Language of document : ECLI:EU:F:2010:100

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

14 settembre 2010


Causa F-85/09


Francisco Rossi Ferreras

contro

Commissione europea

«Funzione pubblica — Funzionari — Esercizio di valutazione 2001/2002 — Rapporto di evoluzione della carriera — Esecuzione di una sentenza di annullamento — Conseguenze della revoca di un atto — Fissazione degli obiettivi»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Rossi Ferreras chiede l’annullamento del suo rapporto di evoluzione della carriera «per il periodo 1° luglio 2001 ‑ 31 dicembre 2002».

Decisione: Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato alla totalità delle spese.

Massime

1.      Ricorso di annullamento — Sentenza di annullamento — Effetti — Conseguenze dell’annullamento di un atto che pone fine ad un procedimento amministrativo

(Art. 233 CE)

2.      Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Redazione

(Statuto dei funzionari, art. 43)

3.      Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Sistema istituito dalla Commissione — Transizione dal sistema precedente a quello nuovo

(Statuto dei funzionari, art. 43)

4.      Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Sindacato giurisdizionale — Limiti

(Statuto dei funzionari, art. 43)

5.      Funzionari — Valutazione — Rapporto di evoluzione della carriera — Modifica delle valutazioni rispetto alla valutazione anteriore — Obbligo di motivazione — Portata

(Statuto dei funzionari, art. 43)

1.      L’annullamento da parte del giudice dell’Unione di un atto che pone fine ad un procedimento amministrativo comprendente varie fasi non comporta necessariamente l’annullamento di tutto il procedimento precedente l’adozione dell’atto impugnato, indipendentemente dalla motivazione, di merito o procedurale, adottata nella sentenza di annullamento.

(v. punto 49)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 15 ottobre 1998, causa T‑2/95, Industrie des poudres sphériques/Consiglio (Racc. pag. II‑3939, punto 91)

Tribunale della funzione pubblica: 25 aprile 2007, causa F‑50/06, Lebedef‑Caponi/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑109 e II‑A‑1‑597, punto 37), e 22 ottobre 2008, causa F‑46/07, Tzirani/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑323 e II‑A‑1‑1773, punto 53)

2.      Qualora un progetto di rapporto di evoluzione della carriera sia stato irregolarmente redatto, avendo il valutatore omesso di tenere preliminarmente il colloquio di valutazione richiesto, tale irregolarità è effettivamente sanata se, successivamente alla redazione del detto rapporto ma prima che quest’ultimo diventi definitivo, è organizzato un colloquio formale con il valutatore o con il vidimatore, nel corso del quale l’interessato può far valere le sue osservazioni.

(v. punti 53 e 54)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 13 dicembre 2005, cause riunite T‑155/03, T‑157/03 e T‑331/03, Cwik/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑411 e II‑1865, punti 159‑161)

3.      Dall’art. 4, n. 1, e dall’art. 7, n. 1, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla Commissione risulta che la valutazione del rendimento dei funzionari durante l’esercizio 2001/2002 è effettuata nonostante la mancata previa fissazione degli obiettivi. Tuttavia, tale mancanza non esclude che al funzionario siano stati assegnati compiti precisi da parte dei suoi superiori gerarchici.

Di conseguenza, nulla osta a che il valutatore indichi nel rapporto di evoluzione della carriera per il periodo di riferimento che il funzionario non ha raggiunto i suoi obiettivi, se ciò è avvenuto, dal momento che i suoi compiti sono stati definiti nella sua scheda individuale di cui ha avuto conoscenza.

La validità di un siffatto rapporto non può essere rimessa in discussione dall’argomento secondo il quale i compiti assegnati ad un funzionario non sono sufficientemente precisi per permettergli di determinare con precisione come egli debba assolverli. Infatti, in un caso del genere, egli è tenuto a chiedere ai suoi superiori gerarchici i chiarimenti e i consigli necessari.

(v. punti 55-57)

4.      Le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale per valutare il lavoro dei loro funzionari. Di conseguenza, i giudizi di valore sui funzionari contenuti nei rapporti di evoluzione della carriera sono sottratti al controllo giurisdizionale, il quale si esercita soltanto sulle eventuali irregolarità formali, sugli errori di fatto manifesti che inficiano i giudizi dell’amministrazione, nonché su un eventuale sviamento di potere.

(v. punto 72)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 settembre 2007, causa T‑249/04, Combescot/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑181 e II‑A‑1‑1219, punto 78)

5.      L’amministrazione ha l’obbligo di motivare ogni rapporto di evoluzione della carriera in maniera sufficiente e circostanziata al fine di dare all’interessato la possibilità di formulare osservazioni su detta motivazione, e il rispetto di tali obblighi è ancora più importante allorché la valutazione subisce un abbassamento rispetto a quella precedente.

Tuttavia, poiché le prestazioni di un funzionario possono variare da un periodo all’altro, è necessario che esista uno scostamento sufficientemente rilevante tra rapporti di evoluzione della carriera consecutivi perché un obbligo particolare di motivazione si imponga al valutatore e al vidimatore.

(v. punti 79 e 81)



Riferimento:

Tribunale di primo grado: 12 giugno 2002, causa T-187/01, Mellone/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑81 e II‑389, punto 27 e giurisprudenza ivi citata), e 25 ottobre 2005, causa T‑50/04, Micha/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑339 e II‑1499, punto 36)

Tribunale della funzione pubblica: 15 marzo 2007, causa F‑111/05, Sanchez Ferriz/Commissione (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑71 e II‑A‑1‑425, punto 65), e 10 novembre 2009, causa F‑93/08, N/Parlamento (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑433 e II‑A‑1‑2339, punto 86)