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Sentenza del Tribunale 17 dicembre 2010 - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli / UAMI

(Causa T-336/08)1

["Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - Rappresentazione di un coniglio di cioccolata con un nastro rosso - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Assenza di carattere distintivo acquisito attraverso l'uso - Art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009)"]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Kilchberg, Svizzera) (rappresentanti: avv. ti R. Lange, E. Schalast e G. Hild)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 11 giugno 2008 (procedimento R 1332/2005-4), riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale raffigurante un coniglio di cioccolata con un nastro rosso

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG è condannata alle spese.

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1 - GU C 260 dell'11.10.2008.