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Ricorso proposto il 4 dicembre 2009 - Jager & Polacek / UAMI - RT Mediasolutions (REDTUBE)

(Causa T-488/09)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Jager & Polacek GmbH (Vienna, Austria) (rappresentanti: avv.ti A. Renck, V. von Bomhard, T. Dolde)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: RT Mediasolutions s.r.o. (Brno, Repubblica ceca)

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 29 settembre 2009, procedimento R 442/2009-4;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: RT Mediasolutions s.r.o.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "REDTUBE" per prodotti e servizi delle classi 9, 38 e 41 (domanda n. 6 096 309)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: un marchio non registrato "Redtube"

Decisione della divisione di opposizione: l'opposizione si considera non proposta

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

violazione dell'art. 8, secondo comma, del regolamento (CE) n. 216/96 1, in combinato disposto con l'art. 63, n. 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 2, poiché alla ricorrente non sarebbe stata data la possibilità di presentare una memoria di replica;

violazione dell'art. 80, nn. 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, in quanto la decisione sulla ricevibilità dell'opposizione non sarebbe stata regolarmente revocata;

violazione dell'art. 83 del regolamento n. 207/2009, in particolare del principio del legittimo affidamento, in combinato disposto con l'art. 41, n. 3, dello stesso regolamento, della regola 17, n. 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 3 e dell'art. 8, n. 3, lett. a) e b), del regolamento (CE) n. 2869/95 4, poiché la ricorrente avrebbe potuto legittimamente fare affidamento sul fatto che si sarebbe posto rimedio al deposito tardivo della tassa di opposizione tramite il pagamento supplementare nei termini stabiliti.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 5 febbraio 1996, n. 216, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (GU L 28, pag. 11).

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU 2009, L 78, pag. 1).

3 - Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1).

4 - Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2869, relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (GU L 303, pag. 33).