Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della OPI Products Inc. contro l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno, presentato il 23 novembre 2001PRIVATE 

    (Causa T-288/01)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 23 novembre 2001 la OPI Products Inc., rappresentata dagli avv.ti Emmanuel Cornu e Eric De Gryse della Braun Bigwood SCRL, Bruxelles (Belgio), ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno.

Parte al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era anche la Maxim Marken-Produkte GmbH & Co. KG.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

(annullare la decisione della terza commissione di ricorso nella misura in cui esclude dalla registrazione nella classe 3 la domanda contestata di marchio comunitario n. 737 510 relativa al marchio verbale "NICOLE" per "oli di base, cosmetici, lozioni per capelli, incluso smalto per unghie";

(ingiungere all'UAMI di registrare il marchio "NICOLE" relativamente a beni della classe 3 inclusi oli di base, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici e smalto per unghie.

Motivi e principali argomenti

PRIVATE Richiedente il marchio comunitario:

Il marchio comunitario in questione:

Titolare del diritto al marchio o al segno fatto valere mediante opposizione nel procedimento di opposizione:

Marchio o segno fatto valere mediante opposizione nel procedimento di opposizione:

Decisione della divisione di opposizione:

Decisione della commissione di ricorso:

Motivi del ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado: OPI Products Inc.

Il marchio comunitario "NICOLE" per beni nella classe 3.

Maxim Marken-Produkte GmbH & Co. KG.

Il marchio verbale "NICOLE" per taluni beni nella classe 3.

Rigetto parziale dell'opposizione.

Annullamento della decisione della divisione di opposizione per "dentifrici" nella classe 3 e rigetto del successivo ricorso da parte della OPI Products Inc.

Violazione dell'art. 43, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94 per il fatto che la prova dell'uso del marchio fatto valere mediante opposizione era insufficiente. La ricorrente asserisce inoltre la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 dato che non sussiste probabilità alcuna di confusione o somiglianza di beni.

____________