Sentenza del Tribunale 17 dicembre 2010 - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli / UAMI
["Marchio comunitario - Domanda di marchio comunitario tridimensionale - Rappresentazione di un coniglio di cioccolata con un nastro rosso - Impedimento assoluto alla registrazione - Assenza di carattere distintivo - Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Assenza di carattere distintivo acquisito attraverso l'uso - Art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009)"]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Kilchberg, Svizzera) (rappresentanti: avv. ti R. Lange, E. Schalast e G. Hild)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 11 giugno 2008 (procedimento R 1332/2005-4), riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale raffigurante un coniglio di cioccolata con un nastro rosso
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG è condannata alle spese.
____________1 - GU C 260 dell'11.10.2008.