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Impugnazione proposta il 9 settembre 2023 da Vincent Thunus e a. avverso l’ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 giugno 2023, causa T-666/20

(Causa C-561/23 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Vincent Thunus, Jaime Barragán, Alexandra Felten, Manuel Sutil, Patrick Vanhoudt (rappresentante: L. Levi, avvocata)

Altre parti nel procedimento: Banca europea per gli investimenti, Marc D’hooge

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza del Tribunale del 30 giugno 2023 nella causa T-666/20;

di conseguenza, accogliere le domande presentate dai ricorrenti in primo grado e, quindi:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato, anche per quanto riguarda l’eccezione di illegittimità in esso contenuta;

di conseguenza:

annullare la decisione contenuta nelle buste paga dei ricorrenti del mese di marzo 2020, decisione che fissa l’adeguamento annuale dello stipendio base limitato allo 0,7% per l’anno 2020 a partire dal 1° gennaio 2020 e, pertanto, annullare le decisioni analoghe contenute nelle buste paga successive;

condannare, pertanto, la convenuta al versamento, a titolo di risarcimento del danno materiale, (i) del saldo retributivo corrispondente all’applicazione dell’adeguamento annuale per il 2020, ossia un aumento dell’1%, per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020; (ii) del saldo retributivo corrispondente alle conseguenze dell’applicazione dell’adeguamento annuale dello 0,7% per il 2020 sull’importo delle retribuzioni da versare a partire dal gennaio 2020; (iii) di interessi di mora sui saldi retributivi dovuti fino al completo pagamento delle somme dovute; il tasso degli interessi di mora da applicare dev’essere calcolato sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento, applicabile nel periodo in questione, maggiorato di tre punti;

condannare la convenuta a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Per quanto riguarda l’illegittimità della decisione del 18 luglio 2017: violazione dell’articolo 20 del regolamento del personale e del suo allegato I – violazione dell’obbligo di motivazione del giudice – snaturamento delle prove.

Per quanto riguarda l’illegittimità delle decisioni del 12 dicembre 2019 e del 6 febbraio 2020: violazione dell’articolo 20 del regolamento del personale e del suo allegato I – violazione dell’obbligo di motivazione del giudice – snaturamento delle prove.

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