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Ricorso proposto il 4 dicembre 2009 - Polonia / Commissione

(Causa T-486/09)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Szpunar, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 24 settembre 2009, 2009/721/CE, [notificata con il numero C(2009) 7044] che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "garanzia", del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 1, nella parte che esclude dal finanziamento comunitario l'importo di PLN 47 152 775, versato dall'organismo pagatore riconosciuto dalla Repubblica di Polonia;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata prevede una rettifica finanziaria pari al 5% delle spese effettuate nel 2005 nell'ambito del piano di sviluppo rurale, destinate al sostegno dell'attività agricola nelle aree economicamente svantaggiate e delle imprese agroambientali. La rettifica è stata adottata in ragione di presunte carenze nelle verifiche incrociate riguardo all'osservanza dei principi delle normali buone pratiche agricole, del sistema di sanzioni, delle relazioni sui controlli in loco e del coordinamento tra i controlli su tutti gli obblighi connessi alle attività agroambientali.

La ricorrente contesta le asserite carenze deducendo, avverso la decisione impugnata, i seguenti motivi.

In primo luogo, essa contesta la violazione dell'art. 7, n. 4, primo comma, del regolamento n. 1258/1999 2 e dell'art. 31, n. 1, del regolamento n. 1290/2005 3 nonché la violazione degli orientamenti n. VI/5330/97 a causa dell'applicazione di una rettifica finanziaria fondata su un'errata valutazione dei fatti e un'errata interpretazione del diritto. Secondo la ricorrente, non sussiste nessuna delle carenze alla base della rettifica finanziaria e le spese escluse dal finanziamento comunitario in forza della decisione impugnata erano state effettuate conformemente alle disposizioni comunitarie.

Con il primo motivo, la ricorrente afferma che le relazioni sui controlli in loco davano atto della verifica di tutti i principi delle normali buone pratiche agricole, tra cui il controllo del rispetto del limite annuo di concimazione con concimi naturali, conformemente all'art. 28 del regolamento n. 796/2004 4. La ricorrente contesta altresì che il controllo amministrativo comprendente verifiche incrociate con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali non era stato effettuato solo perché tale sistema era inutilizzabile come base di riferimento per le verifiche incrociate e pertanto l'effettuazione di verifiche incrociate mediante tale sistema non era richiesto ai sensi dell'art. 68 del regolamento n. 817/2004 5. La ricorrente afferma inoltre che il sistema di sanzioni da comminare in caso di violazione dei principi delle normali buone pratiche agricole era da ritenersi assolutamente efficace se riferito alla situazione del primo anno di attuazione del piano di sviluppo rurale, e persino più rigoroso dell'attuale sistema di sanzioni comunitarie, quindi perfettamente conforme all'art. 73 del regolamento n. 817/2004. Inoltre, con il primo motivo, la ricorrente deduce che l'esaustività dei controlli in loco sia stata garantita anche in modo più completo di quello richiesto ai sensi dell'art. 69, terzo comma, del regolamento n. 817/2004.

In secondo luogo, la ricorrente contesta la violazione dell'art. 7, n. 4, quarto comma, del regolamento n. 1258/1999 e dell'art. 31, n. 2, del regolamento n. 1290/2005, la violazione degli orientamenti n. VI/5330/97 e la violazione del principio di proporzionalità, in quanto è stata imposta una rettifica forfettaria eccessiva in relazione al rischio di un'eventuale perdita finanziaria per il bilancio della Comunità. La ricorrente è dell'avviso che nessuna delle presunte carenze alla base della rettifica applicata potesse determinare perdite finanziarie per la Comunità e che, in ogni caso, tali supposte perdite finanziarie sarebbero state assolutamente irrisorie e notevolmente inferiori all'importo escluso dal finanziamento comunitario in forza della decisione impugnata.

In terzo luogo, la ricorrente contesta la violazione dell'art. 296, terzo comma, TFUE, per insufficiente motivazione della decisione impugnata. La ricorrente è dell'avviso che la Commissione non abbia fornito chiarimenti e non abbia consentito alle autorità polacche di prendere conoscenza dell'importante modifica disposta in relazione alle asserite carenze.

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1 - GU L 257, pag. 28.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1258, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 160, pag. 103).

3 - Regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

4 - Regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).

5 - Regolamento (CE) della Commissione 29 aprile 2004, n. 817, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 153, pag. 30).