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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Amsterdam (Paesi Bassi) il 13 novembre 2023 – Smurfit Kappa Europe BV e a. / Unilever Europe BV e a.

(Causa C-673/23, Smurfit Kappa Europe e a.)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof Amsterdam

Parti nel procedimento principale

Attori: Smurfit Kappa Europe BV, Smurfit International BV, Smurfit Kappa Italia SpA, DS Smith Italy BV, DS Smith plc, DS Smith Packaging Italia SpA, DS Smith Holding Italia SpA, Toscana Ondulati SpA

Convenuti: Unilever Europe BV, Unilever Supply Chain Company AG, Unilever Italy Holdings Srl

Questioni pregiudiziali

1)    a) Se esista uno stretto collegamento, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I-bis 1 , tra:

i)    da un lato un’azione contro un convenuto principale (anche: convenuto di riferimento) che non è destinatario di una decisione della Commissione in materia di intese ma che, come entità di cui si sostiene che faccia parte dell’impresa ai sensi del diritto dell’Unione europea in materia di concorrenza (in prosieguo: l’Impresa), è considerato responsabile in modo ascendente per l’accertata violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione e

ii)    dall’altro lato un’azione contro:

(A)    un secondo convenuto che è destinatario di tale decisione, e/o

(B)    un secondo convenuto che non è destinatario della decisione nei confronti del quale si afferma che questo, quale entità giuridica, fa parte di un’Impresa che nella decisione è considerata responsabile ai sensi del diritto pubblico per la violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione.

Se al riguardo faccia differenza:

(a)    se il convenuto di riferimento considerato responsabile in modo ascendente nel periodo dell’intesa si limitasse a detenere e gestire azioni;

(b)    – in caso di risposta affermativa alla questione 4a – se il convenuto di riferimento ritenuto responsabile in modo ascendente fosse coinvolto nella produzione, distribuzione, vendita e/o consegna di prodotti oggetto del cartello e/o fornitura di servizi oggetto del cartello;

(c)    se il convenuto di riferimento risieda o meno nello Stato membro dove l’autorità nazionale garante della concorrenza ha constatato (soltanto) una violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione sul mercato nazionale;

(d)    se il secondo convenuto, destinatario della decisione, sia considerato nella decisione stessa

(i)    di fatto partecipante all’intesa – nel senso che ha effettivamente partecipato all’accordo o agli accordi illeciti e/o alle pratiche concordate accertati oppure

(ii)    quale entità giuridica facente parte dell’Impresa tenuta responsabile ai sensi del diritto pubblico per la violazione del divieto di intese sancito dal diritto dell’Unione;

(e)    se il secondo convenuto, che non è destinatario della decisione, abbia effettivamente prodotto, distribuito, venduto e/o fornito i prodotti e/o servizi oggetto del cartello;

(f)    se il convenuto di riferimento e il secondo convenuto facciano parte o meno della stessa Impresa,

(g)    le parti attrici hanno acquistato o ricevuto direttamente o indirettamente prodotti e/o servizi dal convenuto di riferimento e/o dal secondo convenuto.

b) Se ai fini della risposta alla questione 1a sia rilevante se si possa o meno prevedere che il secondo convenuto di cui trattasi venga chiamato dinanzi all’autorità giurisdizionale di detto convenuto di riferimento. In caso affermativo, se detta prevedibilità sia un criterio distinto ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I-bis. Se detta prevedibilità sia in linea di principio presunta in considerazione della sentenza Sumal del 6 ottobre 2021, C-882/19, ECLI:EU:C:2021:800. In che misura le circostanze menzionate alle lettere da a) a g) della questione la rendano qui prevedibile che il secondo convenuto venga chiamato dinanzi all’autorità giurisdizionale del convenuto di riferimento.

2)    Se al fine di stabilire la giurisdizione si debba prendere in considerazione anche la probabilità di successo dell’azione contro il convenuto di riferimento. In caso affermativo, se per tale giudizio sia sufficiente che non si possa escludere a priori che la domanda verrà accolta.

3)    Se la presunzione, accettata in diritto della concorrenza, di influenza determinante esercitata dalle (sanzionate) società madri riguardo all’attività economica delle società figlie (la «presunzione Akzo») possa o debba essere applicata nei procedimenti (civili) risarcitori dei danni causati da cartelli.

4)    a) Se ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I-bis, possano essere convenuto di riferimento (congiuntamente) diversi convenuti stabiliti nello stesso Stato membro.

b) Se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I-bis, indichi direttamente l’autorità giurisdizionale territorialmente competente, senza tenere conto del diritto nazionale.

c) In caso di risposta negativa alla questione 4a – così che un solo convenuto può essere convenuto di riferimento – e di risposta affermativa alla questione 4b – nel senso che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I-bis, indica direttamente l’autorità giurisdizionale territorialmente competente, senza tenere conto del diritto nazionale:

se ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I-bis, resti spazio per un rinvio interno al giudice del domicilio del convenuto nello stesso Stato membro.

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1 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).