Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 4 settembre 2014 – Prigent / Commissione
(Causa F-111/13) 1
(Funzione pubblica – Concorso generale – Bando di concorsi generali EPSO/AD/230/12 (AD 5) e EPSO/AD/231/12 (AD 7) – Condizione di ammissibilità relativa all’esperienza professionale del concorso EPSO/AD/231/12 (AD 7) non soddisfatta – Riassegnazione al concorso EPSO/AD/230/12 (AD 5) – Iscrizione sull’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/230/12 (AD 5) – Interesse ad agire – Tardività del reclamo – Domande di riesame successive)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Oliver Prigent (Fentange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Moyse)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: avv.ti J. Currall e G. Gattinara)
Oggetto
La domanda di annullare, da un lato, la decisione di EPSO di non ammettere il ricorrente alla fase di selezione del concorso EPSO/AD/231/12 (AD7) e di riassegnarlo al concorso EPSO/AD/230/12 (AD5) e, dall’altro, di annullare la decisione di iscriverlo sull’elenco di riserva del summenzionato concorso AD5 e di risarcire i danni materiali e morali che egli afferma di aver subito.
Dispositivo
Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
Il sig. Prigent sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.
________________________1 2 GU C 31 dell’1.2.2014, pag. 22.