Language of document : ECLI:EU:T:2015:437





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 25 giugno 2015 –
PT Musim Mas / Consiglio

(causa T‑26/12)

«Dumping – Importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia – Adeguamento – Articolo 2, paragrafo 9 e paragrafo 10, lettera i), del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Funzioni analoghe a quelle di un agente che lavora sulla base di commissioni – Entità economica unica – Errore manifesto di valutazione – Principio di buona amministrazione – Uguaglianza e non discriminazione»

1.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Calcolo del prezzo all’esportazione – Elemento da prendere in considerazione – Prezzo praticato in operazioni commerciali normali – Società di distribuzione controllate dal produttore – Ricorso ai prezzi di vendita praticati da tali società – Presupposti – Esistenza di un’entità economica unica – Nozione [Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 10, i)] (v. punti 43, 44)

2.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Onere della prova (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 10) (v. punti 45, 46, 90, 91, 95)

3.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Presa in considerazione delle commissioni pagate per le vendite – Società di distribuzione controllata da azionisti comuni al produttore – Esistenza di un’entità economica unica – Nozione – Funzioni dell’operatore commerciale analoghe a quelle di un ufficio vendite interno – Elementi da prendere in considerazione [Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 10, i)] (v. punti 48, 51, 53, 60, 68, 69)

4.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Presa in considerazione delle commissioni pagate per le vendite – Presupposti [Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 2, § 10, i)] (v. punti 74, 76, 77)

5.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Applicazione in ordine successivo degli adeguamenti operati nell’ambito della costruzione del prezzo all’esportazione e di quelli effettuati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento n. 1225/2009 – Ammissibilità – Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, artt. 2, §§ 9 e 10, comma 1) (v. punti 101, 102)

6.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione – Adeguamenti – Potere discrezionale delle istituzioni – Limiti – Obbligo di esame diligente e imparziale di tutte le circostanze pertinenti – Portata (v. punti 112, 113)

7.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Nozione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21) (v. punto 128)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1138/2011 del Consiglio, dell’8 novembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati alcoli grassi e loro miscele originari dell’India, dell’Indonesia e della Malaysia (GU L 293, pag. 1), nonché del regolamento di esecuzione (UE) n. 1241/2012 del Consiglio, dell’11 dicembre 2012, recante modifica del regolamento di esecuzione n. 1138/2011 (GU L 352, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La PT Perindustrian dan Perdagangan Musim Semi Mas (PT Musim Mas) sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

3)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

4)

La Sasol Olefins & Surfactants GmbH e la Sasol Germany GmbH sopporteranno le proprie spese.