Language of document : ECLI:EU:T:2011:211





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 12 maggio 2011 – Jager & Polacek / UAMI (REDTUBE)

(causa T‑488/09)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo REDTUBE – Marchio nazionale anteriore non registrato Redtube – Mancato pagamento entro il termine della tassa di opposizione – Decisione che dichiara che l’opposizione si considera come non proposta – Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 2869/95 – Tutela del legittimo affidamento – Regola 17 del regolamento (CE) n. 2868/95 – Procedimento ex parte – Art. 8, n. 2, del regolamento (CE) n. 216/96 – Regola 18 del regolamento n. 2868/95 – Natura giuridica di una comunicazione dell’UAMI che rende noto che un’opposizione è stata dichiarata ricevibile – Regola del parallelismo di forme e dell’actus contrarius – Art. 80 del regolamento (CE) n. 207/2009»

Marchio comunitario – Procedimento di registrazione – Osservazioni dei terzi e opposizione – Mancato pagamento della tassa di opposizione (Regolamento della Commissione n. 2869/95, artt. 8, n. 3, e 8, n. 4) (v. punti 38-41, 44-49)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 29 settembre 2009 (procedimento R 442/2009-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Jager & Polacek GmbH e la RT Mediasolutions s.r.o.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

RT Mediasolutions s.r.o.

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio denominativo REDTUBE per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 41 – domanda di registrazione n. 6096309

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

Jager & Polacek GmbH

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione:

Marchio non registrato Redtube

Decisione della divisione di opposizione:

L’opposizione si considera non proposta

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Jager & Polacek GmbH è condannata alle spese.