Language of document : ECLI:EU:F:2013:67

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA

(Terza Sezione)

30 maggio 2013

Causa F‑102/11

Luigi Marcuccio

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica – Articolo 34, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura – Atto introduttivo presentato tramite telefax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa apposta sul telefax diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Tardività del ricorso – Irricevibilità manifesta»

Oggetto:      Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in sostanza, l’annullamento della decisione del 22 dicembre 2010 mediante la quale la Commissione europea ha respinto la sua domanda di pagamento delle spese di viaggio per gli anni dal 2005 al 2010, presentata ai sensi dell’articolo 8 dell’allegato VII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»). Il deposito a mezzo posta dell’originale dell’atto introduttivo è stato preceduto dall’invio per telefax, in data 10 ottobre 2011, di un documento presentato come la copia dell’originale dell’atto introduttivo.

Decisione:      Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Sottoscrizione autografa di un avvocato – Requisito ad substantiam di rigorosa applicazione – Insussistenza – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, artt. 19, terzo comma, e 21, primo comma, e allegato I, art. 7, § 1; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34, § 1)

2.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Atto introduttivo presentato per fax entro il termine di ricorso – Sottoscrizione autografa dell’avvocato diversa da quella che figura sull’originale dell’atto introduttivo inviato per posta – Conseguenze – Mancata considerazione della data di ricezione del fax al fine di valutare il rispetto del termine di ricorso

(Statuto della Corte di giustizia, art. 45, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 34, §§ 1 e 6; Statuto dei funzionari, art. 91, § 3)

1.      Dagli articoli 19, terzo comma, e 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia,, applicabili al procedimento dinanzi al Tribunale della funzione pubblica a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’allegato I del medesimo Statuto, risulta che ogni ricorrente deve farsi rappresentare da una persona abilitata a tale scopo e che i giudici dell’Unione possono essere validamente aditi soltanto mediante un atto introduttivo sottoscritto da quest’ultima. Nessuna deroga o eccezione a tale obbligo è prevista dallo Statuto della Corte o dal regolamento di procedura del Tribunale.

Dunque, è proprio l’importanza fondamentale del ruolo dell’avvocato quale ausiliario della giustizia nei procedimenti giurisdizionale dinanzi al Tribunale il motivo per cui l’articolo 34, paragrafo 1, del regolamento di procedura prevede che l’originale di ogni atto processuale debba essere sottoscritto dal rappresentante della parte. Infatti, mediante l’apposizione della propria sottoscrizione, quest’ultimo assume la responsabilità per il compimento ed il contenuto dell’atto introduttivo e adempie il ruolo essenziale di ausiliario della giustizia, che gli conferiscono lo Statuto della Corte e il regolamento di procedura del Tribunale, permettendo così, attraverso l’esercizio del suo ministero, l’accesso del ricorrente al Tribunale.

Pertanto, l’obbligo di sottoscrizione autografa garantisce, in un intento di certezza del diritto, l’autenticità dell’atto introduttivo ed esclude il rischio che tale atto non sia, in realtà, opera del soggetto a ciò abilitato. Tale obbligo deve dunque essere considerato come un requisito di forma sostanziale, da applicarsi rigorosamente, e la cui inosservanza comporta l’irricevibilità del ricorso.

(v. punti 22-24)

Riferimento

Corte: 15 marzo 1984, Vaupel/Corte di giustizia, 131/83 (punto 8); 5 dicembre 1996, Lopes/Corte di giustizia, C‑174/96 P (punto 8)

Tribunale di primo grado: 23 maggio 2007, Parlamento/Eistrup, T‑223/06 P (punti 50 e 51)

2.      Nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica dell’Unione, ai fini del regolare deposito di qualsiasi atto processuale, l’articolo 34 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, e segnatamente i paragrafi 1 e 6 dello stesso, impongono al rappresentante della parte interessata di sottoscrivere di suo pugno l’originale dell’atto processuale che viene trasmesso per fax e che dovrà, entro i dieci giorni successivi, essere materialmente depositato nella cancelleria del Tribunale, o a mezzo posta o mediante consegna a mani proprie. In altri termini, ai fini del deposito dell’originale di qualsiasi atto processuale entro i termini prescritti, il citato articolo 34 non consente al rappresentante della parte interessata di apporre due sottoscrizioni autografe distinte, ancorché autentiche, l’una sul documento trasmesso per fax alla cancelleria del Tribunale e l’altra sull’originale che verrà trasmesso a mezzo posta o consegnato a mani proprie a tale cancelleria.

Date queste premesse, qualora risulti che l’originale dell’atto materialmente depositato in cancelleria nei dieci giorni successivi alla sua trasmissione in copia mediante un apparecchio fax presso il Tribunale della funzione pubblica non reca una sottoscrizione identica a quella che figura su tale documento trasmesso via fax, occorre constatare che alla cancelleria del Tribunale sono pervenuti due atti processuali distinti, ciascuno munito di una sottoscrizione propria, quand’anche entrambe siano state apposte dalla medesima persona. Poiché la trasmissione del testo inviato per fax non soddisfa i requisiti di certezza del diritto dettati dall’articolo 34 del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, la data di trasmissione del documento inviato a mezzo fax non può essere presa in considerazione ai fini del rispetto del termine di ricorso.

D’altro canto, il termine di ricorso è fissato dall’articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, e a detto termine si aggiunge il termine in ragione della distanza previsto dall’articolo 45, primo comma, dello Statuto della Corte. Il regolamento di procedura del Tribunale non può derogare a tali disposizioni. Di conseguenza, occorre che l’originale dell’atto introduttivo sia redatto al più tardi allo scadere dei termini sopra indicati. In tale ottica, l’invio per fax non è soltanto una modalità di trasmissione, ma permette anche di dimostrare che l’originale del ricorso trasmesso fuori termine era già stato redatto nei termini summenzionati.

(v. punti 25-27)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: 21 febbraio 2013, Marcuccio/Commissione, F‑113/11 (punto 22)