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Comunicazione sulla GU

 

     SENTENZA DELLA CORTE

     12 dicembre 2002

nella causa C-273/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Bundespatentgericht): Ralf Sieckmann contro Deutsches Patent- und Markenamt (1)

    ("Marchi d'impresa ( Ravvicinamento delle legislazioni ( Direttiva 89/104/CEE ( Art. 2 ( Segni suscettibili di costituire un marchio d'impresa ( Segni che possono essere riprodotti graficamente ( Segni

olfattivi")

    (Lingua processuale: il tedesco)

    (Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella "Raccolta della giurisprudenza della Corte")

Nel procedimento C-273/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Bundespatentgericht (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Ralf Sieckmann e Deutsches Patent- und Markenamt, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken (relatore) e N. Colneric e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione, ha pronunciato il 12 dicembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)L'art. 2 della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che può costituire un marchio d'impresa un segno che di per sé non è suscettibile di essere percepito visivamente, a condizione che esso possa formare oggetto di una rappresentazione grafica ( in particolare mediante figure, linee o caratteri ( che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva.

2)Qualora si tratti di un segno olfattivo, i requisiti di rappresentazione grafica non sono soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione di un odore o attraverso la combinazione di tali elementi.

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1 - GU C 259 del 9.9.2000