Language of document : ECLI:EU:T:2012:519

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA QUINTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

3 ottobre 2012(1)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-25/12,

3M Pumps Srl, con sede in Taglio di Po (Italia), rappresentata dall’avv. F. Misuraca,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. P. Bullock e R. Pethke, in qualità di agenti,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

3M Company, con sede in St. Paul (Stati Uniti), rappresentata dall’avv. R. A. Mallinson,

avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’ UAMI del 27 ottobre 2011 (caso R 2406/2010-1) relativa ad un procedimento d’opposizione tra la 3M Company e la 3M Pumps Srl.


1        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 21 luglio 2012, la ricorrente e la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI hanno congiuntamente informato il Tribunale della conclusione di un accordo amichevole concernente la risoluzione della controversia e hanno chiesto la cancellazione dal ruolo della causa. Esse hanno ugualmente informato il Tribunale del fatto che la questione delle spese ha formato oggetto di un accordo tra di loro, ai termini del quale ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

2        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 20 agosto 2012, la parte convenuta ha comunicato che essa non aveva osservazioni in merito alla rinuncia agli atti depositata dalla ricorrente e ha chiesto che la parte ricorrente sia condannata alle spese.

3        Ai sensi dell’art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti. Inoltre, ai sensi dell’art. 87, n. 5, secondo comma, del regolamento di procedura, qualora vi sia accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l’accordo.

4        Si deve pertanto cancellare la causa dal registro e condannare la parte ricorrente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla parte convenuta.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUINTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-25/12 è cancellata dal ruolo.

2)      La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dal convenuto.

Lussemburgo, 3 ottobre 2012.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       S. Papasavvas


1 Lingua processuale: l’italiano.