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Sentenza del Tribunale del 28 settembre 2016 – Klein / Commissione

(Causa T-309/10 RENV) 1

(«Responsabilità extracontrattuale – Direttiva 93/42/CEE – Regime armonizzato in materia di sicurezza e protezione della salute dei pazienti, degli utilizzatori e dei terzi nell’uso dei dispositivi medici – Articolo 8 – Notifica di una decisione di divieto d’immissione in commercio – Mancata presa di posizione della Commissione – Articolo 18 – Indebita marcatura CE – Danno – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Nesso di causalità»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Christoph Klein (Groβgmain, Austria) (rappresentanti: inizialmente. H.-J. Ahlt e M. Ahlt, successivamente H.-J. Ahlt, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Sipos e G. von Rintelen, agenti, assistiti da C. Winkler, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE, volta ad ottenere la rifusione del preteso danno subito dal ricorrente a causa della violazione da parte della Commissione degli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 8 della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici (GU L 169, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il sig. Christoph Klein, la Commissione europea e la Repubblica federale di Germania sopporteranno le proprie spese.

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1     GU C 347 del 26.11.2011.