Language of document : ECLI:EU:T:2015:368

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

9 giugno 2015

Causa T‑556/14 P

Victor Navarro

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Assunzione – Invito a manifestazione d’interesse – Qualifiche minime richieste – Diniego di assunzione – Violazione dell’articolo 116, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica – Errore di diritto – Snaturamento dei fatti»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 21 maggio 2014, Navarro/Commissione (F‑46/13, Racc. FP, EU:F:2014:104).

Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Victor Navarro è condannato alle spese.

Massime

1.      Procedimento giurisdizionale – Ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Applicazione della procedura contumaciale – Obbligo del Tribunale della funzione pubblica di accogliere le conclusioni del ricorrente – Insussistenza

(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 116, § 1)

2.      Ricorsi dei funzionari – Motivi d’impugnazione – Ricorso diretto avverso una decisione amministrativa – Motivo vertente su un errore della base giuridica ininfluente sulla valutazione nel merito effettuata dall’amministrazione – Motivo inoperante

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

3.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo – Motivo inoperante

4.      Funzionari – Assunzione – Concorso – Commissione giudicatrice – Indipendenza – Limiti – Adozione di decisioni illegittime – Obbligo dell’autorità che ha il potere di nomina – Rifiuto di procedere all’assunzione di un candidato che non soddisfi i requisiti minimi per partecipare a una procedura di selezione

1.      Dall’articolo 116, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica risulta che, qualora quest’ultimo ritenga di disporre di elementi sufficienti per emettere una sentenza contumaciale, non essendovi dubbi sulla ricevibilità del ricorso ed essendo state adempiute le formalità prescritte, esso procede alla verifica della fondatezza delle conclusioni del ricorrente e pronuncia la propria sentenza senza tuttavia essere tenuto ad accoglierle.

(v. punto 21)

Riferimento:

Corte: ordinanza dell’11 settembre 2014, Think Schuhwerk/UAMI, C‑521/13 P, Racc., EU:C:2014:2222, punto 22

2.      L’annullamento di una decisione amministrativa a causa di una base giuridica erronea non è giustificato allorché siffatto errore non abbia avuto un’influenza determinante sulla valutazione effettuata dall’amministrazione, per cui un motivo vertente sulla scelta erronea della base giuridica dev’essere respinto in quanto ha solo una portata meramente formale.

(v. punto 26)

Riferimento:

Tribunale: sentenza del 16 luglio 1998, Jensen/Commissione, T‑156/96, Racc. FP, EU:T:1998:174, punto 33 e giurisprudenza citata

3.      L’errore di diritto commesso dal giudice di primo grado non è tale da invalidare la sentenza pronunciata da detto giudice se il dispositivo di quest’ultima appare fondato per altri motivi di diritto. Nell’ambito di tale sostituzione di motivi, il giudice dell’impugnazione può prendere in considerazione i fatti come osservati dal giudice di primo grado.

(v. punto 33)

Riferimento:

Corte: sentenze del 10 dicembre 2002, Commissione/Camar e Tico, C‑312/00 P, Racc, EU:C:2002:736, punto 57 e giurisprudenza citata, e del 30 settembre 2003, Biret International/Consiglio, C‑93/02 P, Racc, EU:C:2003:517, punti 60‑66 e giurisprudenza citata

Tribunale: sentenza del 12 luglio 2011, Commissione/Q, T‑80/09 P, Racc, EU:T:2011:347, punto 98

4.      Nell’esercizio delle proprie competenze, l’autorità che ha il potere di nomina è tenuta ad adottare decisioni che non siano illegittime. Pertanto, essa non può trovarsi vincolata da decisioni di commissioni giudicatrici la cui illegittimità possa produrre l’effetto di viziare le proprie decisioni. In tal senso, qualora la commissione giudicatrice ammetta erroneamente un candidato al concorso e lo classifichi successivamente nell’elenco di riserva, l’autorità che ha il potere di nomina deve rifiutarsi di procedere alla nomina di tale candidato mediante una decisione motivata che consenta al giudice dell’Unione di valutarne la fondatezza.

(v. punto 38)

Riferimento:

Corte: sentenza del 23 ottobre 1986, Schwiering/Corte dei Conti, 142/85, Racc, EU:C:1986:405, punti 19 e 20

Tribunale: sentenza del 4 luglio 2006, Tzirani/Commissione, T‑45/04, Racc. FP, EU:T:2006:185, punto 46 e giurisprudenza citata