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Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 5 marzo 2020 – Credito Fondiario SpA / Consiglio di risoluzione unica, Repubblica italiana, Commissione europea

(Causa C-69/19 P)1

(Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Comitato di risoluzione unico (SRB) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Determinazione del contributo ex ante per il 2016 – Ricorso di annullamento – Termine di ricorso – Tardività – Eccezione di illegittimità – Irricevibilità manifesta)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Credito Fondiario SpA (rappresentanti: inizialmente F. Sciaudone, S. Frazzani, A. Neri e F. Iacovone, avvocati, successivamente F. Sciaudone, A. Neri e F. Iacovone, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Consiglio di risoluzione unica (rappresentanti: H.  Ehlers, agente, assistita da S. Ianc, B. Meyring, T. Klupsch e S. Schelo, Rechtsanwälte, M. Caccialanza e A. Villani, avvocati), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato), Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, K.-Ph. Wojcik e A. Steiblytė, agenti)

Dispositivo

L’impugnazione è respinta.

La Credito Fondiario SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico.

La Repubblica italiana e la Commissione europea sopportano le proprie spese.

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1 GU C 103 del 18.3.2019.