissione, T‑884/16, non pubblicata, EU:T:2018:665, punto 45). In particolare, un rifiuto può costituire oggetto di un ricorso d’annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, allorquando l’atto che l’istituzione rifiuta di emanare avrebbe potuto essere impugnato in forza di tale disposizione (v. sentenza del 22 ottobre 1996, Salt Union/Commissione, T‑330/94, EU:T:1996:154, punto 32 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che il rigetto, da parte di un’istituzione, di una domanda ad essa rivolta non costituisce un atto impugnabile con un ricorso di annullamento quando la domanda in parola non sia diretta all’adozione, da parte di tale istituzione, di un provvedimento produttivo di effetti giuridici vincolanti (ordinanze del 5 settembre 2012, Farage/Parlamento e Buzek, T‑564/11, non pubblicata, EU:T:2012:403, punto 27, e del 1º febbraio 2018, Collins/Parlamento, T‑919/16, non pubblicata, EU:T:2018:58, punto 19).

56      Pertanto, nel caso di specie, al fine di stabilire se il rifiuto opposto dal presidente del Parlamento a seguito della richiesta di difesa dell’immunità dei ricorrenti sia un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE, occorre esaminare se la decisione di difesa sollecitata potesse produrre effetti giuridici, tenendo presente che detta richiesta era volta a difendere l’immunità parlamentare dei ricorrenti prevista all’articolo 9, primo e secondo comma, del protocollo n. 7.

57      Innanzitutto, occorre ricordare che, conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafo 2, TUE, il Parlamento agisce nei limiti delle attribuzioni che gli sono conferite dai trattati. Orbene, se la revoca dell’immunità di un deputato europeo è espressamente prevista dall’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7, la difesa della sua immunità è prevista solo dagli articoli 7 e 9 del regolamento interno.

58      Inoltre, è già stato giudicato che la decisione del Parlamento di difendere l’immunità prevista all’articolo 8 del protocollo n. 7 costituiva un parere sprovvisto di effetti vincolanti nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali (v., in tal senso, sentenze del 21 ottobre 2008, Marra, C‑200/07 e C‑201/07, EU:C:2008:579, punto 39, e del 6 settembre 2011, Patriciello, C‑163/10, EU:C:2011:543, punto 39). Per giungere a siffatta conclusione, la Corte si è basata sui seguenti elementi: in primo luogo, il protocollo n. 7 non prevede la competenza del Parlamento a verificare, in caso di esercizio dell’azione penale nei confronti di un deputato europeo a causa delle opinioni e dei voti da costui espressi, se ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 8 del protocollo n. 7. In secondo luogo, una competenza siffatta non può derivare dalle disposizioni del regolamento interno, il quale è un atto di organizzazione interna, inidoneo come tale a istituire a favore del Parlamento competenze che non siano espressamente riconosciute da un atto normativo, nella fattispecie dal protocollo n. 7. In terzo luogo, la circostanza per cui il diritto di uno Stato membro prevede una procedura di difesa dei membri del parlamento nazionale che permette a quest’ultimo di intervenire allorché il giudice nazionale non riconosce detta immunità non implica il riconoscimento dei medesimi poteri al Parlamento nei confronti dei deputati europei provenienti da tale Stato, poiché l’articolo 8 del protocollo n. 7 non prevede espressamente una competenza del genere, né rinvia alle norme di diritto nazionale (sentenza del 21 ottobre 2008, Marra, C‑200/07 e C‑201/07, EU:C:2008:579, punti 32, 38 e 40). Di converso, è stato giudicato che una decisione del Parlamento di non difendere l’immunità prevista all’articolo 8 del protocollo n. 7 del pari non costituiva un atto produttivo di effetti giuridici vincolanti (v., in tal senso, ordinanze del 5 settembre 2012, Farage/Parlamento e Buzek, T‑564/11, non pubblicata, EU:T:2012:403, punto 28, e del 1º febbraio 2018, Collins/Parlamento, T‑919/16, non pubblicata, EU:T:2018:58, punto 21).

59      I ricorrenti sostengono che siffatta giurisprudenza non sarebbe applicabile alle decisioni di difesa dell’immunità prevista all’articolo 9 del protocollo n.7. A loro avviso, la competenza del Parlamento ad adottare decisioni di difesa dell’immunità in parola produttive di effetti giuridici vincolanti nei confronti delle autorità giurisdizionali nazionali troverebbe il suo fondamento nella sua competenza esclusiva in forza dell’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7 o, eventualmente, nel diritto nazionale cui l’articolo 9, primo comma, lettera a), di suddetto protocollo rinvia.

60      Occorre quindi esaminare in successione i due fondamenti così invocati dai ricorrenti.

–       Competenza del Parlamento in virtù del suo diritto di revocare l’immunità

61      I ricorrenti affermano che il diritto di togliere l’immunità previsto all’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7 include il diritto di non revocarla, vale a dire, a loro avviso, il diritto di difenderla. Essi sostengono che la decisione di non revocare l’immunità a seguito di una richiesta delle autorità nazionali e la decisione di difendere l’immunità a seguito della richiesta di un deputato dovrebbero avere gli stessi effetti vincolanti. Infatti, secondo i ricorrenti, il Parlamento sarebbe il solo competente a decidere in modo vincolante se l’immunità prevista all’articolo 9 del protocollo n. 7 tuteli o meno un membro in un determinato caso. Pertanto, il protocollo n. 7, letto in combinato disposto con l’articolo 343 TFUE, con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e con l’articolo 18 del protocollo n. 7, consentirebbe al Parlamento di rifiutare la revoca dell’immunità di un deputato, quindi, secondo i ricorrenti, di difenderla, su richiesta di quest’ultimo e non di uno Stato membro. Si tratterebbe della sola interpretazione che consente di garantire l’effetto utile delle immunità e di assicurare il rispetto del principio di effettività.

62      A detto riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che l’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7 conferisce al Parlamento il diritto esclusivo di revocare l’immunità prevista all’articolo 9 di detto Protocollo, vale a dire il diritto di privare un deputato della protezione di cui beneficia in forza di tale disposizione. Una siffatta decisione costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE (sentenza del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T‑345/05, EU:T:2008:440, punto 31). L’esercizio di tale diritto implica che al Parlamento sia stata presentata una richiesta di revoca dell’immunità da parte di un’autorità competente. Quest’ultima ha così già constatato che il deputato beneficiava dell’immunità prevista all’articolo 9 del protocollo n. 7 nell’ambito di un determinato procedimento e ne ha chiesto la revoca al Parlamento al fine di proseguire suddetto procedimento. Il Parlamento deve allora decidere se revocare o meno l’immunità in parola, senza che il protocollo n. 7 specifichi i criteri sui quali deve basarsi. Esso, dunque, al riguardo gode di un ampio potere discrezionale tenuto conto del carattere politico che riveste una tale decisione (v., in tal senso, sentenze del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T‑346/11 e T‑347/11, EU:T:2013:23, punto 59, e del 12 febbraio 2020, Bilde/Parlamento, T‑248/19, non pubblicata, EU:T:2020:46, punto 19).

63      Al contrario, il Parlamento può essere chiamato a difendere l’immunità di un deputato prevista all’articolo 9 del protocollo n. 7, sul fondamento degli articoli 7 e 9 del regolamento interno, solo in assenza di una richiesta di revoca dell’immunità. Secondo la giurisprudenza, difatti, la difesa dell’immunità in parola è concepibile solo nel caso in cui, in mancanza di una richiesta di revoca dell’immunità, la stessa sia compromessa dall’azione delle autorità competenti (v., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T‑346/11 e T‑347/11, EU:T:2013:23, punto 52). Per decidere su una siffatta richiesta di difesa, il Parlamento deve esaminare, in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento interno, se vi sia stata o possa esservi violazione dell’immunità prevista all’articolo 9 del protocollo n. 7.

64      Ne consegue che l’esame di una domanda di revoca dell’immunità e l’esame di una richiesta di difesa dell’immunità prevista all’articolo 9 del protocollo n. 7 rientrano in due esercizi distinti.

65      In secondo luogo, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, il diritto esclusivo di revocare l’immunità prevista all’articolo 9 del protocollo n. 7, conferito dal terzo comma di tale articolo, non può essere interpretato nel senso che attribuisca al Parlamento la competenza esclusiva a decidere, con effetto vincolante, se un deputato benefici o meno dell’immunità prevista all’articolo 9 del protocollo n. 7 per i fatti che gli sono contestati.

66      Detta competenza, infatti, spetta principalmente alle autorità, segnatamente alle autorità giudiziarie nazionali, che si occupano dei procedimenti giudiziari e sono tenute, in tale ambito, ad applicare le disposizioni previste dal protocollo n. 7. Quindi, se le autorità in parola constatano che i fatti contestati al deputato sono coperti dall’immunità prevista all’articolo 9 del protocollo n. 7, in combinato disposto, eventualmente, con il diritto nazionale, esse sono tenute, se intendono proseguire siffatti procedimenti, a chiederne la revoca al Parlamento. Da un lato, occorre ricordare che tale competenza è esercitata fatta salva la facoltà, o addirittura l’obbligo, dei giudici nazionali chiamati ad applicare suddette disposizioni, di sottoporre alla Corte, in applicazione dell’articolo 267 TFUE, una questione relativa all’interpretazione del protocollo di cui trattasi. D’altro lato, tale competenza delle autorità nazionali non esclude quella che il Parlamento si trova ad esercitare quando, presentatagli una richiesta di revoca d’immunità, esamina se il deputato benefici effettivamente dell’immunità prevista dall’articolo 9 del protocollo n. 7 prima di decidere se si debba revocarla o meno (v., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T‑346/11 e T‑347/11, EU:T:2013:23, punto 47). Un esame del genere rientra quindi nella competenza riconosciuta al Parlamento dall’articolo 9, terzo comma, di detto protocollo quando è effettuato nell’ambito di una richiesta di revoca dell’immunità.

67      I ricorrenti affermano che una siffatta interpretazione relativa alla ripartizione delle competenze tra il Parlamento e gli Stati membri per quanto riguarda l’articolo 9 del protocollo n. 7 comprometterebbe l’effetto utile delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento e, pertanto, l’obiettivo di tutela del funzionamento e dell’indipendenza del Parlamento che esse perseguono.

68      Tuttavia, innanzitutto, l’interpretazione estensiva di una disposizione del diritto dell’Unione al fine di preservarne l’effetto utile non può condurre a violare la ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri operata dai trattati. Orbene, così avverrebbe se dall’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7 si evincesse che il Parlamento dispone della competenza esclusiva per stabilire se il procedimento giudiziario condotto nei confronti di un deputato metta in discussione o meno la sua immunità. Poi, la protezione che l’articolo 9 del protocollo n. 7 conferisce ai deputati, così come l’obbligo delle autorità degli Stati membri di rispettarlo, deriva direttamente dal protocollo n. 7 e non da una disposizione del regolamento interno del Parlamento o da una decisione del Parlamento adottata sul fondamento di detto regolamento. Pertanto, la protezione in parola si impone alle autorità che conducono procedimenti giudiziari. Tali autorità nazionali sono quindi tenute a sospendere siffatti procedimenti qualora constatino che l’immunità prevista all’articolo 9 del protocollo n. 7 è in discussione e a presentare al Parlamento una richiesta di revoca della summenzionata immunità. Il mancato rispetto, da parte delle autorità nazionali, dell’articolo 9 del protocollo n. 7 può dar luogo all’avvio di un procedimento per inadempimento da parte della Commissione europea, cui spetta, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, vigilare sul rispetto, da parte degli Stati membri, delle disposizioni dei trattati.

69      Ne consegue che la decisione di non accogliere una domanda di revoca dell’immunità presentata da autorità nazionali e la decisione di difendere l’immunità su richiesta di un deputato non sono adottate nello stesso contesto giuridico. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, i loro effetti giuridici non devono quindi necessariamente essere gli stessi.

70      Pertanto, i ricorrenti non possono fondatamente sostenere che il Parlamento può, sulla base dell’articolo 9, terzo comma, del protocollo n. 7, adottare decisioni di difesa dell’immunità prevista all’articolo 9 di detto protocollo produttive di effetti giuridici vincolanti nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali.

–       Competenza del Parlamento sulla base del diritto nazionale

71      Il Parlamento sostiene che, per stabilire gli effetti giuridici di una decisione di difesa dell’immunità prevista all’articolo 9 del protocollo n. 7, è necessario tener conto del rinvio al diritto nazionale contenuto in detto articolo. Pertanto, quando il diritto di uno Stato membro conferisce al parlamento nazionale una competenza a chiedere la sospensione dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di uno dei suoi membri, il Parlamento disporrebbe della stessa competenza nei confronti del deputato europeo eletto a titolo di tale Stato. Il Parlamento ritiene che, in un caso del genere, una decisione di difendere l’immunità di un deputato produrrebbe effetti giuridici vincolanti e una decisione di non difendere l’immunità potrebbe essere oggetto di un ricorso di annullamento.

72      I ricorrenti sostengono che il collegamento degli effetti giuridici al diritto nazionale cui rinvia l’articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 non è ragionevole, poiché introduce una differenza di trattamento fra le immunità, lasciando senza tutela, in assenza di una richiesta di revoca, le immunità previste all’articolo 9, primo comma, lettera b), e secondo comma, del protocollo n. 7, laddove esse sono disciplinate esclusivamente dal diritto dell’Unione. Peraltro, siffatto collegamento con il diritto nazionale lederebbe il principio di uguaglianza tra i deputati e la libera circolazione delle persone, dal momento che, in caso di violazione delle immunità da parte di uno stesso Stato membro, il Parlamento potrebbe difendere il deputato eletto a titolo di tale Stato e non il deputato eletto a titolo altri Stati.

73      In subordine, i ricorrenti sostengono che, quand’anche la competenza del Parlamento a difendere l’immunità di un deputato dovesse essere ricercata nel diritto nazionale, le disposizioni dell’articolo 12 del regolamento della Camera dei deputati e il combinato disposto dell’articolo 751, paragrafo 2, e dell’articolo 753 del codice di procedura penale consentirebbero al Parlamento di adottare misure vincolanti nei confronti delle autorità giudiziarie nazionali. I ricorrenti aggiungono che tali disposizioni nazionali devono essere interpretate in modo da garantire che il Parlamento sia pienamente in grado di svolgere il proprio compito.

74      A tal riguardo, in primo luogo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7, sul loro territorio nazionale, i membri del Parlamento beneficiano delle immunità riconosciute, dal diritto nazionale, ai membri del parlamento del loro paese (v. punto 24 supra). La disposizione in parola comporta che l’ampiezza e la portata dell’immunità di cui godono i deputati sul loro territorio nazionale, in altri termini, il contenuto sostanziale di suddetta immunità, sono determinate dai vari ordinamenti nazionali cui la medesima rinvia (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T‑42/06, EU:T:2010:102, punto 106).

75      È pacifico che i diritti nazionali variano per quanto riguarda il contenuto sostanziale dell’immunità parlamentare. Quest’ultima può dunque consistere nell’impossibilità, per le autorità giudiziarie o di polizia, di adottare talune misure nei confronti dei membri del parlamento nazionale, senza aver previamente ottenuto un’autorizzazione, generalmente dall’assemblea cui appartengono. Essa può altresì consistere nella facoltà concessa al parlamento nazionale di chiedere, d’ufficio o su richiesta del membro interessato, la sospensione di talune misure già adottate nei confronti di quest’ultimo, quali le misure privative della libertà o gli atti di esercizio dell’azione penale, in particolare quando le autorità di cui trattasi non riconoscono l’immunità di detto membro. Siffatto potere conferito al parlamento nazionale fa necessariamente parte del contenuto sostanziale dell’immunità dei membri di tale parlamento.

76      Ne consegue che il rinvio al diritto nazionale operato all’articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 comporta che, nel caso in cui il diritto di uno Stato membro preveda una procedura di difesa dell’immunità dei membri del parlamento nazionale, che consenta a quest’ultimo di intervenire presso le autorità giudiziarie o di polizia, segnatamente chiedendo la sospensione dell’esercizio dell’azione penale nei confronti di uno dei suoi membri, gli stessi poteri siano riconosciuti al Parlamento nei confronti dei deputati europei eletti a titolo di tale Stato (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T‑42/06, EU:T:2010:102, punti 105 e 115).

77      Nei limiti in cui i ricorrenti affermano che una siffatta interpretazione comporterebbe una disparità di trattamento tra i membri del Parlamento a seconda dello Stato a titolo del quale essi sono stati eletti, occorre rilevare che una tale differenza deriva dal rinvio al diritto nazionale operato all’articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7.

78      In secondo luogo, nella fattispecie, occorre constatare che l’articolo 71 della Costituzione spagnola (v. punto 29 supra) non attribuisce alcuna competenza al Parlamento nazionale per intervenire quando le autorità nazionali non riconoscano l’immunità di un membro del Parlamento nazionale, se del caso, richiedendo la sospensione dell’esercizio dell’azione penale avviato nei confronti di tale membro o ancora la sospensione della sua detenzione.

79      I ricorrenti sostengono tuttavia che il combinato disposto dell’articolo 751, paragrafo 2, e dell’articolo 753 del codice di procedura penale, da un lato, e l’articolo 12 del regolamento della Camera dei deputati, dall’altro, conferiscono al parlamento nazionale il potere di adottare atti vincolanti nei confronti delle autorità giudiziarie al fine di garantire la salvaguardia dell’immunità dei suoi membri qualora quest’ultima sia compromessa.

80      A tal riguardo, dal loro tenore letterale risulta che l’articolo 751, paragrafo 2, e l’articolo 753 del codice di procedura penale non conferiscono una competenza propria al parlamento spagnolo, segnatamente non quella di richiedere la sospensione di un procedimento penale. Infatti, la sospensione della procedura prevista all’articolo 753 di detto codice di procedura penale è un effetto automatico collegato all’informazione relativa alla situazione del deputato di cui trattasi, fornita dalle autorità competenti al parlamento nazionale. Tale effetto è temporaneo, poiché la sospensione prosegue fino alla decisione del parlamento nazionale.

81      Inoltre, occorre constatare che l’interpretazione, da parte dei ricorrenti, delle disposizioni menzionate al precedente punto 79 è stata respinta dal Tribunal Supremo (Corte suprema) e dal Tribunal Constitucional (Corte costituzionale). In particolare, con la sentenza 70/2021, del 18 marzo 2021, la cui soluzione è stata ripresa in sentenze successive, il Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) ha dichiarato, in sostanza, che il parlamento nazionale disponeva unicamente della competenza ad autorizzare o meno l’esercizio dell’azione penale nei confronti di uno dei suoi membri, ad eccezione di qualsiasi altro potere, come quello di sospendere la detenzione o l’esercizio dell’azione penale, contrariamente a quanto previsto dalla costituzione di altri Stati. Il Tribunal Constitucional (Corte costituzionale) ha altresì ricordato che le disposizioni del codice di procedura penale e dei regolamenti interni del Senato e della Camera dei deputati dovevano essere interpretate conformemente alle disposizioni dell’articolo 71 della Costituzione spagnola.

82      Si deve quindi constatare che le disposizioni di diritto nazionale richiamate ai precedenti punti da 29 a 33, come interpretate dai giudici nazionali, non conferiscono al parlamento spagnolo il potere di difendere l’immunità di uno dei suoi membri quando il giudice nazionale non riconosca tale immunità, segnatamente chiedendo la sospensione di un procedimento giudiziario avviato nei suoi confronti. Pertanto, il Parlamento non dispone, sulla base del diritto nazionale cui l’articolo 9, primo comma, lettera a), del protocollo n. 7 rinvia, di un siffatto potere nei confronti dei deputati eletti a titolo del Regno di Spagna.

83      Dal complesso delle suesposte considerazioni risulta che il Parlamento non dispone di una competenza la quale trovi la sua fonte in un atto normativo per adottare una decisione di difesa dell’immunità dei ricorrenti che produrrebbe effetti giuridici vincolanti nei confronti delle autorità giudiziarie spagnole. Pertanto, il Parlamento non poteva adottare, in risposta alla richiesta di difesa dell’immunità dei ricorrenti, una decisione produttiva di effetti giuridici vincolanti.

84      Siffatta conclusione non è messa in discussione dagli altri argomenti dei ricorrenti.

85      Da un lato, nei limiti in cui i ricorrenti fanno valere gli effetti che deriverebbero dall’applicazione del principio di leale cooperazione, da tale principio, sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, risulta che gli Stati membri sono tenuti a prendere tutte le misure idonee a garantire la portata e l’efficacia del diritto dell’Unione. Ai sensi dell’articolo 18 del protocollo n. 7, che precisa a questo proposito il principio sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, le istituzioni dell’Unione e le autorità degli Stati membri sono tenute a cooperare al fine di evitare qualsiasi conflitto nell’interpretazione e nell’applicazione delle disposizioni di detto protocollo [v. sentenza del 17 dicembre 2020, Commissione/Slovenia (Archivi della BCE), C‑316/19, EU:C:2020:1030, punto 119 e giurisprudenza ivi citata]. Pertanto, qualora nei confronti di un deputato europeo sia promossa un’azione dinanzi a un giudice nazionale e quest’ultimo sia informato del fatto che è stata avviata una procedura di difesa dei privilegi e delle immunità dello stesso deputato, detto giudice deve sospendere il procedimento giudiziario (sentenza del 21 ottobre 2008, Marra, C‑200/07 e C‑201/07, EU:C:2008:579, punto 43).

86      Secondo i ricorrenti, l’atto impugnato ha necessariamente prodotto effetti giuridici, poiché, se il presidente del Parlamento avesse avviato la procedura di difesa della loro immunità comunicandola in seduta plenaria e rinviandola alla commissione competente, le autorità giudiziarie spagnole avrebbero dovuto sospendere il procedimento penale avviato nei loro confronti.

87      A tal riguardo, occorre ricordare la giurisprudenza secondo la quale gli effetti di un atto che respinge una domanda diretta all’adozione di una decisione devono essere valutati alla luce degli effetti della decisione così richiesta (v. punto 55 supra). Ne consegue che gli effetti dell’atto impugnato devono essere esaminati alla luce di quelli della decisione di difesa richiesta. Orbene, gli effetti di una simile decisione sarebbero stati inesistenti nel caso di specie (v. punto 83 supra). Occorre del pari rilevare che l’effetto sospensivo sul procedimento giudiziario nazionale, fatto valere dai ricorrenti, deriva non già dall’avvio di un procedimento di difesa dell’immunità di un membro del Parlamento, bensì dalle conseguenze che il giudice nazionale deve trarre dall’informazione portata a sua conoscenza dell’avvio di un siffatto procedimento, nel rispetto del principio di leale cooperazione (v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2008, Marra, C‑200/07 e C‑201/07, EU:C:2008:579, punto 43) la cui verifica spetta al giudice dell’Unione.

88      D’altro lato, i ricorrenti affermano che, con l’atto impugnato, il presidente del Parlamento avrebbe consentito alle autorità giudiziarie spagnole di continuare a violare la loro immunità e taluni dei loro diritti fondamentali, segnatamente emettendo i mandati d’arresto menzionati al punto 14 supra. Orbene, è giocoforza constatare che le asserite violazioni derivano dagli atti adottati a livello nazionale e che il Parlamento non disponeva di alcuna competenza per opporsi, con una decisione giuridicamente vincolante, alla loro emanazione.

89      Da tutto quanto precede risulta che l’atto impugnato non può essere contestato mediante il ricorso di annullamento previsto all’articolo 263 TFUE. Occorre quindi accogliere l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento e, pertanto, respingere il ricorso in quanto irricevibile, senza che occorra esaminare la domanda di non luogo a statuire parziale proposta dal Parlamento né l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Regno di Spagna relativa alla mancanza di interesse ad agire dei ricorrenti né, infine, l’eccezione di irricevibilità sollevata dal Parlamento e dal Regno di Spagna nei confronti delle nuove prove prodotte il giorno dell’udienza dai ricorrenti.

 Sulle spese

90      Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

91      Poiché il Parlamento ne ha fatto domanda, i ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Parlamento.

92      Infine, in applicazione dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Regno di Spagna si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      I sig.ri Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres sono condannati a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Parlamento europeo.

3)      Il Regno di Spagna si farà carico delle proprie spese.

Marcoulli

Frimodt Nielsen

Kanninen

Schwarcz

 

      Norkus

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 luglio 2023.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.