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Ricorso proposto il 18 settembre 2015 – De Capitani/Parlamento

(Causa T-540/15)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Emilio De Capitani (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Brouwer e J. Wolfhagen, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione A(2015)4931 del Parlamento europeo, dell’8 luglio 2015, che rifiuta un accesso completo ai documenti LIBE-2013-0091-02 e LIBE-2013-0091-03 relativi alla proposta legislativa di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione e la formazione delle autorità di contrasto (Europol) e abroga le decisioni 2009/371/GAI e 2005/681/GAI;

condannare il convenuto alle spese del procedimento, comprese quelle degli eventuali intervenienti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente su un errore di diritto e sull’erronea applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Il ricorrente fa valere che il Parlamento ha commesso un errore di diritto e ha applicato erroneamente l’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto:

-    l’accesso ai documenti richiesti, che fanno parte del procedimento legislativo, non pregiudica in modo specifico, effettivo e non ipotetico il procedimento decisionale legislativo;

-    il Parlamento non tiene in considerazione il fatto che, segnatamente in seguito al Trattato di Lisbona, i documenti legislativi preparatori sono soggetti al principio del più ampio accesso possibile;

-    se l’articolo 4, paragrafo 3, fosse ancora applicabile ai lavori legislativi preparatori in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il Parlamento avrebbe commesso un errore di diritto e effettuato erroneamente l’esame dell’interesse pubblico prevalente;

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE

Ad avviso del ricorrente, il Parlamento non ha fornito motivazioni in merito al diniego di accesso ai documenti richiesti sulla base dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001, non motivando (i) perché l’accesso completo ai documenti richiesti pregiudicherebbe in modo effettivo e specifico il procedimento decisionale in esame e (ii) perché non vi sia alcun interesse pubblico prevalente nella presente vicenda.

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