Language of document : ECLI:EU:T:2006:89

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

26 giugno 2006 (*)

«Rettifica di ordinanza»

Nella causa T-287/01,

Bioelettrica S.p.A., con sede in Pisa (Italia), rappresentata dall’avv. Ombretta Fabe Dal Negro,

ricorrente,

sostenuta da
Lurgi AG, con sede in Francoforte (Germania),
e
Lurgi S.p.A., con sede in Milano (Italia),

rappresentate dagli avv.ti M. Schütte e M. Benedettelli, con domicilio eletto in Lussemburgo,

intervenienti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. H. Støvbaek e B. Schima, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. M. Moretto, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda diretta a far constatare la nullità e l'illegittimità della risoluzione, notificata dalla Commissione alla ricorrente il 6 settembre 2001, del contratto BM 1007/94 IT/DE/UK/PO, del 12 dicembre 1994, relativo all'attuazione del progetto intitolato «Energy Farm: an IGCC plant for the production of electricity and heat through gasification of SRF biomass (Phase I)» e, d'altro lato, una domanda di condanna della Commissione al risarcimento del danno che la ricorrente asserisce aver subito a seguito del comportamento della Commissione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione)

composto dal sig. J. Azizi, presidente e dai sigg. M. Jaeger e F. Dehousse, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

1       Il 20 marzo 2006, il Tribunale ha emesso l'ordinanza nella causa sopraccitata.

2       Ai sensi dell'articolo 84 del suo regolamento di procedura, il Tribunale può rettificare d'ufficio gli errori materiali o altre evidenti inesattezze.

3       Nella fattispecie, occorre rettificare un errore materiale nella parte conclusiva di questa ordinanza riguardante la firma del presidente.

4       Le parti non hanno presentato osservazioni in merito entro il termine impartito dalla cancelleria.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

Nella parte conclusiva di questa ordinanza, si deve leggere «presidente: J. Azizi» invece che «presidente: M. Jaeger»

Lussemburgo, 26 giugno 2006.

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       J. Azizi


* Lingua processuale: l'italiano.