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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgio) il 24 ottobre 2023 – W / Belgische Staat

(Causa C-636/23, Al Hoceima 1 )

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: W

Resistente: Belgische Staat

Questioni pregiudiziali

Se il disposto dell’articolo 7, paragrafo 4, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, 1 considerati separatamente o in combinato disposto, alla luce dell’articolo 13 della direttiva 2008/115 e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria sia considerata come una mera formalità di esecuzione, che non modifica la situazione giuridica dello straniero interessato, atteso che la concessione o la mancata concessione di un periodo per la partenza volontaria nulla cambia riguardo alla constatazione principale del soggiorno irregolare nel territorio.

In caso di risposta in senso positivo alla prima questione: se le espressioni «che accompagni», di cui all’articolo 3, paragrafo 6, e «sono corredate di», di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, debbano essere interpretate nel senso che esse non ostano a che l’autorità competente possa o debba adottare ancora, anche dopo un lungo periodo, un divieto d’ingresso fondato su una decisione di rimpatrio in cui non è stato concesso un periodo per la partenza volontaria.

In caso di risposta in senso negativo a tale questione: se le dette espressioni implichino che una decisione di rimpatrio non corredata da un periodo per la partenza volontaria deve essere accompagnata da un divieto di ingresso, emesso contemporaneamente o entro un termine ragionevolmente breve.

In caso di risposta in senso positivo a tale questione: se il diritto a un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 13 della direttiva 2008/115 e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, implichi la facoltà, nel contesto di un ricorso avverso la decisione di rimpatrio, di impugnare la legittimità di una decisione di negare un periodo per la partenza volontaria, se la legittimità del fondamento per il divieto di ingresso non possa più essere utilmente impugnata in altro modo.

In caso di risposta in senso affermativo alla prima questione: se le espressioni «fissa (…) un periodo congruo», di cui all’articolo 7, (paragrafo 1, primo comma), e «obbligo di rimpatrio», di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/115, debbano essere interpretate nel senso che la fissazione di un termine, in ogni caso la mancata concessione di un termine, nel contesto dell’obbligo di partenza costituisce un elemento essenziale di una decisione di rimpatrio tale che, ove venga constatata un’illiceità relativamente a detto termine, la decisione di rimpatrio sia integralmente invalida e debba essere adottata una nuova decisione di rimpatrio.

Ove la Corte ritenga che il rifiuto di concedere un termine non sia un elemento essenziale di una decisione di rimpatrio, e nell’ipotesi in cui lo Stato membro interessato non si sia avvalso della facoltà di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, di concedere un termine solo su richiesta dello straniero interessato, quali siano la portata pratica e l’attuabilità di una decisione di rimpatrio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/115, in cui venga a mancare l’indicazione di un termine.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98).