Language of document : ECLI:EU:T:2011:317





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 28 giugno 2011 – ReValue Immobilienberatung / UAMI (ReValue)

(causa T‑487/09)

«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario figurativo ReValue – Diniego parziale della registrazione – Impedimento assoluto alla registrazione − Carattere descrittivo – Art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Art. 75 del regolamento n. 207/2009»

Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario –Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente di segni o di indicazioni idonei a designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. c)] (v. punti 58, 69‑73)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 7 ottobre 2009 (procedimento R 531/2009‑4), riguardante una domanda di registrazione del segno figurativo ReValue come marchio comunitario.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:

ReValue Immobilienberatung GmbH

Marchio comunitario di cui trattasi:

Marchio figurativo «ReValue» per servizi delle classi 35, 36, 42 e 45 - domanda di registrazione n. 6 784 292

Decisione dell’esaminatore:

Diniego parziale di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso


Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La ReValue Immobilienberatung GmbH è condannata alle spese.