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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 7 maggio 2021 – A

(Causa C-296/21)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A

Intervenienti: Helsingin poliisilaitos e Poliisihallitus

Questioni pregiudiziali

In caso di un trasferimento di armi da fuoco disattivate all’interno dell’Unione e tenuto conto delle disposizioni della direttiva del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (91/477/CEE), nella versione modificata dalla direttiva 2008/51/CE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 2 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili, in particolare dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento:

a)    se un organismo di verifica, confermato da un’autorità nazionale, che abbia rilasciato un certificato di disattivazione, possa essere considerato quale organismo ai sensi della direttiva armi e degli articoli 3 e 7 del regolamento sulla disattivazione pur non essendo indicato nell’elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, ove varie autorità di detto Stato membro abbiano comunicato al soggetto che ha trasferito le armi che l’organismo di verifica che ha rilasciato il certificato, operante sotto forma di S.r.l., sia autorizzato a farlo a norma del regolamento, e

b)    se, in luogo dell’iscrizione [Or. 11] nell’elenco pubblicato sulla pagina Internet della Commissione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento, possa essere parimenti prodotta - per un organismo di verifica designato da uno Stato membro ai fini della disattivazione di armi - una prova diversa ottenuta dalle autorità nazionali, cosicché un certificato di disattivazione rilasciato da detto organismo di verifica soddisfa i requisiti previsti nel regolamento ai fini del riconoscimento in uno Stato membro del certificato di disattivazione rilasciato in un altro Stato membro ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento.

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1     Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GU 2008, L 179, pag. 5).

2     Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2403 della Commissione, del 15 dicembre 2015, che definisce orientamenti comuni sulle norme e sulle tecniche di disattivazione per garantire che le armi da fuoco disattivate siano rese irreversibilmente inutilizzabili (GU 2015, L 333, pag. 62).