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Ordinanza del Tribunale del 14 aprile 2014 – Manufacturing Support & Procurement Kala Naft / Consiglio

(Causa T-263/12)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento di capitali – Autorità della cosa giudicata – Obbligo di motivazione – Obbligo di comunicazione individuale – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Diritto di proprietà – Proporzionalità – Competenza del Consiglio – Sviamento di potere – Errore di diritto – Nozione di sostegno fornito alla proliferazione nucleare – Errore di valutazione – Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Teheran, Iran) (rappresentanti: F. Esclatine e S. Perrotet, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: É. Cujo e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di parziale annullamento del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

La Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 GU C 258 del 25.8.2012.