Language of document : ECLI:EU:T:2009:232





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 1° luglio 2009 – Spagna / Commissione

(causa T‑259/05)

«FEAOG – Sezione “garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Lino tessile – Canapa – Banane – Relazione dell’OLAF – Relazione della Corte dei conti – Riunione bilaterale ex art. 8, n. 1, del regolamento (CE) n. 1663/95 – Violazione delle forme sostanziali – Pratica abusiva – Sussistenza di un danno finanziario per il FEAOG»

1.                     Procedura – Termine per la produzione delle prove – Art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale – Ambito di applicazione [Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 44, n. 1, lett. e), 48, n. 1, e 66, n. 2] (v. punti 62-64)

2.                     Procedura – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo nuovo – Nozione (Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 48, n. 2) (v. punto 68)

3.                     Procedura – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo dei mezzi di prova – Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 48, n. 1) (v. punti 70-72)

4.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Diniego definitivo dell’imputazione al fondo di talune spese – Necessità di un previo procedimento contraddittorio (Regolamento della Commissione n. 1663/95, art. 8) (v. punti 81-89, 191-198)

5.                     Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Lino e canapa – Aiuto alla produzione di lino tessile – Constatazione dell’esistenza di pratiche abusive nonostante il rispetto formale delle condizioni di concessione – Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 729/70, art. 8; regolamenti della Commissione n. 1164/89, terzo ‘considerando’, e n. 1469/94, secondo ‘considerando’) (v. punti 94-99)

6.                     Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Lino e canapa – Aiuto alla produzione di lino tessile – Elementi costitutivi di una pratica abusiva (Regolamento del Consiglio n. 1308/70) (v. punti 102-109)

7.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di prendere in carico spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova (v. punti 112, 154)

8.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Principi – Rifiuto di imputare al Fondo le spese irregolari – Constatazione di carenze nel sistema di controllo attuato da uno Stato membro (v. punti 114-115)

9.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria – Rettifica finanziaria non operata dalla Commissione per un determinato esercizio malgrado la constatazione di irregolarità – Irrilevanza ai fini del diritto di operare una rettifica per un esercizio successivo (Regolamento del Consiglio n. 729/70) (v. punto 116)

10.                     Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Potere di controllo della Commissione in ordine alla regolarità delle spese – Constatazione da parte sua di irregolarità ulteriori rispetto a quelle dimostrate dinanzi a un giudice penale nazionale – Ammissibilità (v. punto 174)

11.                     Agricoltura – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del FEAOG – Principi – Obblighi degli Stati membri – Adozione di misure di sorveglianza e di controllo – Constatazione di carenze nel sistema di controllo istituito da uno Stato membro (v. punti 208-211)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 29 aprile 2005, 2005/354/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 112, pag. 14).

Dispositivo

1)

La decisione della Commissione 29 aprile 2005, 2005/354/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata, nella parte in cui esclude dal finanziamento comunitario le spese eseguite dal Regno di Spagna a titolo di aiuti concessi per la produzione di canapa per le campagne dal 1996/1997 al 1999/2000.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.