Language of document : ECLI:EU:T:2016:235

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

21 aprile 2016 (*)

«Ricorso di annullamento – Settimo programma quadro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) – Progetti MARE, Senior e ECRN – Recupero di una parte del contributo finanziario versato – Decisione che costituisce titolo esecutivo – Natura dei motivi dedotti – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

Nella causa T‑539/13,

Inclusion Alliance for Europe GEIE, con sede in Bucarest (Romania), rappresentato da S. Famiani, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Di Paolo e F. Moro, in qualità di agenti, assistite da D. Gullo, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione C (2013) 4693 final della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al recupero della somma di EUR 212 411,89, maggiorata degli interessi, dovuta dal ricorrente nell’ambito dei progetti MARE, Senior e ECRN,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da G. Berardis, presidente, O. Czúcz e A. Popescu (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti

1        L’Inclusion Alliance for Europe GEIE, ricorrente, è una società rumena operante nel settore della sanità e dell’inclusione sociale.

2        In seguito alla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione (2007-2013) (GU L 412, pag. 1; in prosieguo: il «settimo programma quadro»), la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione delle Comunità europee, ha concluso con il ricorrente, rispettivamente il 19 dicembre 2007 e il 2 settembre 2008, due contratti di sovvenzione denominati «Senior – Social Ethical and Privacy Needs in ICT for Older People: a dialogue roadmap» (in prosieguo: il «contratto Senior») e «Market Requirements, Barriers and Cost-Benefits Aspects of Assistive Technologies» (in prosieguo: il «contratto MARE»).

3        Nell’ambito del programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) (in prosieguo: il «programma quadro IC»), uno dei tre programmi specifici del programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP), adottato con la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) (GU L 310, pag. 15), e relativo, anch’esso, al periodo tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013, la Commissione ha stipulato con il ricorrente, il 6 ottobre 2008, un altro contratto di sovvenzione, denominato «European Civil Registry Network (in prosieguo: il «contratto ECRN»).

4        La partecipazione del ricorrente e degli altri soggetti coinvolti (imprese, enti pubblici e privati, associazioni) ai progetti di ricerca si è svolta, in effetti, nell’ambito di consorzi composti da un partecipante in qualità di coordinatore (coordinator), cui erano attribuiti compiti di carattere amministrativo e gestionale, e dagli altri partecipanti al progetto (other beneficiaries).

5        Ciascun contratto di sovvenzione comprende, in particolare, un allegato II che contiene le condizioni generali che disciplinano i contratti (in prosieguo, rispettivamente: le «condizioni generali del settimo programma quadro», per i contratti Senior e MARE, e le «condizioni generali del programma quadro IC», per il contratto ECRN).

6        Le disposizioni contrattuali in esame prevedono l’erogazione, da parte della Commissione, di un finanziamento – fino ad un tetto massimo predeterminato – a titolo di rimborso dei costi ritenuti finanziabili sostenuti dai partecipanti per l’esecuzione dei progetti di ricerca.

7        Ai fini della verifica delle condizioni richieste per l’attribuzione del finanziamento, la partecipazione ai progetti è suddivisa in periodi di rendicontazione, per i quali i partecipanti ai consorzi, tramite i coordinatori, hanno l’obbligo di presentare puntualmente alla Commissione relazioni concernenti l’attività svolta, i progressi nell’attuazione dei progetti, l’impiego delle risorse utilizzate, nonché i formulari «C-Financial Statement» predisposti da ciascun beneficiario, relativi ai costi sostenuti per l’esecuzione dei contratti e dei quali è chiesto il rimborso.

8        Ai sensi dell’articolo II.22 delle condizioni generali del settimo programma quadro e dell’articolo II.28 delle condizioni generali del programma quadro IC, la Commissione ha il potere, in qualsiasi momento nel corso dell’esecuzione del progetto e fino a cinque anni dopo la conclusione dello stesso, di svolgere (per mezzo di revisori contabili esterni o dei propri servizi) verifiche contabili, riguardanti «aspetti finanziari, sistemici o di altra natura (tra cui i principi contabili e di gestione) relativi alla corretta esecuzione della convenzione di sovvenzione».

9        La procedura di verifica è disciplinata dalle condizioni generali del settimo programma quadro e dalle condizioni generali del programma quadro IC. In particolare, è previsto che, al termine della verifica, sia redatta una relazione provvisoria, inviata al beneficiario interessato, cui è concessa la facoltà di formulare le proprie osservazioni. La relazione finale è poi inviata al beneficiario interessato.

10      L’articolo II.21 delle condizioni generali del settimo programma quadro, analogamente all’articolo II.30 delle condizioni generali del programma quadro IC, disciplina il recupero, da parte della Commissione, delle somme indebitamente corrisposte ai singoli beneficiari, ivi comprese le somme indebitamente percepite come determinate sulla base dei risultati della verifica.

11      L’articolo II.20 delle condizioni generali del settimo programma quadro prevede che con la sottoscrizione del contratto di sovvenzione sia costituito un fondo di garanzia per gestire il rischio legato al mancato recupero degli importi dovuti all’Unione europea dai beneficiari.

12      Inoltre, i contratti Senior, MARE e ECRN prevedono che gli stessi siano disciplinati dalle disposizioni di tali contratti, dagli atti dell’Unione relativi al settimo programma quadro (o al programma quadro IC), dal regolamento finanziario applicabile al bilancio dell’Unione e dalle sue modalità di applicazione, dalle altre norme del diritto dell’Unione e, in via subordinata, dal diritto belga (v. articolo 9 del contratto Senior, articolo 9 del contratto MARE e articolo 10 del contratto ECRN).

13      L’articolo 9, paragrafo 2, del contratto Senior e l’articolo 9 del contratto MARE nonché l’articolo 10 del contratto ECRN prevedono che, in virtù dei contratti di sovvenzione, la Commissione possa adottare decisioni aventi forza esecutiva per imporre obblighi pecuniari, ai sensi dell’articolo 256 CE (divenuto articolo 299 TFUE).

14      La stessa possibilità è prevista dall’articolo II.21 delle condizioni generali del settimo programma quadro e dall’articolo II.30 delle condizioni generali del programma quadro IC.

 Contratti Senior e MARE

15      Nell’ambito del contratto Senior, il ricorrente ha ricevuto un contributo finanziario complessivo per un importo di EUR 57 776, di cui EUR 50 979 a titolo di prefinanziamento e EUR 6 797 versati per il primo periodo di rendicontazione.

16      Nell’ambito del contratto MARE, il ricorrente ha ricevuto un contributo finanziario complessivo per un importo di EUR 74 624, di cui EUR 72 739 a titolo di prefinanziamento e EUR 1 885 versati per il primo periodo di rendicontazione.

17      Con decisione del 15 settembre 2009, il contratto MARE è stato risolto anticipatamente dalla Commissione, in applicazione dell’articolo II.38.b delle condizioni generali del settimo programma quadro, in considerazione della persistente situazione di cattiva esecuzione del progetto, nonostante i ripetuti solleciti formulati dalla Commissione nell’ambito della valutazione intermedia del progetto.

18      Con lettera del 27 maggio 2010 la Commissione ha informato il ricorrente della sua intenzione di avviare una verifica nei suoi confronti (10-BA99-040), conformemente all’articolo II.22 delle condizioni generali del settimo programma quadro, al fine di accertare la corretta esecuzione dei contratti Senior e MARE dal punto di vista finanziario, e di affidarlo alla KPMG Romania Srl.

19      Il 1° agosto 2010 si è tenuta la riunione di chiusura della verifica tra la KPMG Romania e il ricorrente. La verifica ha fatto emergere che la gestione finanziaria dei progetti non era stata effettuata correttamente, ossia che le condizioni di cui ai contratti Senior e MARE ed alle condizioni generali del settimo programma quadro non erano state rispettate.

20      Il 18 ottobre 2010 la relazione provvisoria di verifica è stata trasmessa al ricorrente.

21      Il 17 novembre 2010 il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sulla relazione provvisoria di verifica. Esso ha contestato le conclusioni di detta relazione.

22      Il 21 dicembre 2010 la Commissione, ritenendo che le osservazioni del ricorrente non apportassero alcun nuovo elemento, ha inviato a quest’ultimo la lettera di chiusura della verifica relativa ai progetti Senior e MARE, allegando la relazione finale.

23      Dalla relazione finale di verifica emerge che la Commissione doveva recuperare, con riferimento al contratto Senior, EUR 49 677 e, con riferimento al contratto MARE, EUR 72 890.

24      Nella lettera di accompagnamento alla relazione finale, la Commissione ha informato il ricorrente che la verifica era considerata conclusa, e che essa ne condivideva i risultati. Essa chiedeva inoltre al ricorrente di valutare se gli errori sistematici emersi dalla verifica avessero conseguenze anche sui rendiconti finanziari relativi ai periodi di rendicontazione non ancora sottoposti alla verifica. Il termine per comunicare alla Commissione i risultati di questa analisi era di tre mesi a decorrere dal 21 dicembre 2010.

25      Con messaggio di posta elettronica del 10 marzo 2011 il ricorrente ha informato la Commissione che aveva depositato, il 27 gennaio 2011, una denuncia presso il Mediatore europeo e ha chiesto, in attesa del suo esito, una proroga di ulteriori tre mesi per rispondere alle richieste formulate dalla Commissione. In pari data la Commissione ha negato tale proroga del termine, poiché la presentazione di una denuncia dinanzi al Mediatore non determinava la sospensione della procedura di verifica né l’obbligo di adeguarsi alle sue conclusioni, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore.

26      Il 21 marzo 2011 il ricorrente ha rinnovato la richiesta di proroga del termine, ha contestato le conclusioni della verifica finale e ha chiesto di essere sentito. Con lettera del 23 marzo 2011 la Commissione – pur sottolineando che il ricorrente aveva avuto la possibilità di sottoporre le proprie osservazioni nell’ambito della procedura in contraddittorio sui risultati della verifica – si è dichiarata comunque disponibile ad incontrare il ricorrente qualora quest’ultimo disponesse di nuovi elementi a sostegno delle proprie contestazioni.

27      Con lettera dell’11 luglio 2011 la Commissione ha comunicato al ricorrente che intendeva recuperare le somme dovute a seguito della verifica nel progetto MARE. La Commissione ha precisato che, in mancanza di osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento di tale lettera, avrebbe proceduto all’emissione di una nota di addebito.

28      Il ricorrente ha risposto il 22 luglio 2011, contestando nuovamente i risultati della verifica e informando la Commissione dell’avvio di un procedimento da parte del Mediatore.

29      La Commissione, con lettera del 17 agosto 2011, ha fatto presente al ricorrente che la sua risposta non forniva alcun nuovo elemento probatorio sostanziale ma ha ribadito tuttavia la propria disponibilità ad incontrarlo per esaminare eventuali nuovi elementi.

30      Il 17 ottobre 2011 la Commissione ha emesso la nota di addebito n. 3241111004, per un importo di EUR 72 889,57, nell’ambito del progetto MARE. In caso di mancato pagamento, la Commissione si riservava il diritto di procedere ai sensi dell’articolo 299 TFUE.

31      Con lettera del 27 ottobre 2011 il ricorrente ha chiesto alla Commissione la sospensione della procedura di recupero, poiché la denuncia dinanzi al Mediatore era pendente e la corrispondenza con la Commissione volta alla fissazione di un incontro per l’esame di nuovi elementi era ancora in corso.

32      Il 28 ottobre 2011 il ricorrente ha risposto alla lettera della Commissione del 17 agosto 2011, contestando i risultati della verifica e chiedendo la fissazione di un incontro.

33      Il 22 novembre 2011 si è tenuta una riunione fra il ricorrente e alcuni rappresentanti della Commissione.

34      Il 4 dicembre 2011 il ricorrente ha inviato alla Commissione una nuova lettera nella quale contestava i risultati della verifica finale. La Commissione ha risposto con lettera del 16 dicembre 2011.

35      Il 16 dicembre 2011 il ricorrente ha inviato una lettera all’ufficio del sig. Barroso, presidente della Commissione, che ha risposto con lettera del 19 gennaio 2012.

36      Il 1° marzo 2012 la Commissione ha comunicato al ricorrente la sua intenzione di recuperare le somme dovute a seguito della verifica nel progetto Senior. Al ricorrente veniva concesso un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

37      Il 14 marzo 2012 il ricorrente ha contestato nuovamente le conclusioni della verifica finale.

38      Il 21 marzo 2012 la Commissione ha risposto che le conclusioni della verifica erano corrette e che le obiezioni del ricorrente nulla aggiungevano alle circostanze in precedenza esaminate. Essa ha comunicato pertanto la sua intenzione di emettere una nota di addebito per il recupero delle somme dovute.

39      Il 2 aprile 2012 la Commissione ha emesso la nota di addebito n. 3241203475, per un importo di EUR 49 677, concernente il contratto Senior.

40      Con decisione finale del 2 maggio 2012 il Mediatore ha accertato che non vi era stata cattiva amministrazione da parte della Commissione nella fattispecie.

41      Con lettera del 22 maggio 2012 il ricorrente ha contestato la nota di addebito n. 3241203475.

42      Poiché il ricorrente non aveva effettuato il pagamento di alcuno degli importi indicati nelle note di addebito di entrambi i progetti MARE e Senior, con due lettere di messa in mora inviate, rispettivamente, il 4 aprile 2012 e il luglio 2012, la Commissione ha chiesto il pagamento dell’importo a titolo di capitale, maggiorato degli interessi di mora a decorrere dal termine indicato nelle due note di addebito. La Commissione ha precisato inoltre che, qualora l’importo in questione non fosse stato versato entro quindici giorni, sarebbe stata avviata la procedura di esecuzione forzata per il recupero della somma dovuta.

43      Poiché il ricorrente persisteva nel suo inadempimento, con lettera del 10 dicembre 2012 la Commissione ha comunicato l’intervento del fondo di garanzia e l’emissione a favore di quest’ultimo di due nuove note di addebito, sostitutive delle precedenti, e comprendenti il capitale e gli interessi nel frattempo maturati.

44      Alla luce dei risultati della verifica in riferimento ai due progetti MARE e Senior, la Commissione ha proceduto per ottenere il risarcimento dei danni calcolati conformemente all’articolo II.24 delle condizioni generali del settimo programma quadro, inviando due lettere in data 26 giugno 2012. Il ricorrente non ha presentato alcuna osservazione alla Commissione in risposta a tali lettere.

45      Il 10 settembre 2012 la Commissione ha emesso dunque, relativamente al progetto MARE ed al progetto Senior, due note di addebito a titolo di risarcimento danni accompagnate dagli avvertimenti circa la data a partire dalla quale gli interessi sarebbero cominciati a decorrere e la possibilità di adottare una decisione conformemente all’articolo 299 TFUE.

 Contratto ECRN

46      Nell’ambito del contratto ECRN, il ricorrente ha ricevuto complessivamente un contributo finanziario di EUR 178 230, di cui EUR 106 938 a titolo di prefinanziamento e EUR 71 292 corrisposti in relazione al primo periodo di rendicontazione.

47      Il 9 marzo 2011 la Commissione ha informato il ricorrente dell’intenzione di avviare una procedura di verifica (ll-INFS-024) avente ad oggetto i rendiconti finanziari presentati nell’ambito del progetto ECRN, incaricando a tal fine la KPMG Romania. Dalla verifica è emerso che la gestione finanziaria dei progetti non era stata effettuata correttamente, ossia nel rispetto delle condizioni di cui ai contratti di sovvenzione e alle relative condizioni generali del programma quadro IC.

48      Il 22 settembre 2011 è stata trasmessa al ricorrente la relazione preliminare di verifica della KPMG Romania concernente il progetto ECRN.

49      Il 21 ottobre 2011 il ricorrente ha presentato le sue osservazioni in merito alla relazione preliminare di verifica concernente il progetto ECRN, contestandone le conclusioni.

50      Il 19 dicembre 2011 la Commissione ha inviato al ricorrente la lettera di chiusura della verifica, allegando la relazione finale di verifica. Dalle conclusioni di tale relazione emerge che i costi di cui il ricorrente aveva chiesto il rimborso per l’esecuzione del progetto ammontavano a EUR 360 584 mentre, secondo i risultati della verifica, i costi effettivamente finanziabili ammontavano a EUR 17 732 (di cui il 50% rimborsabili ai sensi dell’articolo 5 del contratto ECRN), che corrispondeva a un’eccedenza di EUR 342 852. Poiché le somme già versate al ricorrente ammontavano ad EUR 178 230, la Commissione doveva quindi recuperare EUR 169 365.

51      Il 15 febbraio 2012 il ricorrente ha contestato i risultati della verifica.

52      Il 1° marzo 2012 la Commissione ha comunicato al ricorrente che essa confermava le conclusioni della relazione finale di verifica.

53      Con lettera del 5 marzo 2012 la Commissione ha comunicato quindi al ricorrente l’avvio della procedura diretta al recupero delle somme non dovute, conformemente alle disposizioni degli articoli II.28.5 e II.30.1 delle condizioni generali CIP. Il ricorrente ha ribadito il suo disaccordo in merito alle conclusioni della verifica.

54      Il 7 maggio 2012 la Commissione ha emesso la nota di addebito n. 3241204669 accompagnata dagli avvertimenti circa la data a partire dalla quale gli interessi sarebbero cominciati a decorrere e l’eventuale adozione della decisione di cui all’articolo 299 TFUE.

55      Con lettera del 22 maggio 2012 il ricorrente ha contestato nuovamente i risultati della procedura di verifica.

56      Poiché il ricorrente non ha provveduto al pagamento nel termine indicato, la Commissione ha inviato un sollecito il 26 giugno 2012. Dinanzi alla persistenza dell’inadempimento, con lettera di messa in mora del 19 luglio 2012 la Commissione ha chiesto il pagamento dell’importo a titolo di capitale, maggiorato degli interessi di mora a decorrere dalla data indicata nella nota di addebito. La Commissione ha precisato inoltre che, qualora l’importo in questione non fosse stato versato entro quindici giorni, sarebbe stata avviata la procedura di esecuzione forzata per il recupero dell’importo dovuto.

57      Il 30 luglio 2012 è stata prorogata la validità della garanzia bancaria costituita il 23 maggio 2008 per la somma di EUR 106 938 corrispondente al contratto ECRN.

58      In esito a tale escussione, il saldo parziale ancora dovuto dal ricorrente era pari a EUR 62 427. Maggiorato degli interessi maturati per un valore di EUR 2 798, esso ammontava complessivamente a EUR 65 225.

 Decisione impugnata

59      Il 17 luglio 2013 la Commissione ha adottato, in forza dell’articolo 299 TFUE, la decisione C (2013) 4693 final, costituente titolo esecutivo per il recupero delle somme in questione.

60      Ai sensi dell’articolo 1 di tale decisione, il ricorrente è debitore nei confronti della Commissione dei seguenti importi a titolo di capitale:

–        per il contratto MARE: EUR 72 889,57 e EUR 7 462,50;

–        per il contratto Senior: EUR 49 677 e EUR 3 461,40;

–        per il contratto ECRN: EUR 65 225.

61      A tali importi si aggiungono gli interessi di mora pari a EUR 13 696,42 al 15 luglio 2013 per un totale di EUR 212 411,89, maggiorati della somma di EUR 25,42 per ogni giorno di ritardo ulteriore.

 Procedimento e conclusioni delle parti

62      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 ottobre 2013 il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

63      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        previa sospensione degli effetti, ai sensi degli articoli 278 TFUE e «160 del regolamento di procedura», accertare e dichiarare che la decisione impugnata è illegittima e, per l’effetto, annullarla;

–        accertare e dichiarare che esso ha correttamente adempiuto i suoi obblighi contrattuali derivanti dai contratti MARE, Senior e ECRN e, per l’effetto, riconoscendo i costi sostenuti, condannare la Commissione alla restituzione delle somme ad esso dovute come da rendiconti trasmessi alla stessa;

–        accertare e dichiarare la responsabilità della Commissione per arricchimento senza causa, annullando la decisione;

–        condannare la Commissione, ai sensi dell’articolo 340 TFUE, a risarcire il danno patrimoniale e morale da esso subito per l’applicazione della decisione impugnata per un totale di EUR 3 000 000 ovvero per un importo da quantificarsi in corso di causa;

–        annullare tutte le altre procedure di investigazione realizzate dalla Commissione o da altre organizzazioni su sua richiesta;

–        condannare la Commissione alle spese.

64      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile e infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

65      Ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale, quando un ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

66      Nella fattispecie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.

 Sulla ricevibilità del ricorso nella parte in cui è diretto contro la KPMG Romania

67      In via preliminare, si deve rilevare che il ricorrente, ai sensi dell’atto introduttivo, sembra dirigere il suo ricorso non soltanto contro la Commissione, ma anche contro la KPMG Romania.

68      A tale riguardo, occorre ricordare che le competenze del Tribunale sono quelle contemplate all’articolo 256 TFUE, quale precisato dall’articolo 51 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 1 dell’allegato I a detto Statuto. In applicazione di tali disposizioni, il Tribunale è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, nei confronti dei soli atti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione.

69      Nella fattispecie, emerge che la KPMG Romania non è né l’autore dell’atto impugnato, né un’istituzione, un organo o un organismo dell’Unione.

70      Dalle considerazioni che precedono risulta che, nei limiti in cui il presente ricorso deve essere inteso come diretto anche contro la KPMG Romania, esso deve essere respinto per incompetenza manifesta là dove è diretto contro tale parte.

 Sulla domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata

71      Nella prima parte del primo capo delle conclusioni, il ricorrente chiede la sospensione degli effetti della decisione impugnata, «ai sensi degli articoli 278 TFUE e 160 del regolamento di procedura».

72      Si deve subito rilevare che tale domanda è manifestamente irricevibile.

73      In forza dell’articolo 104, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, infatti, una domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto di un’istituzione va presentata con atto separato e nei modi previsti dagli articoli 43 e 44 del medesimo regolamento.

74      Orbene, nella fattispecie, la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata non è stata formulata con atto separato.

75      Alla luce di ciò, detta domanda non rispetta i requisiti di forma imposti dal regolamento di procedura del 2 maggio 1991 e deve di conseguenza essere respinta in quanto manifestamente irricevibile (sentenza del 28 maggio 2013, Trabelsi e a./Consiglio, T‑187/11, EU:T:2013:273, punto 45).

 Sulla domanda di annullamento di «tutte le altre procedure di investigazion[e] realizzate dalla Commissione o da altre organizzazioni su sua richiesta»

76      Per quanto riguarda il capo delle conclusioni tramite il quale il ricorrente chiede al Tribunale di annullare «tutte le altre procedure di investigazion[e] realizzate dalla Commissione o da altre organizzazioni su sua richiesta», si deve ricordare che, in forza dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte e dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, che era applicabile al momento della proposizione del ricorso, l’atto introduttivo deve contenere l’oggetto della controversia, i motivi e gli argomenti dedotti, nonché un’esposizione sommaria di detti motivi. Tali elementi devono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni (ordinanze del 28 aprile 1993, De Hoe/Commissione, T‑85/92, EU:T:1993:39, punto 20; del 21 maggio 1999, Asia Motor France e a./Commissione, T‑154/98, EU:T:1999:109, punto 49, e sentenza del 15 giugno 1999, Ismeri Europa/Corte dei conti, T‑277/97, EU:T:1999:124, punti 28 e 29).

77      Alla luce di tali disposizioni, si deve considerare che la domanda del ricorrente proposta con tale capo delle conclusioni manca di precisione riguardo al suo oggetto. Infatti, il Tribunale non è in grado di comprendere a quali atti si riferisca tale capo delle conclusioni, in mancanza di qualsiasi altra precisazione fornita, a tale riguardo, dal ricorrente nelle sue memorie.

78      Di conseguenza, tale capo delle conclusioni dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

 Sulla domanda di annullamento della decisione impugnata

79      Con il suo ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento della decisione impugnata basandosi sulle disposizioni dell’articolo 263 TFUE.

80      Il ricorrente deduce, in sostanza, otto motivi. Il primo motivo verte sull’errata applicazione delle «guide finanziarie». Il secondo motivo verte sulla violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa. Il terzo motivo verte su errori contenuti nella relazione finale di verifica della KPMG Romania e sulla mancata presa in considerazione dei commenti presentati dal ricorrente in risposta al progetto di relazione di verifica. Con il suo quarto motivo, il ricorrente fa valere la violazione dei principi di cooperazione e di reciproca fiducia. Il quinto motivo verte sull’incertezza in merito alle norme applicabili alle piccole e medie imprese (PMI) ai fini del riconoscimento dei costi di progetto. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce la disapplicazione delle norme della federazione internazionale dei revisori contabili e della legislazione europea vigente in materia di verifica delle PMI. Il settimo motivo verte su errori commessi dai revisori concernenti le modalità di svolgimento dei controlli e il rifiuto di taluni costi dichiarati dal ricorrente. Con l’ottavo motivo, il ricorrente invoca la responsabilità della Commissione per arricchimento senza causa.

81      La Commissione afferma che il ricorso, in quanto diretto avverso una decisione che costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell’articolo 299 TFUE, può essere fondato solo sull’articolo 263 TFUE, tuttavia essa fa valere che, poiché tutti i motivi si fondano sulle clausole dei contratti di sovvenzione e sulla loro interpretazione, essi devono essere considerati irricevibili nell’ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

82      Occorre rilevare, in via preliminare, che non vi è alcun dubbio sul fatto che il presente ricorso sia fondato sull’articolo 263 TFUE e abbia ad oggetto una domanda di annullamento della decisione impugnata, come espressamente indicato a più riprese sia nel ricorso sia nella replica.

83      In particolare, nelle sue osservazioni nella replica sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione, il ricorrente spiega i motivi per i quali il suo ricorso deve essere considerato ricevibile, senza contestare la sua qualifica di ricorso di annullamento, ma al contrario riaffermando che si tratta di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

84      Si deve ricordare, a tale riguardo, che, in forza dell’articolo 263 TFUE, i giudici dell’Unione esercitano un controllo di legittimità sugli atti adottati dalle istituzioni destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi, modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica (ordinanza del 13 settembre 2011, CEVA/Commissione, T‑224/09, non pubblicata, EU:T:2011:462, punto 49).

85      Secondo una giurisprudenza costante, tale competenza riguarda unicamente gli atti di cui all’articolo 288 TFUE, che le istituzioni adottano alle condizioni previste dal Trattato FUE, avvalendosi delle loro prerogative di pubblici poteri (v. ordinanza del 12 ottobre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commissione, T‑353/10, EU:T:2011:589, punto 23 e giurisprudenza ivi citata).

86      Orbene, nei casi in cui, come nella fattispecie, la Commissione ha formalizzato l’accertamento del suo credito con una decisione che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 299 TFUE, la fondatezza di tale decisione può essere contestata soltanto dinanzi al giudice dell’annullamento, sulla base dell’articolo 263 TFUE (ordinanza del 13 settembre 2011, CEVA/Commissione, T‑224/09, non pubblicata, EU:T:2011:462, punto 59).

87      Così accade, in particolare, quando una decisione che costituisce titolo esecutivo è adottata allo scopo di recuperare un credito sorto da un contratto approvato da un’istituzione. Infatti, anche qualora un contratto di questo genere consenta esplicitamente l’emanazione di siffatte decisioni, la natura giuridica di queste ultime rimarrebbe definita non già dal contratto, oppure dal diritto nazionale ad esso applicabile, bensì dal Trattato FUE, e in particolare dal suo articolo 299. Orbene, quest’ultimo non prevede un regime giuridico derogatorio per le decisioni che costituiscono titolo esecutivo, adottate allo scopo di recuperare un credito contrattuale (sentenza del 27 settembre 2012, Applied Microengineering/Commissione, T‑387/09, EU:T:2012:501, punto 39).

88      Nella fattispecie, com’è stato rilevato al precedente punto 83, il ricorrente ha espressamente confermato nella replica che il suo ricorso era fondato sull’articolo 263 TFUE.

89      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, è il ricorrente a dover scegliere il fondamento giuridico del proprio ricorso e non il giudice dell’Unione a dover individuare esso stesso il fondamento normativo più appropriato (sentenza del 15 marzo 2005, Spagna/Eurojust, C‑160/03, EU:C:2005:168, punto 35, e ordinanza del 26 febbraio 2007, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑205/05, non pubblicata, EU:T:2007:59, punto 38).

90      Adito per decidere su un ricorso di annullamento sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 263 TFUE, il giudice dell’Unione deve valutare la legittimità dell’atto impugnato alla luce del Trattato FUE oppure di ogni norma giuridica relativa alla sua applicazione e, quindi, del diritto dell’Unione. Per contro, nell’ambito di un ricorso proposto sulla base dell’articolo 272 TFUE, un ricorrente può contestare all’istituzione controparte contrattuale soltanto violazioni delle clausole contrattuali oppure violazioni del diritto applicabile al contratto (sentenza del 27 settembre 2012, Applied Microengineering/Commissione, T‑387/09, EU:T:2012:501, punto 40).

91      Pertanto, nella fattispecie, i motivi dedotti nel ricorso diretti a ottenere che il Tribunale si pronunci sulla legittimità della decisione impugnata, che costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 299 TFUE, alla luce delle clausole contrattuali e del diritto nazionale applicabile devono essere respinti in quanto irricevibili.

92      Alla luce di ciò, si deve procedere in successione all’esame di ciascuno dei motivi sollevati dal ricorrente verificando se si tratti di motivi che possono essere considerati ricevibili nell’ambito di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

 Sul primo motivo, vertente sull’errata applicazione delle «guide finanziarie»

93      Secondo il ricorrente, i revisori della Commissione, nell’ambito della verifica relativa ai progetti Senior e MARE, avrebbero applicato retroattivamente le «guide finanziarie del 2010» (Guide to Financial Issues relating to FP7 Indirect Actions, del 30 giugno 2010), anziché quelle del 2007 vigenti al momento della sottoscrizione dei contratti relativi a detti progetti. Il ricorrente sostiene, infatti, che se la KPMG Romania avesse utilizzato le guide finanziarie del 2007, il suo sistema contabile avrebbe pienamente soddisfatto tutti i requisiti imposti dalla Commissione e, di conseguenza, i costi da esso dichiarati sarebbero stati ritenuti finanziabili.

94      Il ricorrente sottolinea che le guide finanziarie costituiscono norme di integrazione del contratto di sovvenzione e come tali entrano a far parte del contratto, «entrano nel contratto stesso» e sono soggette ad essere interpretate ed applicate secondo il principio di buona fede e di correttezza come ogni altra clausola contrattuale.

95      In via preliminare, occorre rilevare che la questione sollevata dal ricorrente riguarda manifestamente l’interpretazione delle disposizioni dei contratti Senior e MARE in materia di costi finanziabili, interpretazione in base alla quale la maggior parte dei costi dichiarati dal ricorrente sono stati respinti.

96      Infatti, il ricorrente afferma, in sostanza, che le disposizioni contrattuali prevedevano l’applicazione delle guide finanziarie del 2007 e non davano la possibilità al revisore di applicare versioni successive delle medesime guide.

97      Di conseguenza, tale motivo deve essere ritenuto irricevibile poiché con esso si deducono argomenti relativi all’interpretazione di clausole contrattuali, in quanto tali non ammissibili, conformemente ai principi ricordati ai precedenti punti 90 e 91, nell’ambito di una domanda di annullamento proposta sulla base dell’articolo 263 TFUE.

98      Si deve aggiungere, del resto, che tale conclusione non può essere rimessa in discussione dalle considerazioni svolte dal ricorrente nella sua replica, nella quale quest’ultimo tenta di riformulare detto motivo sostenendo che l’asserita applicazione retroattiva delle guide finanziarie del 2010 ha violato il principio di legalità dell’azione amministrativa istituzionale, il principio di proporzionalità, il principio del contraddittorio, il principio di trasparenza, il principio del diritto a un giusto procedimento nonché l’obbligo di motivazione. Infatti, il ricorrente non può validamente riqualificare, nell’ambito della replica, tale motivo quando non ha fatto valere, in fase di ricorso, alcun argomento vertente sulla violazione di tali principi.

99      Si deve necessariamente constatare che siffatti argomenti, presentati per la prima volta dal ricorrente nella replica, sono irricevibili. Infatti, dal combinato disposto dell’articolo 44, paragrafo 1, e dell’articolo 48, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, che era applicabile al momento della proposizione del ricorso, risulta che l’atto introduttivo del ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti, e che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento, cosa che non avviene nel caso di specie.

100    Peraltro, si deve rilevare che la violazione di tali principi è enunciata astrattamente nella replica, senza che sia, in sostanza, apportato alcun argomento a sostegno di tale enunciazione che consenta al Tribunale di comprendere in che modo la decisione impugnata avrebbe violato detti principi. Siffatte considerazioni astratte, che non spiegano in modo pertinente e coerente gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali si basano le conclusioni del ricorso, non consentono al convenuto di preparare utilmente la sua difesa né al Tribunale di statuire sul ricorso.

101    Ciò premesso, occorre ritenere che gli argomenti sollevati dal ricorrente a sostegno delle violazioni da esso dedotte debbano, in ogni caso, essere respinti in quanto manifestamente irricevibili per il motivo che essi non soddisfano i requisiti minimi di cui all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e dei diritti della difesa

102    Il ricorrente invoca a più riprese, nel ricorso, la violazione dei diritti della difesa o del principio di buona amministrazione.

103    Occorre osservare che, tra le garanzie conferite dal diritto dell’Unione nei procedimenti amministrativi, compare, in particolare, il principio di buona amministrazione, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, al quale si collega l’obbligo per l’istituzione competente di esaminare, con cura e imparzialità, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie (sentenza del 30 settembre 2003, Atlantic Container Line e a./Commissione, T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98, EU:T:2003:245, punto 404).

104    Tali censure sono, di conseguenza, ricevibili nell’ambito di un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

105    Inoltre, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il rispetto dei diritti della difesa impone che qualsiasi persona nei cui confronti può essere adottata una decisione che pregiudichi in maniera sensibile i suoi interessi sia messa in condizione di far conoscere utilmente il proprio punto di vista in merito agli elementi assunti a suo carico per fondare una siffatta decisione (sentenze del 24 ottobre 1996, Commissione/Lisrestal e a., C‑32/95 P, EU:C:1996:402, punto 21; del 21 settembre 2000, Mediocurso/Commissione, C‑462/98 P, EU:C:2000:480, punto 36, e del 9 luglio 2003, Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap/Commissione, T‑102/00, EU:T:2003:192, punto 59).

106    Occorre pertanto esaminare se le censure sollevate dal ricorrente siano idonee a dimostrare che la Commissione ha violato detti principi.

107    Nella fattispecie, si deve rilevare che le affermazioni del ricorrente sono smentite dal semplice esame della relazione finale di verifica per i progetti Senior e MARE, che, nella parte 5, sezione 15, esamina in modo analitico tutti i commenti formulati dal ricorrente e vi risponde in maniera esaustiva.

108    Inoltre, come indicato ai precedenti punti da 15 a 45, la Commissione, a più riprese nel corso della procedura e nella decisione impugnata, ha risposto alle osservazioni del ricorrente sui risultati della verifica spiegando le ragioni per le quali essa condivideva le conclusioni dei revisori e considerando non convincenti gli argomenti del ricorrente. La circostanza che le conclusioni dei revisori siano condivise dalla Commissione non implica che le osservazioni fatte dal ricorrente non siano state prese in considerazione.

109    La Commissione si è mostrata ugualmente disposta a esaminare la nuova documentazione di cui il ricorrente affermava di essere in possesso. Tuttavia, il ricorrente non ha fornito alcun elemento nuovo idoneo a confutare le conclusioni della verifica.

110    Le affermazioni secondo le quali le osservazioni formulate dal ricorrente non avrebbero ricevuto alcuna risposta e la Commissione avrebbe accettato senza esame critico le conclusioni dei revisori sono pertanto prive di qualsiasi fondamento.

111    Tali considerazioni sono anche confermate dalla decisione del Mediatore, citata al precedente punto 40, che ha rilevato, in particolare, che il ricorrente aveva avuto più occasioni di presentare il suo punto di vista e di contestare le conclusioni della verifica.

112    Alla luce di ciò, si deve giungere alla conclusione che detto motivo è manifestamente infondato in diritto.

 Sul terzo motivo, vertente su errori contenuti nelle conclusioni della relazione finale di verifica e sulla mancata presa in considerazione dei commenti presentati dal ricorrente in risposta alla relazione provvisoria di verifica

113    Il ricorrente fa valere, in sostanza, da un lato, che le contestazioni mosse nei suoi confronti nella relazione finale di verifica non sono state dimostrate e, dall’altro, che la Commissione non ha preso in considerazione i suoi commenti sulla relazione provvisoria di verifica riguardante i progetti MARE e Senior.

114    Per quanto riguarda la prima censura, occorre rilevare che il ricorrente si limita a far valere che le contestazioni mosse nei suoi confronti nella relazione finale di verifica non sono dimostrate e, soprattutto, non sono obbligatorie, né con riferimento alla regolamentazione prevista all’allegato II al contratto, né rispetto alla legislazione rumena.

115    Orbene, tali affermazioni sono difficilmente comprensibili e per nulla suffragate e, di conseguenza, sono contrarie ai requisiti previsti dall’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991.

116    In ogni caso, tale censura deve anche essere considerata manifestamente irricevibile in quanto verte su argomenti relativi all’interpretazione delle disposizioni dei contratti di sovvenzione in materia di costi finanziabili, che non possono essere avanzati nell’ambito di un ricorso di annullamento.

117    Per quanto riguarda la seconda censura, è sufficiente ricordare che, com’è stato rilevato ai precedenti punti da 107 a 112, non c’è stata, nella fattispecie, alcuna violazione dei diritti della difesa del ricorrente o del principio di buona amministrazione da parte della Commissione.

118    Ciò premesso, detto motivo dev’essere respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato in diritto.

 Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi di cooperazione e di reciproca fiducia

119    Il ricorrente contesta, in sostanza, alla Commissione di aver utilizzato dati provenienti da altre procedure di verifica nell’ambito della verifica concernente i progetti di cui trattasi nella fattispecie e di aver condotto una sola procedura di verifica per i due progetti Senior e MARE, in violazione dell’articolo II.22.1 delle condizioni generali del settimo programma quadro.

120    A tale riguardo, occorre rilevare che detto motivo è manifestamente irricevibile, conformemente ai principi ricordati ai precedenti punti 90 e 91, in quanto fondato unicamente sull’interpretazione, e sull’asserita violazione, di disposizioni contrattuali e non di una norma del diritto dell’Unione.

 Sul quinto motivo, vertente sull’incertezza in merito alle norme applicabili alle PMI ai fini del riconoscimento dei costi di progetto

121    Con il quinto motivo, il ricorrente contesta una situazione di incertezza in merito alle norme applicabili alle piccole e medie imprese (PMI) ai fini del riconoscimento dei costi di progetto.

122    In particolare, il ricorrente ritiene di aver effettuato un’interpretazione delle regole di rendicontazione contenute nelle disposizioni delle condizioni generali del contratto di sovvenzione (II.14. Costi finanziabili del progetto e II.22. Verifiche finanziarie e controlli), che non dovrebbe essere considerata una violazione delle suddette norme, ma soltanto una diversa interpretazione, alla luce di quanto stabilito sia dai principi generali di contabilità dello Stato ove ha sede il ricorrente, sia dalle norme comuni a tutti i contratti.

123    Occorre rilevare che tale motivo deve essere dichiarato manifestamente irricevibile, conformemente ai principi ricordati ai precedenti punti 90 e 91, in quanto esso verte unicamente sull’interpretazione delle disposizioni contrattuali in materia di costi finanziabili e dei relativi controlli contabili, e non sul rispetto di una norma del diritto dell’Unione.

 Sul sesto motivo, vertente sulla disapplicazione delle norme della federazione internazionale dei revisori contabili e della legislazione europea vigente in materia di verifica delle PMI

124    Con il sesto motivo, il ricorrente contesta, in sostanza, che le conclusioni della verifica non avrebbero preso in considerazione le direttive della federazione internazionale dei revisori contabili né la risoluzione del Parlamento Europeo dell’11 novembre 2010 sulla semplificazione dell’attuazione dei programmi quadro di ricerca (2010/2079(INI)) (GU 2012, C 74E, pag. 34), né lo studio della Commissione intitolato «Final Report of the expert group accounting system for small enterprises – Recommendations and good practices» (Relazione finale del gruppo di esperti sul sistema contabile per le piccole imprese – raccomandazioni e prassi corrette), del novembre 2008.

125    A tale riguardo, è sufficiente rilevare che il ricorrente fa riferimento, da un lato, ad atti di organismi terzi quali le direttive della federazione internazionale dei revisori contabili e, dall’altro, ad atti e a documenti delle istituzioni dell’Unione privi di forza vincolante quali la risoluzione del Parlamento sulla semplificazione dell’attuazione dei programmi quadro di ricerca e lo studio della Commissione concernente il sistema contabile per le piccole imprese.

126    Tale motivo deve, di conseguenza, essere considerato manifestamente irricevibile nei limiti in cui esso non si riferisce a norme del diritto dell’Unione che possono essere utilizzate per valutare la legittimità della decisione impugnata nell’ambito di un ricorso di annullamento.

 Sul settimo motivo, vertente su errori commessi dai revisori concernenti le modalità di svolgimento dei controlli e il rifiuto di taluni costi dichiarati dal ricorrente

127    Il ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errori manifesti di valutazione relativi alle norme applicabili ai costi finanziabili, seguendo l’interpretazione delle disposizioni contrattuali effettuata dal revisore.

128    Poiché si tratta di argomenti riguardanti l’interpretazione delle clausole contrattuali, essi devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili nell’ambito di un ricorso proposto sulla base delle disposizioni dell’articolo 263 TFUE.

 Sull’ottavo motivo, vertente sulla responsabilità della Commissione per arricchimento senza causa

129    Nel suo ottavo motivo, il ricorrente afferma, in sostanza, che il rifiuto dei costi dichiarati riguardanti i progetti di cui trattasi è contrario al diritto di essere remunerato per il lavoro svolto. Tale circostanza fonderebbe la responsabilità della Commissione per arricchimento senza causa.

130    Innanzitutto, si deve rilevare, a tale riguardo, che detto motivo non può essere dedotto sulla base dell’articolo 263 TFUE.

131    Peraltro, come già rilevato dal giudice dell’Unione, dalla maggior parte dei sistemi giuridici nazionali emerge che le azioni fondate sull’arricchimento senza causa sono concepite per costituire, in particolari circostanze in diritto civile, una fonte di obbligazione extracontrattuale in capo a colui che si trova nella posizione di arricchito che consiste, di norma, nel restituire ciò che egli aveva indebitamente percepito [sentenza del 16 novembre 2006, Masdar (UK)/Commissione, T‑333/03, EU:T:2006:348, punto 91].

132    Ai fini dell’accoglimento dell’azione basata sull’arricchimento senza causa, è essenziale che l’arricchimento sia privo di qualsiasi valido fondamento giuridico. Tale condizione non è soddisfatta, segnatamente, quando l’arricchimento trova la propria giustificazione in obblighi contrattuali [sentenza del 16 dicembre 2008, Masdar (UK)/Commissione, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, punto 46].

133    Nella fattispecie, occorre notare che l’asserito arricchimento della Commissione trova il suo fondamento nei contratti MARE, Senior e ECRN, che la vincolano al ricorrente. In tali circostanze, detto arricchimento non può essere qualificato «senza causa».

134    Il presente motivo deve essere, pertanto, respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

 Sulla domanda di risarcimento danni

135    Il ricorrente chiede al Tribunale di condannare la Commissione, conformemente all’articolo 340 TFUE, a risarcire il danno patrimoniale e morale che avrebbe subito per l’applicazione della decisione impugnata per un totale di EUR 3 000 000 ovvero per un importo da quantificarsi in corso di causa.

136    Come si è ricordato al precedente punto 76, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte e dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tali elementi debbono essere sufficientemente chiari e precisi per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, quanto meno sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso (v. sentenza del 14 febbraio 2012, Italia/Commissione, T‑267/06, non pubblicata, EU:T:2012:69, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

137    Nella fattispecie, il ricorrente non deduce alcun argomento volto a supportare la sua domanda risarcitoria, ma si limita a sostenere che la Commissione deve essere condannata «a risarcire il danno patrimoniale e morale [da esso] subito per l’applicazione della decisione [impugnata]».

138    Ciò premesso, si deve giungere alla conclusione che la domanda risarcitoria è manifestamente irricevibile in considerazione dei requisiti posti all’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte e all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, come ricordati al precedente punto 136.

139    Alla luce delle suesposte considerazioni occorre respingere il ricorso in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, per il resto, manifestamente infondato in diritto.

 Sulle spese

140    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

141    Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il ricorrente, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

così provvede:


1)      Il ricorso è respinto.





2)      L’Inclusion Alliance for Europe GEIE è condannato alle spese.

Lussemburgo, 21 aprile 2016

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon

 

       G. Berardis


* Lingua processuale: l’italiano.