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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg (Austria) il 18 novembre 2020 – CS / Eurowings GmbH

(Causa C-613/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Ricorrente: CS

Resistente: Eurowings GmbH

Questioni pregiudiziali

Se lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo, indetto da un sindacato per far valere rivendicazioni salariali e/o prestazioni sociali possa rappresentare una «circostanza eccezionale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 1 .

Se ciò valga quantomeno nel caso in cui

a) i lavoratori della società controllata si dimostrino solidali con l’invito allo sciopero nei confronti della capogruppo (Lufthansa AG) per sostenere le richieste del personale di cabina della capogruppo avanzate in sede sindacale, e

b) in particolare, nel caso in cui lo sciopero nella società controllata, a seguito di accordo nella società controllante, divenga «autonomo», ove il sindacato, senza alcun motivo apparente, prosegua lo sciopero e addirittura lo estenda con conseguente adesione del personale di cabina della società controllata a detto invito.

Se, ai fini della dimostrazione della sussistenza di una circostanza eccezionale da parte del vettore aereo operativo, sia sufficiente l’affermazione che [Or. 2] l’invito dello sciopero, nonostante l’accoglimento delle richieste da parte della capogruppo, sia stato mantenuto dal sindacato senza alcun valido motivo e persino esteso nel tempo; si chiede, inoltre, chi sia il soggetto responsabile laddove, con riguardo al caso di specie, le circostanze di quanto avvenuto siano rimaste poco chiare.

Se uno sciopero nella società controllata dalla resistente, annunciato il 18 ottobre 2019 per il 20 ottobre 2019 dalle ore 5.00 alle ore 11.00, infine spontaneamente prorogato alle 5.30 fino alle 24 dello stesso 20 ottobre 2019, possa rappresentare una circostanza effettivamente non più sotto controllo.

Se i provvedimenti adottati, consistenti nella predisposizione di un piano di voli alternativo e nella sostituzione, mediante accordi di subnoleggio, dei voli cancellati per mancanza del personale di cabina, con particolare attenzione alle destinazioni non raggiungibili via terra e alla distinzione tra voli interni alla Germania e voli intraeuropei, costituiscano misure adeguate alla situazione, tenendo altresì conto del fatto che, su un totale di 712 voli da operare in quella data, solo 158 voli hanno dovuto essere cancellati.

6.    Quali siano i requisiti cui devono rispondere le affermazioni incombenti al vettore aereo operativo, in merito all’adozione di tutte le misure ragionevoli e tecnicamente ed economicamente sopportabili.

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1 Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).