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Ricorso proposto il 18 febbraio 2010 - Certmedica International / UAMI - Lehning Entreprise (L112)

(Causa T-77/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Certmedica International GmbH (Aschaffenburg, Germania) (rappresentante: avv. P. Pfortner)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lehning Entreprise SARL (Sainte Barbe, Francia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 dicembre 2009 (procedimento R 934/2009-2), notificata il 21 dicembre 2009, nella parte in cui dichiara nullo il marchio comunitario "L112" (EU 002349728) in relazione ai prodotti "prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti medici da ingerire; integratori alimentari per uso medico" nella classe 5;

in subordine, annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 dicembre 2009 (procedimento R 934/2009-2), notificata il 21 dicembre 2009, nella parte in cui dichiara nullo il marchio comunitario "L112" (EU 002349728) in relazione ai prodotti "prodotti medici da ingerire, integratori alimentari per uso medico" nella classe 5;

in ulteriore subordine, annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 9 dicembre 2009 (procedimento R 934/2009-2), notificata il 21 dicembre 2009, nella parte in cui dichiara nullo il marchio comunitario "L112" (EU 002349728) in relazione ai prodotti "prodotti medici da ingerire" nella classe 5;

respingere in toto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario "L112" (EU 002349728), fondata sul marchio francese "L.114" (F 1 312 700) e procedere alla registrazione del marchio comunitario "L112" per i seguenti prodotti:

"Classe 5: prodotti farmaceutici, veterinari e igienici; prodotti medici da ingerire; integratori alimentari per uso medico; concentrati di alimenti dietetici a base di crostacei (come il chitosan)

Classe 29: concentrati di alimenti a base di crostacei (come il chitosan)";

in subordine, respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario "L112" (EU 002349728), fondata sul marchio francese "L.114" (F 1 312 700), nella parte in cui è diretta a far dichiarare la nullità del marchio "L112" nella classe 5, per i prodotti "prodotti medici da ingerire; integratori alimentari per uso medico", e procedere alla registrazione del marchio comunitario "L112" per i seguenti prodotti:

"Classe 5: prodotti igienici; prodotti medici da ingerire; integratori alimentari per uso medico; concentrati di alimenti dietetici a base di crostacei (come il chitosan)

Classe 29: concentrati di alimenti a base di crostacei (come il chitosan)";

in ulteriore subordine, respingere la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario "L112" (EU 002349728), fondata sul marchio francese "L.114" (F 1 312 700), nella parte in cui è diretta a far dichiarare la nullità del marchio comunitario "L112" nella classe 5, per i prodotti "medici da ingerire", e procedere alla registrazione del marchio comunitario "L112" per i seguenti prodotti:

"Classe 5: prodotti igienici; prodotti medici da ingerire; concentrati di alimenti dietetici a base di crostacei (come il chitosan)

Classe 29: concentrati di alimenti a base di crostacei (come il chitosan)";

condannare la parte che ha promosso il procedimento di dichiarazione di nullità a sopportare tutte le spese sostenute dalla ricorrente relativamente a tale procedimento e al procedimento di ricorso;

in subordine, condannare la parte che ha promosso il procedimento di dichiarazione di nullità a sopportare le spese di tale procedimento solo nei limiti in cui venga dichiarata la nullità del marchio "L112" (EU 002349728) relativamente ai prodotti "prodotti farmaceutici" (20%);

in ulteriore subordine, condannare la parte che ha promosso il procedimento di dichiarazione di nullità a sopportare le spese di tale procedimento solo nei limiti in cui venga dichiarata la nullità del marchio "L112" (EU 002349728) relativamente ai prodotti "prodotti farmaceutici; integratori alimentari per uso medico" (30%).

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio comunitario denominativo n. 2 349 728 per prodotti delle classi 5 e 29

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: Lehning Entreprise SARL

Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità: marchio denominativo francese "L.114" (marchio n. 1 312 700); la domanda di dichiarazione di nullità si riferisce peraltro solo a determinati prodotti della classe 5

Decisione della divisione di annullamento: accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità e dichiarazione di nullità parziale del marchio comunitario interessato

Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento del ricorso della ricorrente

Motivi dedotti:

mancanza della prova dell'uso del marchio francese "L.114" ad opera della parte che richiede la dichiarazione di nullità;

mancanza di somiglianza tra i prodotti della classe 5;

valutazione giuridicamente errata della commissione di ricorso per quanto attiene alla somiglianza tra i segni.

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